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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 41554/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha riqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione il reclamo presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto del Magistrato di sorveglianza sulla sua richiesta di licenza.

2. Ricorre, quindi, per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha riqualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione il reclamo presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto del Magistrato di sorveglianza sulla sua richiesta di licenza. 2. Ricorre, quindi, per cassazione personalmente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris