CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26277/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1739/2024depositata il 06/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il pagamento dellasomma di Euro 155.979,43, oltre interessi dal giorno della domanda, atitolo di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettricaversata per l’anno 2011.A fondamento della sua pretesa, parte attrice deduceva che la leggeinterna istitutiva della detta addizionale (art. 6 d.l. n. 511/1988) era incontrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, poiché il tributo introdotto nonrispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dallegislatore nazionale, come rilevato dalla Corte di cassazione a partire dal2019.1.1. Con sentenza n. 1690/2023, il Tribunale di Verona - qualificato comerapporto “para-verticale” quello tra fornitore di energia elettrica ed utente- ha accolto la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]alla restituzione della somma di Euro 155.979,43, oltre interessi legali exart. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo; ha poi compensato trale parti le spese di lite.2. Con sentenza n. 1734/2024, la Corte d’appello di Venezia ha accoltol’appello interposto dal fornitore di energia elettrica e, in riforma dellasentenza di primo grado, ha rigettato la domanda restitutoria proposta daL’[OSCURATO:SOCIETA].; per l’effetto, ha condannato quest’ultima allarestituzione della somma di Euro 155.979,43, oltre interessi al saggiolegale dalla data del pagamento al saldo, in favore di [OSCURATO:PERSONA] EnergiaNumero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026S.p.A., che aveva già provveduto al pagamento, in esecuzione dellasentenza di primo grado. Ha poi compensato le spese del grado fra leparti.Ad avviso dei giudici d’appello, la sopravvenuta sentenza dalla Corte diGiustizia UE dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - resa in causa C-316/22 ([OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA].) - induceva ad unarevisione dell’orientamento fino ad allora seguito dalla Corte territoriale,imponendo di inquadrare il rapporto tra somministrato e fornitorenell’ambito delle controversie tra privati, nelle quali non è consentito algiudice nazionale non applicare la norma interna contraria ad unadisposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non traspostao non correttamente trasposta.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione di quanto di cui alla sentenzadella Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».La sentenza della Corte di Giustizia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe negato lapossibilità di non applicare, nei rapporti tra privati, la norma interna incontrasto con quella comunitaria “se questa, contenuta in una Direttiva,non è stata adeguatamente reperita dallo Stato”.Ritiene la ricorrente che questo tema interpretativo centrale era statoinvece applicato dal Tribunale ancor prima della sua emanazione, quandoaveva qualificato il rapporto tra l’utente e il fornitore di energia elettricacome rapporto “para-verticale”.Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026Assume, di contro, che la Corte d’appello, riformando la sentenza di primogrado, si è posta in linea con l’interpretazione comunitaria, solo in quantoinquadra il rapporto tra fornitore ed utente come “para-verticale”, salvopoi ritenere il rapporto controverso come tra privati, rispetto al quale èfatto divieto di non applicazione della norma interna contrastante con unanorma di una direttiva UE non trasposta o non correttamente trasposta.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 363-bis c.p.c., per nonavere la Corte d’appello disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte dicassazione su una questione (quella in esame) che presenta gravidifficoltà interpretative.5. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.È appena il caso di osservare, in proposito, che su vicenda del tuttosovrapponibile - benché conclusa con provvedimento dei giudici del meritodi segno opposto a quella della sentenza oggetto della presenteimpugnazione - è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoriadi illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642e 17645 del 2025; già seguite da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517,28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima dellequali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitoredell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale trautente e fornitore medesimo, sia in punto di spettanza del rimborso perillegittimità dell’addizionale corrisposta, sotto ogni profilo coinvolto anchenella presente controversia, sia pure per una ragione diversa da quellasulla quale le parti hanno dibattuto, a seguito del visto fatto sopravvenuto,idoneo a modificare i parametri di valutazione della fattispecie.Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026La questione di diritto posta dal ricorso trova, infatti, composizione allaluce della dirimente circostanza per cui la Corte costituzionale, con laSentenza n. 43/2025, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito esostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazioneall’art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, definitivamentedichiarando, ora per allora, la contrarietà dell’addizionale provincialeall’accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e -segnatamente - alla Direttiva n. 2008/118/CE.Da ciò discende “ipso iure” la legittimità della domanda di rimborso, cosìcome azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitoredi energia, a titolo di rivalsa, tale tributo, come ora si verrà ad illustrarenel dettaglio.Tale conclusione va quindi predicata in ragione della espunzione, coneffetti “ex tunc” (salvo per i rapporti esauriti), della normativa interna diriferimento in tema di addizionale all’accisa sull’energia elettrica, ciòprivando di attuale pregnanza, ai fini della decisione della controversia, laquestione di massima relativa alla estensione della efficacia delle DirettiveUE alla dimensione orizzontale (i.e., ai rapporti tra