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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46565/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il primo motivo, concernente la destinazione dello stupefacente ad uso personale, è manifestamente infondato, non confrontandosi con i plurimi elementi dai quali la sentenza impugnata ha tratto la prova della destinazione allo spaccio; ritenuto che i motivi inerenti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ed alla commisurazione della pena tendono a sindacare le valutazioni di merito compiute in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di minima offensività, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che con il primo motivo, concernente la destinazione dello stupefacente ad uso personale, è manifestamente infondato, non confrontandosi con i plurimi elementi dai quali la sentenza impugnata ha tratto la prova della destinazione allo spaccio; ritenuto che i motivi inerenti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ed alla commisurazione della pena tendono a sindacare le valutazioni di merito compiute in ordine alla impossibilità di ritenere il fatto di minima offensività, nonché alla adeguatezza e proporzionalità della pena irrogata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46565/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris