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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23208/2026

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erdolivaVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 4 dicembre 2024 n.7632;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 2006 ed il 2013.Numero registro generale 13087/2025N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20262.

Nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano, inpersona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i Ministeridell’Università, della salute e delle Finanze, esponendo che:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2.

Con sentenza 18.1.2021 n. 832 il Tribunale di Roma:-) dichiarò prescritti i crediti vantati da quanti avessero frequentato ilcorso di formazione in medicina generale prima del maggio 2008;-) ritenne comunque - con autonoma ratio decidendi - insussistentetanto il diritto al risarcimento del danno da “mancata equiparazione” tramedici di medicina generale e medici specializzandi, quanto il diritto allacorresponsione dell’indicizzazione della borsa di studio.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3.

Con sentenza 4.12.2024 n. 7632 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame, adottando anch’essa una doppia ratio decidendi conforme allevalutazioni del Tribunale.4.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrentiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su tre motivi.N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20265. [OSCURATO:PERSONA] non hanno depositato un controricorso, ma solo un“atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale discussione inpubblico udienza.6.

Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il secondo motivo di ricorso.Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso.

Esso infatti investe ilcapo di sentenza che ha ritenuto inesistente il diritto al risarcimentoinvocato dai ricorrenti, e il suo accoglimento - per le ragioni che si vanno adesporre - rende superfluo discorrere di prescrizione.1.1.

Il secondo motivo di ricorso è così intitolato: “Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE,75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva delConsiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost.,degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), del DecretoLegislativo del 17 agosto 1999, n. 368, nonché omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso edecisivo per il giudizio”.1.2.

L’illustrazione di esso è così concepita:-) alle pp. 9-13 riassume la normativa nazionale e comunitaria(ritenuta) rilevante;N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/2026-) a p. 14 si esprime il dubbio se le norme che disciplinano la misuradella borsa di studio dovuta agli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale, là dove rinviano alle norme che disciplinano la misura dellaremunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, contengano unrinvio recettizio o non recettizio;-) a p. 13 si afferma che la parità di trattamento tra gli iscritti allescuole di specializzazione e gli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale è (rectius, sarebbe) un principio generale dell’ordinamento; che illegislatore italiano non lo ha rispettato, e che perciò “si potrebbe pensare”(sic) di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (…) unaquestione di validità della direttiva nella parte in cui non prevede unaadeguata remunerazione” degli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale.1.3.

Il motivo rasenta l’inammissibilità, in quanto le pp. 9-13 del ricorso percassazione costituiscono la trascrizione integrale, pedissequa e immutatadell’atto d’appello.Nondimeno reputa la Corte che questa pur biasimevole opzione della difesadei ricorrenti non renda inammissibile il ricorso: ciò in applicazione delprincipio, di derivazione sovranazionale, per cui dinanzi ad atti processualiambigui il Giudice ha l’obbligo, e non la facoltà, di preferire l’interpretazioneche conduca ad una decisione piena sul merito, piuttosto che ad un nonliquet (ex permultis, Corte EDU, sez.

II, 29.3.2011, RTBF c.

Belgio, in causan. 50084/06, ove si afferma che non è consentito agli organi giudiziari degliStati membri dichiarare inammissibile un ricorso, quando siano comunque“messi dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sullaquale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per lagiurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez.

U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n.15532 del 21/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 15532 del 14/05/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 2447 del05/02/2026).Numero registro generale 13087/2025N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20261.4.

Alla luce di tale principio ritiene questa Corte che l’illustrazione delmotivo possa essere interpretata e qualificata nel senso che contenga unacensura non incomprensibile: ovvero che erroneamente la Corte d’appelloha escluso che essi avessero diritto ad essere risarciti del danno consistitonell’essere stati pagati, durante il corso di formazione, meno dei lorocolleghi “specializzandi”, nonostante questa disparità di trattamento violasseobblighi imposti agli Stati membri dall’ordinamento comunitario.1.5.

La censura è infondata.I ricorrenti sostengono di avere diritto ad essere risarciti dallo Stato italiano,per avere percepito durante la frequenza del corso di formazione inmedicina generale una borsa di studio inferiore a quella pagata agli iscrittialle scuole di specializzazione.un “obbligo”, imposto dal diritto comunitario, di trattare in modo paritario ledue fattispecie.Si tratta di un diritto immaginario, in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust.

CE,3.10.2000, Gozza c.

Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20261.6.

Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.1.7.

Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltaN.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/2026discrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.1.8.

Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..2.

Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo di ricorso investe il capo della sentenza d’appello che hadichiarato prescritto il (preteso) diritto invocato dagli attori.Esso resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso: unavolta consolidatasi la motivazione criticata con il secondo motivo, quellasulla prescrizione, enunciata in via alternativa ma logicamente subordinata,rimane irrilevante.3.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo di ricorso è denunciata la “violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante daomesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva del Consigliodella CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), del Decreto Legislativo del17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 edell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma 5, prorogatofino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n.289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995; art. 32, comma12, della legge n. 449/1997 e dell’art. 112 c.p.c., nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fattocontroverso e decisivo per il giudizio in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”.N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/2026Questa inutilmente verbosa intitolazione prelude anche in questo caso allatrascrizione integrale, pedissequa e immutata dell’atto d’appello.Anche tale motivo può tuttavia essere esaminato nel merito, in virtù delprincipio ricordato al precedente § 1.2.Nell’illustrazione del motivo infatti, sia pur tra plurime, verbose ecirconvolute divagazioni, si deduce che i ricorrenti hanno percepito durantela frequenza del corso di formazione in medicina generale una borsa distudio che non fu mai oggetto di adeguamento triennale né di rivalutazione.si sostiene che essi ne avevano diritto; che ad essi non si sarebbe potutoapplicare il blocco delle retribuzioni pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1,del d.l. 384/92; che in ogni caso il mancato adeguamento li aveva posti inuna condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella degli iscrittialle scuole di specializzazione.3.2.

