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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24552/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di appello; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio dopo il parziale annullamento della pronuncia di altra sezione della stessa Corte di appello (resa in data 5 novembre 2019), ad opera della sezione seconda della Corte di Cassazione (sent. n. 556 del 8 febbraio 2019), la quale ha rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 15 maggio 2012 e ha rinviato gli atti alla Corte di appello "per la determinazione della pena in ordine ai residui reati".

1.1. Con il primo motivo rileva nella sentenza l'assenza di sottoscrizione del Presidente del collegio e richiama la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui tale omissione integra una nullità relativa che comporta l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-documento.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia che il dispositivo della sentenza di appello è stato depositato e pubblicato prima dell'udienza di discussione della causa, in violazione delle norme processuali e costituzionali che regolano il processo penale.

1.3. Con il terzo motivo censura il trattamento sanzionatorio.

Premesso che il caso riguardava una truffa nell'acquisto di bovini, realizzata mediante l'emissione di assegni scoperti, la Corte d'Appello, per «l'unico episodio ascritto non estinto per prescrizione», afferma la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., senza spiegare come per un unico episodio si possa ritenere la sussistenza di un danno di rilevante gravità.

1.4. Nel quarto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo la cui valutazione è stata erroneamente pretermessa dalla Corte di Appello in sede di rinvio, nonostante la seconda sezione della Corte di Cassazione le avesse devoluto la valutazione sulla pena.

In proposito, e pur riconoscendo che si è in presenza di una c.d.

"doppia conforme", il ricorrente sindaca il diniego delle generiche in primo grado, basato dal giudice sull'esistenza di una condanna in primo grado, sulla presenza di un precedente e sulla mancanza di condotte riparatorie o risarcitorie.

Tuttavia, si osserva, le condotte riparatorie o risarcitorie assumono rilevanza e vanno valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non già per la concessione delle generiche, che dalle circostanze attenuanti comuni devono differenziarsi; inoltre, la considerazione del precedente avrebbe dovuto essere preclusa dall'estinzione disposta dal dettato dell'art. 445 cod. proc. pen., valevole a tutti gli effetti penali; la condanna in primo grado non può essere considerata ostativa, «pena la violazione dell'art. 27 Cost.»; per contro, la sentenza di secondo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che si trattava di un singolo episodio.

Più a monte, la pena irrogata, pari al doppio del minimo edittale, risulterebbe eccessiva e non adeguatamente motivata.

1.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in rapporto alla mancata esatta individuazione dell'«unico fatto successivo al 15.5.2012» sfuggito alla prescrizione.

In realtà, dagli atti del processo risulterebbe che tutte le condotte rilevanti sono collocabili prima del maggio 2012.

Né il giudice di merito ha attivato il rimedio di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. per chiedere alla Suprema Corte quale parte della sentenza fosse diventata irrevocabile con riferimento alle condotte successive alla data indicata.

1.6. Con il sesto motivo di ricorso censura il difetto di motivazione quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale, nonostante Giusti avesse in precedenza commesso un solo reato, deciso con sentenza di patteggia mento ed estintosi in ragione della mancata commissione di altri reati nei cinque anni successivi.

In proposito, il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di applicare la sospensione condizionale anche quando la pena da infliggere, cumulata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti nell'art. 163 cod. pen., purché per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto.

1.7. Con il settimo motivo lamenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., piuttosto che all'imputato personalmente, sebbene questi avesse fatto dichiarazione di domicilio nel corso del procedimento.

1.8. L'ottavo ed ultimo motivo di ricorso censura l'omessa comunicazione al difensore delle note conclusionali redatte dalle altre parte processuali e precisamente dal Procuratore Generale e dalla parte civile, con conseguente compressione del diritto di difesa, in spregio delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 23-bis del dl. 149/2020.

2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228.

In mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va preliminarmente rilevata la formazione di un giudicato parziale, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, sez. 2, n. 556 del 8 febbraio 2019, la quale, avendo dichiarato la prescrizione dei reati precedenti alla data del 15 maggio 2012, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emanata in data 8 febbraio 2019, esclusivamente in punto di pena ed ha circoscritto la cognizione del giudice di rinvio ai soli reati commessi dopo tale data.

Né consta, d'altro canto, che il ricorrente abbia azionato i rimedi straordinari di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere la correzione di eventuali errori di fatto, entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Deve di conseguenza ritenersi esclusa la devoluzione al giudice del rinvio di ogni questione in ordine all'accertamento del fatto illecito e della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'unico episodio di truffa non coperto dalla prescrizione.

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue.

3. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, in cui il ricorrente rileva come il dispositivo della sentenza di appello sarebbe stato depositato e pubblicato prima dell'udienza di discussione della causa, in violazione delle norme processuali e costituzionali che regolano il processo penale.

La circostanza che il timbro del deposito riporti una data successiva di un giorno a quella della udienza è all'evidenza un mero errore materiale, come si evince dalla data - invece coincidente - del verbale di udienza che, per ampia giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 1553, del 19/11/2018, dep. 2019, Marino, Rv. 274796; Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011, A., Rv. 249918; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196), fa fede fino a querela di falso.

4. Analogamente, deve essere rigettato il settimo motivo, in cui il ricorrente si duole di aver ricevuto la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, piuttosto che personalmente, nonostante l'elezione di domicilio compiuta nel corso del processo.

Vero è che, come ricorda il ricorrente, Sez.

U., n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, superando precedenti orientamenti, afferma che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

Tuttavia, trattandosi appunto di nullità a regime intermedio, la mancata notificazione avrebbe potuto e dovuto essere eccepita in sede di conclusioni nel giudizio di appello, cosa che non risulta essere avvenuta, sicché la nullità non è più deducibile.

5. Quanto all'omessa comunicazione al difensore delle note conclusioni del procuratore Generale e della parte civile, lamentata nell'ultimo motivo di ricorso, tale motivo appare all'evidenza generico, non precisando il ricorrente in che cosa sarebbe consistito il concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, pur avendone avuto possibilità e tempo al momento del deposito delle conclusioni nel giudizio di appello.

Il motivo va dunque respinto.

6. Fondato è invece il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di sottoscrizione della sentenza di appello da parte del Presidente, che ha portata assorbente sulle restanti censure relative alla motivazione sul trattamento sanzionatorio.

Secondo l'insegnamento di Sez.

U, n. 14978 del 20/12/2012, R.D., Rv. 254671, infatti, «la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza».

Nel caso in esame effettivamente la sentenza impugnata è stata sottoscritta dal solo consigliere estensore e la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio non risulta giustificata espressamente.