privati), oltre a quellaverticale invece del tutto pacifica (cfr. ex multis, CGUE, 22 giugno 1989,C-103/88, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 15 maggio 1986, C-222/84, Johnston;CGUE, 26 febbraio 1986, C-152/84, Marshall I; CGUE, 12 luglio 1990, C-188/89, Foster, punto 20; CGUE, 14 settembre 2000, C-343/98, Collino eChiappero/Telecom Italia, punto 23).D’altronde, la stessa Consulta, nella menzionata sentenza, ha ribaditodecisamente, in premessa, la non configurabilità di un’efficacia orizzontaledelle direttive eurounitarie non autoesecutive e i limiti dell’istituto dellanon applicazione del diritto interno in contrasto con quello dell’Unione aisoli rapporti verticali, concludendo che, trattandosi nella specie di unrapporto tra privati (i.e. orizzontale), soltanto l’eventuale accoglimentoNumero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026della questione di legittimità costituzionale sollevata avrebbe consentito algiudice a quo di condannare il fornitore alla ripetizione dell’indebito infavore dell’utente privato, dato l’effetto “ex tunc”, salvo per i rapportiesauriti, della sentenza che dichiara costituzionalmente illegittimal’addizionale in questione (v. Corte cost., Sentenza n. 43/2025, punto8.2.; nonché, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17642 del 30/06/2025, al punto5.3.1.).6. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente.Mette, tuttavia, conto osservare, solamente, che l’iniziativa del giudice delmerito di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti della causa alla Corte dicassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, inpresenza delle condizioni di cui all’art. 363-bis c.p.c., stando alla letteradella legge, integra un “potere” ufficioso di quest’ultimo («il giudice dimerito può disporre»), di guisa che il suo mancato esercizio non puòcostituire oggetto di doglianza delle parti, che da questo non risultanopregiudicate nel loro diritto di difesa, inteso qui come accesso al giudizio dilegittimità, potendo in ogni caso proporre ricorso per cassazione, qualemezzo di impugnazione ordinario ex art. 360 c.p.c., secondo la normalearticolazione dei gradi di giudizio, prospettando la questione di dirittocontroversa.7. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo(assorbito il secondo) in applicazione del principio di diritto enunciato dallagià richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025, Rv.674743 - 01), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce dei principisopra illustrati.8. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:ripetizioneaddizionale diPasquale [OSCURATO:PERSONA] Consigliere accisa su energiaelettricaMarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAugusto [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAntonella [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26277/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1739/2024depositata il 06/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere il pagamento dellasomma di Euro 155.979,43, oltre interessi dal giorno della domanda, atitolo di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettricaversata per l’anno 2011.A fondamento della sua pretesa, parte attrice deduceva che la leggeinterna istitutiva della detta addizionale (art. 6 d.l. n. 511/1988) era incontrasto con la Direttiva n. 2008/118/CE, poiché il tributo introdotto nonrispondeva ad una specifica finalità opportunamente individuata dallegislatore nazionale, come rilevato dalla Corte di cassazione a partire dal2019.1.1. Con sentenza n. 1690/2023, il Tribunale di Verona - qualificato comerapporto “para-verticale” quello tra fornitore di energia elettrica ed utente- ha accolto la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]alla restituzione della somma di Euro 155.979,43, oltre interessi legali exart. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo; ha poi compensato trale parti le spese di lite.2. Con sentenza n. 1734/2024, la Corte d’appello di Venezia ha accoltol’appello interposto dal fornitore di energia elettrica e, in riforma dellasentenza di primo grado, ha rigettato la domanda restitutoria proposta daL’[OSCURATO:SOCIETA].; per l’effetto, ha condannato quest’ultima allarestituzione della somma di Euro 155.979,43, oltre interessi al saggiolegale dalla data del pagamento al saldo, in favore di [OSCURATO:PERSONA] EnergiaNumero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026S.p.A., che aveva già provveduto al pagamento, in esecuzione dellasentenza di primo grado. Ha poi compensato le spese del grado fra leparti.Ad avviso dei giudici d’appello, la sopravvenuta sentenza dalla Corte diGiustizia UE dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - resa in causa C-316/22 ([OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA].) - induceva ad unarevisione dell’orientamento fino ad allora seguito dalla Corte territoriale,imponendo di inquadrare il rapporto tra somministrato e fornitorenell’ambito delle controversie tra privati, nelle quali non è consentito algiudice nazionale non applicare la norma interna contraria ad unadisposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non traspostao non correttamente trasposta.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Il collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione di quanto di cui alla sentenzadella Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».La sentenza della Corte di Giustizia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe negato lapossibilità di non applicare, nei rapporti tra privati, la norma interna incontrasto con quella comunitaria “se questa, contenuta in una Direttiva,non è stata adeguatamente reperita dallo Stato”.Ritiene la ricorrente che questo tema interpretativo centrale era statoinvece applicato dal Tribunale ancor prima della sua emanazione, quandoaveva qualificato il rapporto tra l’utente e il fornitore di energia elettricacome rapporto “para-verticale”.Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026Assume, di contro, che la Corte d’appello, riformando la sentenza di primogrado, si è posta in linea con l’interpretazione comunitaria, solo in quantoinquadra il rapporto tra fornitore ed utente come “para-verticale”, salvopoi ritenere il rapporto controverso come tra privati, rispetto al quale èfatto divieto di non applicazione della norma interna contrastante con unanorma di una direttiva UE non trasposta o non correttamente trasposta.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 363-bis c.p.c., per nonavere la Corte d’appello disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte dicassazione su una questione (quella in esame) che presenta gravidifficoltà interpretative.5. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.È appena il caso di osservare, in proposito, che su vicenda del tuttosovrapponibile - benché conclusa con provvedimento dei giudici del meritodi segno opposto a quella della sentenza oggetto della presenteimpugnazione - è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoriadi illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie dipronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642e 17645 del 2025; già seguite da Cass. nn. 28198, 28199, 28200, 28517,28518, 28527, 28840, 28841, 29055), alla motivazione della prima dellequali è sufficiente - ai sensi dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp.sua proposizione, della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitoredell’energia e amministrazione finanziaria nel rapporto contrattuale trautente e fornitore medesimo, sia in punto di spettanza del rimborso perillegittimità dell’addizionale corrisposta, sotto ogni profilo coinvolto anchenella presente controversia, sia pure per una ragione diversa da quellasulla quale le parti hanno dibattuto, a seguito del visto fatto sopravvenuto,idoneo a modificare i parametri di valutazione della fattispecie.Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026La questione di diritto posta dal ricorso trova, infatti, composizione allaluce della dirimente circostanza per cui la Corte costituzionale, con laSentenza n. 43/2025, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito esostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazioneall’art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, definitivamentedichiarando, ora per allora, la contrarietà dell’addizionale provincialeall’accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e -segnatamente - alla Direttiva n. 2008/118/CE.Da ciò discende “ipso iure” la legittimità della domanda di rimborso, cosìcome azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitoredi energia, a titolo di rivalsa, tale tributo, come ora si verrà ad illustrarenel dettaglio.Tale conclusione va quindi predicata in ragione della espunzione, coneffetti “ex tunc” (salvo per i rapporti esauriti), della normativa interna diriferimento in tema di addizionale all’accisa sull’energia elettrica, ciòprivando di attuale pregnanza, ai fini della decisione della controversia, laquestione di massima relativa alla estensione della efficacia delle DirettiveUE alla dimensione orizzontale (i.e., ai rapporti tra privati), oltre a quellaverticale invece del tutto pacifica (cfr. ex multis, CGUE, 22 giugno 1989,C-103/88, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE, 15 maggio 1986, C-222/84, Johnston;CGUE, 26 febbraio 1986, C-152/84, Marshall I; CGUE, 12 luglio 1990, C-188/89, Foster, punto 20; CGUE, 14 settembre 2000, C-343/98, Collino eChiappero/Telecom Italia, punto 23).D’altronde, la stessa Consulta, nella menzionata sentenza, ha ribaditodecisamente, in premessa, la non configurabilità di un’efficacia orizzontaledelle direttive eurounitarie non autoesecutive e i limiti dell’istituto dellanon applicazione del diritto interno in contrasto con quello dell’Unione aisoli rapporti verticali, concludendo che, trattandosi nella specie di unrapporto tra privati (i.e. orizzontale), soltanto l’eventuale accoglimentoNumero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026della questione di legittimità costituzionale sollevata avrebbe consentito algiudice a quo di condannare il fornitore alla ripetizione dell’indebito infavore dell’utente privato, dato l’effetto “ex tunc”, salvo per i rapportiesauriti, della sentenza che dichiara costituzionalmente illegittimal’addizionale in questione (v. Corte cost., Sentenza n. 43/2025, punto8.2.; nonché, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17642 del 30/06/2025, al punto5.3.1.).6. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del precedente.Mette, tuttavia, conto osservare, solamente, che l’iniziativa del giudice delmerito di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti della causa alla Corte dicassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, inpresenza delle condizioni di cui all’art. 363-bis c.p.c., stando alla letteradella legge, integra un “potere” ufficioso di quest’ultimo («il giudice dimerito può disporre»), di guisa che il suo mancato esercizio non puòcostituire oggetto di doglianza delle parti, che da questo non risultanopregiudicate nel loro diritto di difesa, inteso qui come accesso al giudizio dilegittimità, potendo in ogni caso proporre ricorso per cassazione, qualemezzo di impugnazione ordinario ex art. 360 c.p.c., secondo la normalearticolazione dei gradi di giudizio, prospettando la questione di dirittocontroversa.7. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo(assorbito il secondo) in applicazione del principio di diritto enunciato dallagià richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025, Rv.674743 - 01), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma che,in diversa composizione, procederà a un nuovo esame alla luce dei principisopra illustrati.8. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 26277/2024Numero sezionale 221/2026Numero di raccolta generale 7493/2026Data pubblicazione 29/03/2026 P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Roma, perché, in diversa composizione, si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 20 gennaio 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Roma, perché, in diversa composizione, si pronuncianche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte suprema di Cassazione in data 20 gennaio 2026.Il Presidente