Il motivo, per come illustrato, è la concreta dimostrazione dell’anticoprecetto per cui nimium altercando, veritas amittitur.I ricorrenti in pratica pretendono di essere risarciti dallo Stato (e dunqueinvocano un fatto illecito) per una scelta di politica legislativa (non adeguarela borsa di studio), non imposta dall’ordinamento sovranazionale nécostituzionalmente necessitata: una condotta, dunque, esulante dal noverodei fatti illeciti.Quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento rispetto ai medici iscrittialle scuole di specializzazione, essa non è nemmeno pensabile, alla luce deiprincìpi già esposti ai precedenti §§ 1.5, 1.6 ed 1.7.Ad abundantiam, infine, vuole il Collegio ricordare che la pretesa secondocui lo Stato avrebbe (avuto) l’obbligo, comunitariamente imposto, diprevedere la rivalutazione annuale e l’indicizzazione triennale delle borse distudio erogate agli iscritti alla scuola di formazione in medicina generale,sarebbe comunque infondata nel merito, per le ragioni tutte giàampiamente in fattispecie identica da Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del4.4.2026, alle cui ulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20264.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delleamministrazioni.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erdolivaVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 4 dicembre 2024 n.7632;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 2006 ed il 2013.Numero registro generale 13087/2025N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20262. Nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Roma lo Stato italiano, inpersona del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché i Ministeridell’Università, della salute e delle Finanze, esponendo che:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2. Con sentenza 18.1.2021 n. 832 il Tribunale di Roma:-) dichiarò prescritti i crediti vantati da quanti avessero frequentato ilcorso di formazione in medicina generale prima del maggio 2008;-) ritenne comunque - con autonoma ratio decidendi - insussistentetanto il diritto al risarcimento del danno da “mancata equiparazione” tramedici di medicina generale e medici specializzandi, quanto il diritto allacorresponsione dell’indicizzazione della borsa di studio.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 4.12.2024 n. 7632 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame, adottando anch’essa una doppia ratio decidendi conforme allevalutazioni del Tribunale.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai ricorrentiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su tre motivi.N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20265. [OSCURATO:PERSONA] non hanno depositato un controricorso, ma solo un“atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale discussione inpubblico udienza.6. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilconsigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il secondo motivo di ricorso.Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso. Esso infatti investe ilcapo di sentenza che ha ritenuto inesistente il diritto al risarcimentoinvocato dai ricorrenti, e il suo accoglimento - per le ragioni che si vanno adesporre - rende superfluo discorrere di prescrizione.1.1. Il secondo motivo di ricorso è così intitolato: “Violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del dannoderivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarienonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE,75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva delConsiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost.,degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), del DecretoLegislativo del 17 agosto 1999, n. 368, nonché omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso edecisivo per il giudizio”.1.2. L’illustrazione di esso è così concepita:-) alle pp. 9-13 riassume la normativa nazionale e comunitaria(ritenuta) rilevante;N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/2026-) a p. 14 si esprime il dubbio se le norme che disciplinano la misuradella borsa di studio dovuta agli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale, là dove rinviano alle norme che disciplinano la misura dellaremunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione, contengano unrinvio recettizio o non recettizio;-) a p. 13 si afferma che la parità di trattamento tra gli iscritti allescuole di specializzazione e gli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale è (rectius, sarebbe) un principio generale dell’ordinamento; che illegislatore italiano non lo ha rispettato, e che perciò “si potrebbe pensare”(sic) di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (…) unaquestione di validità della direttiva nella parte in cui non prevede unaadeguata remunerazione” degli iscritti ai corsi di formazione in medicinagenerale.1.3. Il motivo rasenta l’inammissibilità, in quanto le pp. 9-13 del ricorso percassazione costituiscono la trascrizione integrale, pedissequa e immutatadell’atto d’appello.Nondimeno reputa la Corte che questa pur biasimevole opzione della difesadei ricorrenti non renda inammissibile il ricorso: ciò in applicazione delprincipio, di derivazione sovranazionale, per cui dinanzi ad atti processualiambigui il Giudice ha l’obbligo, e non la facoltà, di preferire l’interpretazioneche conduca ad una decisione piena sul merito, piuttosto che ad un nonliquet (ex permultis, Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causan. 50084/06, ove si afferma che non è consentito agli organi giudiziari degliStati membri dichiarare inammissibile un ricorso, quando siano comunque“messi dal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sullaquale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per lagiurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U, Sentenzan. 17931 del 24/07/2013, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, Ordinanza n.15532 del 21/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 15532 del 14/05/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 2447 del05/02/2026).Numero registro generale 13087/2025N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20261.4. Alla luce di tale principio ritiene questa Corte che l’illustrazione delmotivo possa essere interpretata e qualificata nel senso che contenga unacensura non incomprensibile: ovvero che erroneamente la Corte d’appelloha escluso che essi avessero diritto ad essere risarciti del danno consistitonell’essere stati pagati, durante il corso di formazione, meno dei lorocolleghi “specializzandi”, nonostante questa disparità di trattamento violasseobblighi imposti agli Stati membri dall’ordinamento comunitario.1.5. La censura è infondata.I ricorrenti sostengono di avere diritto ad essere risarciti dallo Stato italiano,per avere percepito durante la frequenza del corso di formazione inmedicina generale una borsa di studio inferiore a quella pagata agli iscrittialle scuole di specializzazione.un “obbligo”, imposto dal diritto comunitario, di trattare in modo paritario ledue fattispecie.Si tratta di un diritto immaginario, in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE,3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20261.6. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.1.7. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltaN.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/2026discrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.1.8. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..2. Il primo motivo di ricorso.Il primo motivo di ricorso investe il capo della sentenza d’appello che hadichiarato prescritto il (preteso) diritto invocato dagli attori.Esso resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso: unavolta consolidatasi la motivazione criticata con il secondo motivo, quellasulla prescrizione, enunciata in via alternativa ma logicamente subordinata,rimane irrilevante.3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo di ricorso è denunciata la “violazione e falsa applicazionedelle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante daomesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 86/457/CEE, 75/362/CEE,75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, direttiva del Consigliodella CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10, 11 e 12 delle Preleggi c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), del Decreto Legislativo del17 agosto 1999, n. 368, dell’art. 8, D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 edell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'art. 7, comma 5, prorogatofino al 31 dicembre 2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, L. n. 537 del1993, 1, comma 33, L. n. 549 del 1995, 22, L. n. 488 del 1999 e 36, L. n.289 del 2002., dell'art. 1, comma 33, L. n. 549 del 1995; art. 32, comma12, della legge n. 449/1997 e dell’art. 112 c.p.c., nonché omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fattocontroverso e decisivo per il giudizio in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”.N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/2026Questa inutilmente verbosa intitolazione prelude anche in questo caso allatrascrizione integrale, pedissequa e immutata dell’atto d’appello.Anche tale motivo può tuttavia essere esaminato nel merito, in virtù delprincipio ricordato al precedente § 1.2.Nell’illustrazione del motivo infatti, sia pur tra plurime, verbose ecirconvolute divagazioni, si deduce che i ricorrenti hanno percepito durantela frequenza del corso di formazione in medicina generale una borsa distudio che non fu mai oggetto di adeguamento triennale né di rivalutazione.si sostiene che essi ne avevano diritto; che ad essi non si sarebbe potutoapplicare il blocco delle retribuzioni pubbliche previsto dall'art. 7, comma 1,del d.l. 384/92; che in ogni caso il mancato adeguamento li aveva posti inuna condizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella degli iscrittialle scuole di specializzazione.3.2. Il motivo, per come illustrato, è la concreta dimostrazione dell’anticoprecetto per cui nimium altercando, veritas amittitur.I ricorrenti in pratica pretendono di essere risarciti dallo Stato (e dunqueinvocano un fatto illecito) per una scelta di politica legislativa (non adeguarela borsa di studio), non imposta dall’ordinamento sovranazionale nécostituzionalmente necessitata: una condotta, dunque, esulante dal noverodei fatti illeciti.Quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento rispetto ai medici iscrittialle scuole di specializzazione, essa non è nemmeno pensabile, alla luce deiprincìpi già esposti ai precedenti §§ 1.5, 1.6 ed 1.7.Ad abundantiam, infine, vuole il Collegio ricordare che la pretesa secondocui lo Stato avrebbe (avuto) l’obbligo, comunitariamente imposto, diprevedere la rivalutazione annuale e l’indicizzazione triennale delle borse distudio erogate agli iscritti alla scuola di formazione in medicina generale,sarebbe comunque infondata nel merito, per le ragioni tutte giàampiamente in fattispecie identica da Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del4.4.2026, alle cui ulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118,primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c..N.R.G.: 13087/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 13087/2025Numero sezionale 2039/2026Numero di raccolta generale 23208/2026Data pubblicazione 14/07/20264. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delleamministrazioni.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 23208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris