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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 20340/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 661/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4144/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di applicazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen., della disciplina del reato continuato in sede esecutiva presentata da [OSCURATO:PERSONA] tra: A) sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 16 marzo 2023, per il reato di cui all'art. 2 d.

Lvo n. 74 del 2000, irrevocabile il 2 maggio 2023, B) sentenza Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 16 maggio 2019, per il reato di cui all'art. 2 d.Lvo n. 74 del 2000, irrevocabile il 27 luglio 2023, ha dichiarato i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e per l'effetto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in aumento di pena irrogata con la sentenza sub B), l'ulteriore pena di mesi quattro di reclusione, per complessivi anni due e mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20340/2025 Roma, lì, 03/06/2025

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento con un unico motivo di ricorso la violazione degli artt. 81 p, 442 comma 2 bis e 671 cod.proc.pen.

Argomenta il ricorrente che l'istanza originaria aveva ad oggetto due richieste: l'applicazione della continuazione e la riduzione di pena di un sesto in relazione al reato satellite giudicato con la sentenza n. 729 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha riconosciuto la continuazione tra le due sentenze, rideterminando la pena per il reato satellite in mesi quattro di reclusione, nulla specificando in ordine alla riduzione di pena di un terzo che era dovuta per effetto del giudizio abbreviato e non ha risposto all'ulteriore istanza con cui si chiedeva di operare la riduzione per il rito in assenza di impugnazione ai sensi dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc.pen. 3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888).

2. Quanto al caso in esame, dal provvedimento impugnato non è possibile evincere se, nella quantificazione dell'aumento della pena, ai sensi dell'art. 81 comma 2, cod. pen., il giudice abbia tenuto conto della riduzione del rito abbreviato.

Va, infatti, osservato che il Gip del Tribunale di Bologna, sulla pena finale irrogata dalla sentenza sub B) del 16 maggio 2019 del Gip del Tribunale di Bologna per la violazione più grave (di anni due e mesi quattro di reclusione), applica un aumento di pena complessivo di mesi quattro di reclusione, per i fatti giudicati dal Gip del Tribunale di Bologna con la sentenza n.729/2023, e non specifica se l'aumento di pena complessivamente individuato debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen.

L’ordinanza che si limita ad una affermazione di aumento per la continuazione di mesi quattro di reclusione sul capo B), deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla luce di quanto sopra detto.

3. Il ricorso è, altresì, fondato con riguardo all’omessa pronuncia sulla applicazione dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc.pen. e pertanto, il giudice del rinvio valuterà anche la ricorrenza dei requisiti per la riduzione di un sesto, non essendo intervenuta impugnazione della sentenza in questione.

Al riguardo va rilevato che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, "[OSCURATO:PERSONA]", stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. su iniziativa del condannato o anche del Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l'applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio.

Presupposto per ottenere il beneficio della riduzione di un sesto della pena è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore.

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all'imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse.

Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di chiara natura sostanziale, è suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74).

Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio tempus regit actum, ritenuto dirimente dalle Sezioni Unite ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 - 01), devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della "[OSCURATO:PERSONA]", sempreché il termine per proporre l'impugnazione venga a scadere dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta.

4. Ciò premesso, il Gip del Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la richiesta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché relativa a pena inflitta in sede di abbreviato con una sentenza, che, essendo stata pronunciata il 16 marzo 2023, era intervenuta ed era divenuta irrevocabile posteriormente all'entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 - per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati al Tribunale di Bologna, Ufficio, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna.

Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 661/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 4144/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di applicazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc.pen., della disciplina del reato continuato in sede esecutiva presentata da [OSCURATO:PERSONA] tra: A) sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 16 marzo 2023, per il reato di cui all'art. 2 d. Lvo n. 74 del 2000, irrevocabile il 2 maggio 2023, B) sentenza Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in data 16 maggio 2019, per il reato di cui all'art. 2 d.Lvo n. 74 del 2000, irrevocabile il 27 luglio 2023, ha dichiarato i reati unificati sotto il vincolo della continuazione e per l'effetto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in aumento di pena irrogata con la sentenza sub B), l'ulteriore pena di mesi quattro di reclusione, per complessivi anni due e mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20340/2025 Roma, lì, 03/06/2025 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento con un unico motivo di ricorso la violazione degli artt. 81 p, 442 comma 2 bis e 671 cod.proc.pen. Argomenta il ricorrente che l'istanza originaria aveva ad oggetto due richieste: l'applicazione della continuazione e la riduzione di pena di un sesto in relazione al reato satellite giudicato con la sentenza n. 729 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha riconosciuto la continuazione tra le due sentenze, rideterminando la pena per il reato satellite in mesi quattro di reclusione, nulla specificando in ordine alla riduzione di pena di un terzo che era dovuta per effetto del giudizio abbreviato e non ha risposto all'ulteriore istanza con cui si chiedeva di operare la riduzione per il rito in assenza di impugnazione ai sensi dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc.pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione "in executivis", qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum" (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888). 2. Quanto al caso in esame, dal provvedimento impugnato non è possibile evincere se, nella quantificazione dell'aumento della pena, ai sensi dell'art. 81 comma 2, cod. pen., il giudice abbia tenuto conto della riduzione del rito abbreviato. Va, infatti, osservato che il Gip del Tribunale di Bologna, sulla pena finale irrogata dalla sentenza sub B) del 16 maggio 2019 del Gip del Tribunale di Bologna per la violazione più grave (di anni due e mesi quattro di reclusione), applica un aumento di pena complessivo di mesi quattro di reclusione, per i fatti giudicati dal Gip del Tribunale di Bologna con la sentenza n.729/2023, e non specifica se l'aumento di pena complessivamente individuato debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. L’ordinanza che si limita ad una affermazione di aumento per la continuazione di mesi quattro di reclusione sul capo B), deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla luce di quanto sopra detto. 3. Il ricorso è, altresì, fondato con riguardo all’omessa pronuncia sulla applicazione dell’art. 442 comma 2 bis cod.proc.pen. e pertanto, il giudice del rinvio valuterà anche la ricorrenza dei requisiti per la riduzione di un sesto, non essendo intervenuta impugnazione della sentenza in questione. Al riguardo va rilevato che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, "[OSCURATO:PERSONA]", stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. su iniziativa del condannato o anche del Pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l'applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio. Presupposto per ottenere il beneficio della riduzione di un sesto della pena è l'irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado, così da non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando le stesse, alla luce della valutazione rimessa all'imputato e al difensore, non siano giustificate da un concreto interesse. Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di chiara natura sostanziale, è suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74). Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio tempus regit actum, ritenuto dirimente dalle Sezioni Unite ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 - 01), devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della "[OSCURATO:PERSONA]", sempreché il termine per proporre l'impugnazione venga a scadere dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta. 4. Ciò premesso, il Gip del Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame la richiesta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. perché relativa a pena inflitta in sede di abbreviato con una sentenza, che, essendo stata pronunciata il 16 marzo 2023, era intervenuta ed era divenuta irrevocabile posteriormente all'entrata in vigore del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 - per mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati al Tribunale di Bologna, Ufficio, quale giudice dell'esecuzione. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. Così deciso il 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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