La sentenza-documento deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza e la restituzione degli atti al giudice di appello; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio dopo il parziale annullamento della pronuncia di altra sezione della stessa Corte di appello (resa in data 5 novembre 2019), ad opera della sezione seconda della Corte di Cassazione (sent. n. 556 del 8 febbraio 2019), la quale ha rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 15 maggio 2012 e ha rinviato gli atti alla Corte di appello "per la determinazione della pena in ordine ai residui reati". 1.1. Con il primo motivo rileva nella sentenza l'assenza di sottoscrizione del Presidente del collegio e richiama la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui tale omissione integra una nullità relativa che comporta l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti affinché si provveda alla sanatoria mediante nuova redazione della sentenza-documento. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia che il dispositivo della sentenza di appello è stato depositato e pubblicato prima dell'udienza di discussione della causa, in violazione delle norme processuali e costituzionali che regolano il processo penale. 1.3. Con il terzo motivo censura il trattamento sanzionatorio. Premesso che il caso riguardava una truffa nell'acquisto di bovini, realizzata mediante l'emissione di assegni scoperti, la Corte d'Appello, per «l'unico episodio ascritto non estinto per prescrizione», afferma la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., senza spiegare come per un unico episodio si possa ritenere la sussistenza di un danno di rilevante gravità. 1.4. Nel quarto motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo la cui valutazione è stata erroneamente pretermessa dalla Corte di Appello in sede di rinvio, nonostante la seconda sezione della Corte di Cassazione le avesse devoluto la valutazione sulla pena. In proposito, e pur riconoscendo che si è in presenza di una c.d. "doppia conforme", il ricorrente sindaca il diniego delle generiche in primo grado, basato dal giudice sull'esistenza di una condanna in primo grado, sulla presenza di un precedente e sulla mancanza di condotte riparatorie o risarcitorie. Tuttavia, si osserva, le condotte riparatorie o risarcitorie assumono rilevanza e vanno valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., non già per la concessione delle generiche, che dalle circostanze attenuanti comuni devono differenziarsi; inoltre, la considerazione del precedente avrebbe dovuto essere preclusa dall'estinzione disposta dal dettato dell'art. 445 cod. proc. pen., valevole a tutti gli effetti penali; la condanna in primo grado non può essere considerata ostativa, «pena la violazione dell'art. 27 Cost.»; per contro, la sentenza di secondo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato la circostanza che si trattava di un singolo episodio. Più a monte, la pena irrogata, pari al doppio del minimo edittale, risulterebbe eccessiva e non adeguatamente motivata. 1.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in rapporto alla mancata esatta individuazione dell'«unico fatto successivo al 15.5.2012» sfuggito alla prescrizione. In realtà, dagli atti del processo risulterebbe che tutte le condotte rilevanti sono collocabili prima del maggio 2012. Né il giudice di merito ha attivato il rimedio di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. per chiedere alla Suprema Corte quale parte della sentenza fosse diventata irrevocabile con riferimento alle condotte successive alla data indicata. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso censura il difetto di motivazione quanto all'omessa concessione della sospensione condizionale, nonostante Giusti avesse in precedenza commesso un solo reato, deciso con sentenza di patteggia mento ed estintosi in ragione della mancata commissione di altri reati nei cinque anni successivi. In proposito, il ricorrente chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di applicare la sospensione condizionale anche quando la pena da infliggere, cumulata con la precedente condanna, superi i limiti stabiliti nell'art. 163 cod. pen., purché per la prima condanna il reato sia stato dichiarato estinto. 1.7. Con il settimo motivo lamenta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., piuttosto che all'imputato personalmente, sebbene questi avesse fatto dichiarazione di domicilio nel corso del procedimento. 1.8. L'ottavo ed ultimo motivo di ricorso censura l'omessa comunicazione al difensore delle note conclusionali redatte dalle altre parte processuali e precisamente dal Procuratore Generale e dalla parte civile, con conseguente compressione del diritto di difesa, in spregio delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 23-bis del dl. 149/2020. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228. In mancanza di richiesta nei termini previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente rilevata la formazione di un giudicato parziale, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, sez. 2, n. 556 del 8 febbraio 2019, la quale, avendo dichiarato la prescrizione dei reati precedenti alla data del 15 maggio 2012, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Venezia, emanata in data 8 febbraio 2019, esclusivamente in punto di pena ed ha circoscritto la cognizione del giudice di rinvio ai soli reati commessi dopo tale data. Né consta, d'altro canto, che il ricorrente abbia azionato i rimedi straordinari di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere la correzione di eventuali errori di fatto, entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Deve di conseguenza ritenersi esclusa la devoluzione al giudice del rinvio di ogni questione in ordine all'accertamento del fatto illecito e della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'unico episodio di truffa non coperto dalla prescrizione. Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue. 3. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, in cui il ricorrente rileva come il dispositivo della sentenza di appello sarebbe stato depositato e pubblicato prima dell'udienza di discussione della causa, in violazione delle norme processuali e costituzionali che regolano il processo penale. La circostanza che il timbro del deposito riporti una data successiva di un giorno a quella della udienza è all'evidenza un mero errore materiale, come si evince dalla data - invece coincidente - del verbale di udienza che, per ampia giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 1553, del 19/11/2018, dep. 2019, Marino, Rv. 274796; Sez. 3, n. 13117 del 27/01/2011, A., Rv. 249918; Sez. 1, n. 20993 del 01/04/2004, Ivone, Rv. 228196), fa fede fino a querela di falso. 4. Analogamente, deve essere rigettato il settimo motivo, in cui il ricorrente si duole di aver ricevuto la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, piuttosto che personalmente, nonostante l'elezione di domicilio compiuta nel corso del processo. Vero è che, come ricorda il ricorrente, Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, superando precedenti orientamenti, afferma che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Tuttavia, trattandosi appunto di nullità a regime intermedio, la mancata notificazione avrebbe potuto e dovuto essere eccepita in sede di conclusioni nel giudizio di appello, cosa che non risulta essere avvenuta, sicché la nullità non è più deducibile. 5. Quanto all'omessa comunicazione al difensore delle note conclusioni del procuratore Generale e della parte civile, lamentata nell'ultimo motivo di ricorso, tale motivo appare all'evidenza generico, non precisando il ricorrente in che cosa sarebbe consistito il concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, pur avendone avuto possibilità e tempo al momento del deposito delle conclusioni nel giudizio di appello. Il motivo va dunque respinto. 6. Fondato è invece il primo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di sottoscrizione della sentenza di appello da parte del Presidente, che ha portata assorbente sulle restanti censure relative alla motivazione sul trattamento sanzionatorio. Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, R.D., Rv. 254671, infatti, «la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza». Nel caso in esame effettivamente la sentenza impugnata è stata sottoscritta dal solo consigliere estensore e la mancata sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio non risulta giustificata espressamente. La sentenza-documento deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la mera rinnovazione dell'atto nullo, consistente nella nuova redazione della sentenza-documento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispo
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