CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 20959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/06/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESARO, in data 12/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 485-491 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte, nel caso specifico, ha motivato il diniego con riguardo ai precedenti penali del ricorrente ed alla gravità del fatto. Deve però osservarsi che nonostante la inammissibilità del ricorso si ha il dovere di rilevare in questa sede l'intervenuta depenalizzazione del reato di falso contestato ex artt. 485 e 491 cp avente ad oggetto un assegno circolare (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 Bevilacqua, Rv. 276113). Tale circostanza non comporta la declaratoria di prescrizione per il reato di truffa (Sez. U, n. 6903 del 2016, dep. 2017, Aiello) stante l'inammissibilità del ricorso ma conduce alla eliminazione del segmento di pena in continuazione per il reato depenalizzato, par,. a mesi uno di reclusione ed euro 20 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro venti di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]