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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 31316/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso 28837/2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocatura della Stato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 2483/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso tre ordinanze ingiunzione notificategli, a fronte dell'emissione di assegni bancari senza provvista e senza autorizzazione, per violazione della

I. n. 386 del 1990.1.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver preliminarmente rilevato che, "trattandosi indubitabilmente nel caso concreto di concorso materiale", "deve escludersi che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 81 c.p. e quella dell'art. 8

I. 869/81 perché l'art. 8 bis comma 4 escluderebbe in linea generale ('salvo diverse disposizioni di legge') l'effetto unificante", e che "la reiterazione risulta espressamente prevista dalla norma sanzionatoria in tema di "Emissione di assegno senza autorizzazione" e di "Emissione di assegno senza provvista" rispettivamente disciplinata negli artt. 1 e 2 della L. n. 386/1990, la quale ... indubitabilmente si pone in rapporto di specialità e quindi di prevalenza rispetto alla disciplina generale in tema di sanzioni amministrative", ha ritenuto di dover verificare se, nel caso di specie, a fronte della reiterazione delle violazioni contestate nelle ordinanze impugnate, le plurime violazioni della medesima norma commesse con più azioni distinte (concorso materiale) potessero essere ricondotte, o meno, ad un'unica finalità trasgressiva sorretta da una programmazione unitaria: ed ha, sul punto, affermato come fosse assai difficile negare che, nella vicenda in esame, "l'emissione dei numerosi assegni emessi senza provvista nell'arco di tre mesi ... non corrisponda all'attuazione pratica del chiaro tentativo del traente di mascherare la situazione di crisi finanziaria ed economica in cui versava all'epoca, ispirato evidentemente dall'intento e speranza di superarla, sulla base quindi di una deliberata programmazione e di un'unica consapevole volontà trasgressiva".

1.3. In definitiva, "pur a non voler unificare le violazioni della medesima disposizione dell'art. 2 comma 1 L. n. 386/1990, oggetto delle prime due ordinanze ingiunzione", che hanno riguardato titoli emessi "senza provvista", il tribunale ha ritenuto Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 che "la rideterminazione della sanzione deve avvenire per ciascuna in base al comma 2 di detta norma" e che "per l'ordinanza ingiunzione relativa all'emissione assegni senza autorizzazione il riferimento sanzionatorio è quello invece del comma 2 dell'art. 1 stessa legge".

1.4. Il tribunale, quindi, tenuto conto della condotta pur sempre illegittima assunta dall'opponente e della sua minor gravità "per il minor numero di violazioni", ha provveduto, previo annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate, alla rideterminazione delle relative sanzioni pecuniarie.

1.5. Il ministero dell'interno-ufficio territoriale del governo di Lecce, con ricorso notificato in data 16/11/2021, ha chiesto, per un unico motivo, la cassazione della sentenza.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 23/12/2021 e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l'unico motivo, il ministero ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis della

I. n. 689 del 1981 e degli artt. 1, 2 e 5 della

I. n. 386 del 1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, a fronte delle plurime violazioni della medesima norma, pur escludendo l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 81 c.p. e dall'art. 8 della

I. n. 689 cit., che riguardano casi di concorso formale, ha, tuttavia, ritenuto la sussistenza della "reiterazione delle violazioni", contemplato in via generale dall'art. 8 bis della

I. n. 689 cit. e previsto specificamente, con riferimento alle violazioni in materia di assegni, dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, della

I. n. 386 del 1990, pervenendo, così, alla rideterminazione delle sanzioni pecuniarie inflitte al trasgressore.

Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022

2.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha finito per introdurre un meccanismo analogo alla continuazione nonostante che lo stesso, nel sistema degli illeciti amministrativi, non possa trovare applicazione posto gli artt. 1 e 2 della

I. n. 386 cit. in tema di illecita emissione di assegni, lì dove considerano il caso della reiterazione delle violazioni, hanno, in realtà, configurato una circostanza aggravante ma senza derogare alla disciplina generale, che rimane quella dettata, con i relativi presupposti, dall'art. 8 bis della

I. n. 689 cit..

2.3. Né, infine, rileva l'accertamento della programmazione unitaria operato in sentenza, che trova applicazione con esclusivo riguardo alle sanzioni amministrative accessorie mentre la sanzione pecuniaria principale resta sganciata da questo tipo di valutazione.

3.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio per cui, ai sensi dell'art. 8 della

I. n. 689 del 1981, "l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria" (cfr. Cass. n. 27799 del 2005; Cass. n. 12659 del 2019).

L'art. 8 della

I. n. 689 cit., prevedendo l'applicabilità del cd.

"cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate, in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime, non è, dunque, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di "concorso materiale", in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 omissioni.

La norma, in effetti, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, né è applicabile in via analogica l'art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (Cass. n. 10775 del 2017; Cass. n. 21203 del 2011; Cass. n. 24655 del 2008).

In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è, pertanto, applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2°, c.p. ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della

I. n. 689 cit., il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Cass. n. 26434 del 2014; Cass. n. 10890 del 2018).

3.2. Né le cose cambiano nella materia delle violazioni previste dagli artt. 1 e 2 della

I. n. 386 del 1990.

Questa Corte, infatti, dopo aver ribadito il principio per cui, in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l'art. 81, comma 2°, c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 della

I. n. 689 cit., il quale richiede l'unicità dell'azione o dell'omissione produttiva della pluralità di violazioni, ha ripetutamente affermato che, di conseguenza, non è configurabile, in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, la continuazione poiché l'art. 5 della

I. n. 386 cit. (al pari, deve aggiungersi, degli artt. 1, comma 2°, e 2, comma 2°, della stessa legge) regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio, Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 analogamente a quanto stabilito, per la reiterazione degli illeciti amministrativi, dall'art. 8 bis della

I. n. 689 cit. (cfr. Cass. n. 12844 del 2008; conf., Cass. n. 5204 del 2007; Cass. n. 17347 del 2007): non certamente per prevedere, come ha, invece, affermato il tribunale (che, infatti, proprio per questo ha confermato la natura illegittima della condotta assunta dall'opponente ma, in ragione del minor numero delle violazioni punibili, ne ha ridimensionato, sotto il profilo sanzionatorio, la gravità), in deroga alla disciplina generale, che tutte le violazioni reiteratamente commesse dovevano essere assoggettate, ove commesse nel contesto di una programmazione unitaria, soltanto alla (unica) sanzione amministrativa pecuniaria (rispettivamente) prevista dagli artt. 1, comma 2°, e 2, comma 2°, della

I. n. 386 cit..

4. Escluso, quindi, che la sentenza impugnata possa ritenersi fondata su una ratio decidendi non contestata, il ricorso dev'essere, in definitiva, accolto e la stessa, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 28837/2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocatura della Stato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 2483/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso tre ordinanze ingiunzione notificategli, a fronte dell'emissione di assegni bancari senza provvista e senza autorizzazione, per violazione della I. n. 386 del 1990.1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver preliminarmente rilevato che, "trattandosi indubitabilmente nel caso concreto di concorso materiale", "deve escludersi che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 81 c.p. e quella dell'art. 8 I. 869/81 perché l'art. 8 bis comma 4 escluderebbe in linea generale ('salvo diverse disposizioni di legge') l'effetto unificante", e che "la reiterazione risulta espressamente prevista dalla norma sanzionatoria in tema di "Emissione di assegno senza autorizzazione" e di "Emissione di assegno senza provvista" rispettivamente disciplinata negli artt. 1 e 2 della L. n. 386/1990, la quale ... indubitabilmente si pone in rapporto di specialità e quindi di prevalenza rispetto alla disciplina generale in tema di sanzioni amministrative", ha ritenuto di dover verificare se, nel caso di specie, a fronte della reiterazione delle violazioni contestate nelle ordinanze impugnate, le plurime violazioni della medesima norma commesse con più azioni distinte (concorso materiale) potessero essere ricondotte, o meno, ad un'unica finalità trasgressiva sorretta da una programmazione unitaria: ed ha, sul punto, affermato come fosse assai difficile negare che, nella vicenda in esame, "l'emissione dei numerosi assegni emessi senza provvista nell'arco di tre mesi ... non corrisponda all'attuazione pratica del chiaro tentativo del traente di mascherare la situazione di crisi finanziaria ed economica in cui versava all'epoca, ispirato evidentemente dall'intento e speranza di superarla, sulla base quindi di una deliberata programmazione e di un'unica consapevole volontà trasgressiva". 1.3. In definitiva, "pur a non voler unificare le violazioni della medesima disposizione dell'art. 2 comma 1 L. n. 386/1990, oggetto delle prime due ordinanze ingiunzione", che hanno riguardato titoli emessi "senza provvista", il tribunale ha ritenuto Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 che "la rideterminazione della sanzione deve avvenire per ciascuna in base al comma 2 di detta norma" e che "per l'ordinanza ingiunzione relativa all'emissione assegni senza autorizzazione il riferimento sanzionatorio è quello invece del comma 2 dell'art. 1 stessa legge". 1.4. Il tribunale, quindi, tenuto conto della condotta pur sempre illegittima assunta dall'opponente e della sua minor gravità "per il minor numero di violazioni", ha provveduto, previo annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate, alla rideterminazione delle relative sanzioni pecuniarie. 1.5. Il ministero dell'interno-ufficio territoriale del governo di Lecce, con ricorso notificato in data 16/11/2021, ha chiesto, per un unico motivo, la cassazione della sentenza. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 23/12/2021 e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l'unico motivo, il ministero ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis della I. n. 689 del 1981 e degli artt. 1, 2 e 5 della I. n. 386 del 1990, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, a fronte delle plurime violazioni della medesima norma, pur escludendo l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 81 c.p. e dall'art. 8 della I. n. 689 cit., che riguardano casi di concorso formale, ha, tuttavia, ritenuto la sussistenza della "reiterazione delle violazioni", contemplato in via generale dall'art. 8 bis della I. n. 689 cit. e previsto specificamente, con riferimento alle violazioni in materia di assegni, dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, della I. n. 386 del 1990, pervenendo, così, alla rideterminazione delle sanzioni pecuniarie inflitte al trasgressore. Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 2.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha finito per introdurre un meccanismo analogo alla continuazione nonostante che lo stesso, nel sistema degli illeciti amministrativi, non possa trovare applicazione posto gli artt. 1 e 2 della I. n. 386 cit. in tema di illecita emissione di assegni, lì dove considerano il caso della reiterazione delle violazioni, hanno, in realtà, configurato una circostanza aggravante ma senza derogare alla disciplina generale, che rimane quella dettata, con i relativi presupposti, dall'art. 8 bis della I. n. 689 cit.. 2.3. Né, infine, rileva l'accertamento della programmazione unitaria operato in sentenza, che trova applicazione con esclusivo riguardo alle sanzioni amministrative accessorie mentre la sanzione pecuniaria principale resta sganciata da questo tipo di valutazione. 3.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio per cui, ai sensi dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981, "l'istituto della continuazione in materia di violazioni amministrative si applica, in via generale, alla sola ipotesi in cui la pluralità di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione, mentre nel caso esse siano commesse con più azioni od omissioni, detto istituto trova applicazione soltanto se si tratta di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria" (cfr. Cass. n. 27799 del 2005; Cass. n. 12659 del 2019). L'art. 8 della I. n. 689 cit., prevedendo l'applicabilità del cd. "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate, in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime, non è, dunque, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di "concorso materiale", in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 omissioni. La norma, in effetti, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, né è applicabile in via analogica l'art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due patologie di illecito (Cass. n. 10775 del 2017; Cass. n. 21203 del 2011; Cass. n. 24655 del 2008). In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è, pertanto, applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2°, c.p. ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della I. n. 689 cit., il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni (Cass. n. 26434 del 2014; Cass. n. 10890 del 2018). 3.2. Né le cose cambiano nella materia delle violazioni previste dagli artt. 1 e 2 della I. n. 386 del 1990. Questa Corte, infatti, dopo aver ribadito il principio per cui, in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile l'art. 81, comma 2°, c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 della I. n. 689 cit., il quale richiede l'unicità dell'azione o dell'omissione produttiva della pluralità di violazioni, ha ripetutamente affermato che, di conseguenza, non è configurabile, in caso di contestazione di plurime emissioni di assegni senza provvista o senza autorizzazione, la continuazione poiché l'art. 5 della I. n. 386 cit. (al pari, deve aggiungersi, degli artt. 1, comma 2°, e 2, comma 2°, della stessa legge) regolamenta il caso di plurime emissioni di assegni senza autorizzazione o senza provvista al solo fine di aggravare il trattamento sanzionatorio, Ric. 2021 n. 28837 Sez. 6-2, CC del 16 giugno 2022 analogamente a quanto stabilito, per la reiterazione degli illeciti amministrativi, dall'art. 8 bis della I. n. 689 cit. (cfr. Cass. n. 12844 del 2008; conf., Cass. n. 5204 del 2007; Cass. n. 17347 del 2007): non certamente per prevedere, come ha, invece, affermato il tribunale (che, infatti, proprio per questo ha confermato la natura illegittima della condotta assunta dall'opponente ma, in ragione del minor numero delle violazioni punibili, ne ha ridimensionato, sotto il profilo sanzionatorio, la gravità), in deroga alla disciplina generale, che tutte le violazioni reiteratamente commesse dovevano essere assoggettate, ove commesse nel contesto di una programmazione unitaria, soltanto alla (unica) sanzione amministrativa pecuniaria (rispettivamente) prevista dagli artt. 1, comma 2°, e 2, comma 2°, della I. n. 386 cit.. 4. Escluso, quindi, che la sentenza impugnata possa ritenersi fondata su una ratio decidendi non contestata, il ricorso dev'essere, in definitiva, accolto e la stessa, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche
Sentenza Cassazione n. 31316/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris