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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 08467/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 8104/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso il proprio ufficio di rappresentanza, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1608/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e altri, nonché la Regione Campania perché fosse dichiarato proprietario per usucapione di un fondo.

Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Luigi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore della “signora Spada”, chiedendo, per quel che ancora qui rileva, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, svolta domanda di rivendicazione, chiesero condannarsi l’attore al ripristino del terreno e al risarcimento del danno.

Sempre per quel che ancora è di utilità, la Regione Campania, oltre al rigetto della domanda, chiese condannarsi l’attore al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] chiese, a sua volta, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale accogliersi domanda di rivendicazione con condanna al ripristino e al risarcimento dei danni.

2. Il Tribunale, rigettata la domanda principale, in parziale accoglimento di quelle incidentali, condannò l’attore al rilascio dell’immobile di proprietà dei convenuti con l’obbligo della rimessione in pristino a sue spese.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dall’impugnazione dell’attore, confermò la statuizione di primo grado.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi.

Resistono, con separati controricorsi, la Regione Campania, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ., lamentando la mancata ammissione della richiesta c.t.u.

6. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 11 e 116 cod. proc. civ. e 2697, assumendo che la Corte locale nell’affermare che l’attore non aveva fornito la prova del dies a quo del possesso, non aveva valutato tutte le prove documentali relative all’edificazione delle opere, che ne attestavano la realizzazione negli anni ’80 del secolo scorso.

7. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., addebitando alla sentenza d’appello di essersi limitata riprendere pedissequamente la motivazione di primo grado.

7. Tutte le esposte doglianze sono manifestamente infondate o inammissibili. 7.

1. La Corte d’appello ha chiaramente spiegato che l’attore non era stato in grado di provare che l’edificazione era stata effettuata sul fondo di cui si discute, bensì su altra particella e, di conseguenza, ha reputato inutile far ricorso a consulenza tecnica.

Quindi, per un verso la censura non coglie la “ratio decidendi” e, per altro verso, assume sussistere un dovere per il giudice di far luogo, ove richiesto, alla consulenza tecnica.

Una tale pretesa risulta manifestamente priva di fondamento, avendo il giudice spiegato le ragioni per le quali non aveva fatto luogo all’invocata c.t.u. (conf., ex multis, Cass. nn. 37027/2022, 17399/2015): l’attore non era riuscito a provare quale fosse il fondo sul quale avrebbe esercitato la signoria possessoria. 7.

2. Il secondo motivo non coglie nel segno e incentra la propria critica su apprezzamenti di puro merito: a nulla rileva dimostrare l’epoca della costruzione in quanto edificata su una particella appartenente a un diverso fondo rispetto a quello sul quale l’attore assume di avere acquisito il diritto di proprietà per usucapione.

Quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve rilevarsene lo scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf.

Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).

E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 7.

3. Il terzo motivo non merita sorte migliore: per un verso si caratterizza per la sua irriducibile genericità, per altro verso, ancora una volta colloca le opere nel fondo pretesamene usucapito, che, secondo quanto accertato dal Giudice del merito, non era stato individuato dall’istruttoria probatoria. 7.

4. Infine, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, appare del tutto evidente che la Corte locale ha svolto autonoma e completa motivazione, mostrando di condividere consapevolmente le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale in ordine alla mancata prova che le opere evocate fossero state realizzate all’interno di particella facente parte del fondo asseritamente fatto oggetto di possesso, fondo non potuto identificare attraverso la prova per testi.

Nonché, in ordine alla indeterminatezza del “dies a quo” del preteso possesso.

Il richiamo, alla motivazione di primo grado, in presenza della reiterazione dei medesimi argomenti da parte dell’appellante, giammai può porre dubbi sull’assolvimento del percorso argomentativo del giudice d’appello, ricorrendo il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Sez. 1, n. 16057, 18/06/2018, Rv. 649281), il che qui, all’evidenza è da escludersi, avendo la Corte locale dato ampia mostra, senza che possa ad essa addebitarsi laconicità tale da non consentire di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica edadeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si vedano pure, ex multis, Cass. nn. 20883/2019, 14786/2016).

8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 8104/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso il proprio ufficio di rappresentanza, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 1608/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e altri, nonché la Regione Campania perché fosse dichiarato proprietario per usucapione di un fondo. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di Luigi e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore della “signora Spada”, chiedendo, per quel che ancora qui rileva, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, svolta domanda di rivendicazione, chiesero condannarsi l’attore al ripristino del terreno e al risarcimento del danno. Sempre per quel che ancora è di utilità, la Regione Campania, oltre al rigetto della domanda, chiese condannarsi l’attore al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] chiese, a sua volta, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale accogliersi domanda di rivendicazione con condanna al ripristino e al risarcimento dei danni. 2. Il Tribunale, rigettata la domanda principale, in parziale accoglimento di quelle incidentali, condannò l’attore al rilascio dell’immobile di proprietà dei convenuti con l’obbligo della rimessione in pristino a sue spese. 3. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dall’impugnazione dell’attore, confermò la statuizione di primo grado. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di tre motivi. Resistono, con separati controricorsi, la Regione Campania, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altra. 5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ., lamentando la mancata ammissione della richiesta c.t.u. 6. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 11 e 116 cod. proc. civ. e 2697, assumendo che la Corte locale nell’affermare che l’attore non aveva fornito la prova del dies a quo del possesso, non aveva valutato tutte le prove documentali relative all’edificazione delle opere, che ne attestavano la realizzazione negli anni ’80 del secolo scorso. 7. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., addebitando alla sentenza d’appello di essersi limitata riprendere pedissequamente la motivazione di primo grado. 7. Tutte le esposte doglianze sono manifestamente infondate o inammissibili. 7. 1. La Corte d’appello ha chiaramente spiegato che l’attore non era stato in grado di provare che l’edificazione era stata effettuata sul fondo di cui si discute, bensì su altra particella e, di conseguenza, ha reputato inutile far ricorso a consulenza tecnica. Quindi, per un verso la censura non coglie la “ratio decidendi” e, per altro verso, assume sussistere un dovere per il giudice di far luogo, ove richiesto, alla consulenza tecnica. Una tale pretesa risulta manifestamente priva di fondamento, avendo il giudice spiegato le ragioni per le quali non aveva fatto luogo all’invocata c.t.u. (conf., ex multis, Cass. nn. 37027/2022, 17399/2015): l’attore non era riuscito a provare quale fosse il fondo sul quale avrebbe esercitato la signoria possessoria. 7. 2. Il secondo motivo non coglie nel segno e incentra la propria critica su apprezzamenti di puro merito: a nulla rileva dimostrare l’epoca della costruzione in quanto edificata su una particella appartenente a un diverso fondo rispetto a quello sul quale l’attore assume di avere acquisito il diritto di proprietà per usucapione. Quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., deve rilevarsene lo scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037). 7. 3. Il terzo motivo non merita sorte migliore: per un verso si caratterizza per la sua irriducibile genericità, per altro verso, ancora una volta colloca le opere nel fondo pretesamene usucapito, che, secondo quanto accertato dal Giudice del merito, non era stato individuato dall’istruttoria probatoria. 7. 4. Infine, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, appare del tutto evidente che la Corte locale ha svolto autonoma e completa motivazione, mostrando di condividere consapevolmente le conclusioni alle quali era giunto il Tribunale in ordine alla mancata prova che le opere evocate fossero state realizzate all’interno di particella facente parte del fondo asseritamente fatto oggetto di possesso, fondo non potuto identificare attraverso la prova per testi. Nonché, in ordine alla indeterminatezza del “dies a quo” del preteso possesso. Il richiamo, alla motivazione di primo grado, in presenza della reiterazione dei medesimi argomenti da parte dell’appellante, giammai può porre dubbi sull’assolvimento del percorso argomentativo del giudice d’appello, ricorrendo il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Sez. 1, n. 16057, 18/06/2018, Rv. 649281), il che qui, all’evidenza è da escludersi, avendo la Corte locale dato ampia mostra, senza che possa ad essa addebitarsi laconicità tale da non consentire di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica edadeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si vedano pure, ex multis, Cass. nn. 20883/2019, 14786/2016). 8. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 9. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent
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