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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02273/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25448-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonimo centro di raccolta giudiziario, elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentato e difeso come da procura speciale su foglio congiunto, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro COMUNE di LECCE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] IIn. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzo pecdel domiciliatario; -controricorrente - Ric. 2019 n. 25448 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 1477/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Giudice di pace di Lecce, i l Comune di Lecce e, premesso che oltre quattro anni prima, in data 16/1/2008, aveva ricevuto in custodia, presso il suo centro di raccolta,un veicolo abbandonato e rinvenuto bruciato, risultato appartenere a soggetto terzo non cittadino italiano, extracomunitario, chiese la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle spese di custodia per il periodo successivo al sessantesimo giorno, oltre rimborso di oneri di trasporto e demolizione del veicolo.

Con sentenza n.1596/2013, il Giudice di pace di Lecce accolse la domanda parzialmente, limitando gli oneri di custodia a soli 60 giorni.

Con sentenza n.1477/2019 del 6/5/2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che dopo sessanta giorni dalla consegna in custodia, non èdovuto alcun compenso perché, secondo l’art. 1 del decreto ministeriale 22/10/1999 n.460, decorsi sessanta giorni dalla notificazione al proprietario , contestuale all’affidamento in custodia, il veicolo nonreclamato dagli aventi diritto deve ritenersi abbandonato, come previsto dall’art. 923 del cod.civ., con conseguente onere di demolizione a carico del custode; ha aggiunto che questa ricostruzione sistematica trova conferma nel principio di buona fede che opera anche nel rapporto tra la pubblica amministrazione e il titolare del centro di raccolta, qualificabile come contratto di deposito, per cui il custode avrebbe avuto in ogni caso l’onere di informare Ric. 2019 n. 25448 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -3- il Comune del mancato reclamo del veicolo dopo la scadenza dei 60 giorni di legge e non attendere oltre quattro anni per poi direttamente avanzare giudizialmente la propria pretesa, dopo aver reso lacontroprestazione eccessivamente onerosa; infine, ha pure rilevato che, in ogni caso, non fosse stata offertaprova dell’esistenza del veicolo presso il centro dopo i 60 giorni.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazioneDe Cicco, per tre motivi , a cui il Comune di Lecce ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del codice della strada, del comma 3 dell’art. 46 del decreto legislativo 05/02/1997 n. 22 (trasfuso nel 231 decreto legislativo 03/04/2006 n. 152) e del d ecreto ministeriale 22/10/1999 n. 460; ha sostenuto che il comma 4 dell’art. 2 dm 499/06, secondo cui «trascorso il termine indicato nell'art. 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita», non gli consentiva di rottamare in autonomia trascorsi 60 giorni dalla consegnain custodia, perché il Comune divenuto proprietario avrebbe dovuto comunicare dati necessari quali l’attestazione che il veicolo non era oggetto di furto e la non volontà di procedere alla sua vendita.

Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art.1375 cod.civ. e dell’art. 3 d.m.460/99 e dell’art. 112 cod.proc.civ. , in riferimento al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ. perché la Corte territoriale avrebbe rilevato un obbligo risarcitorio a suo carico, la violazione Ric. 2019 n. 25448 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -4- dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, in assenza di alcuna allegazione o pretesa da parte del Comune.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza perviolazione dell’art.112 cod.proc.civ. in riferimento al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ. per avere la Corte rilevato la mancanza di prova della prosecuzione della custodia oltre i 60 giorni, fino alla citazione, pur in assenza di contestazione sul punto. 2.Il terzo motivo, esaminato per primo per logica espositiva in quanto involgente il principale fatto costitutivo del diritto azionato, è infondato.

Con la comparsa di costituzione in primo grado - e, poi, in appello– (atti direttamente esaminabili da questa Corte perché anche giudice del fatto, dovendo stabilire seil giudice di merito sia incorso in error in procedendo - Sez.

U, Sentenza n. 20181 del 2019) -, il Comune ha proprio rilevato la mancanza di prova sulla prosecuzione della custodia oltre il sessantesimo giorno, fino all’attualità.

La questione è divenuta, dunque, sicuramente parte del thema decidendum(ma dal ricorso non risulta essere poi stata oggetto di istruttoria).

Il primo giudice ha accolto soltanto parzialmente la domanda, riconoscendo il compenso per la custodia di soli sessanta giorni, perché ha escluso a priori, in diritto, la fondatezza della pretesa oltre tale durata temporale; pertanto, non ha scrutinato la questione della mancanza di prova della prosecuzione della custodia oltre il sessantesimo giorno, fino alla citazione, come eccepita dal convenuto Comune. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha invece esaminato questa questione, confermando la fondatezza soltanto parziale della pretesa anche per la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto Ric. 2019 n. 25448 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -5- azionato, il protrarsi dell’attività di custodia oltre il tempo previsto dall’art. 1 del d.m. 460/99, fondando così la sua decisione su un’ulteriore ratio.

Così statuendo , il Tribunale non è perciò incorso in extrapetizione, atteso che, ai sensi dell'art. 342 cod.proc.civ.,il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del «tantum devolutum quantum appellatum»il giudice di secondo grado che esamini questioni non specificamente proposte o sviluppate dall’appellante che, tuttavia, fossero giàcomprese nel thema decidendumdel giudizio (Sez. 2, Ordinanza n. 7789 del 05/04/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016).

Dall’infondatezza del terzo motivo deriva la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse del primo e secondo motivo.

La sentenza impugnata, infatti, è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata; la ratio - censurata con il terzo motivo unicamente per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. –è dunque certamente idonea a fondare autonomamente l’accoglimento soltanto parziale della domanda; conseguentemente, i primi due motivi sonoinammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, seppure fondati, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata , perché la ratio autonomamente decisiva ha trovato conferma(Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018).

3. Il ricorso è perciò respinto.

Secondo il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio (scaglione da [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25448 sez.

S2 -ud. 22-06-2022 -6- 1.101,00 ad Euro 5.200,00) sono poste a carico del ricorrente in favore del controricorrente Comune di Lecce.

Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore del Comune di Lecce, liquidandole in Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25448-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonimo centro di raccolta giudiziario, elettivamente domiciliato in Lecce, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentato e difeso come da procura speciale su foglio congiunto, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro COMUNE di LECCE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] IIn. 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale in calce al controricorso , con indicazione dell’indirizzo pecdel domiciliatario; -controricorrente - Ric. 2019 n. 25448 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 1477/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Giudice di pace di Lecce, i l Comune di Lecce e, premesso che oltre quattro anni prima, in data 16/1/2008, aveva ricevuto in custodia, presso il suo centro di raccolta,un veicolo abbandonato e rinvenuto bruciato, risultato appartenere a soggetto terzo non cittadino italiano, extracomunitario, chiese la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle spese di custodia per il periodo successivo al sessantesimo giorno, oltre rimborso di oneri di trasporto e demolizione del veicolo. Con sentenza n.1596/2013, il Giudice di pace di Lecce accolse la domanda parzialmente, limitando gli oneri di custodia a soli 60 giorni. Con sentenza n.1477/2019 del 6/5/2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che dopo sessanta giorni dalla consegna in custodia, non èdovuto alcun compenso perché, secondo l’art. 1 del decreto ministeriale 22/10/1999 n.460, decorsi sessanta giorni dalla notificazione al proprietario , contestuale all’affidamento in custodia, il veicolo nonreclamato dagli aventi diritto deve ritenersi abbandonato, come previsto dall’art. 923 del cod.civ., con conseguente onere di demolizione a carico del custode; ha aggiunto che questa ricostruzione sistematica trova conferma nel principio di buona fede che opera anche nel rapporto tra la pubblica amministrazione e il titolare del centro di raccolta, qualificabile come contratto di deposito, per cui il custode avrebbe avuto in ogni caso l’onere di informare Ric. 2019 n. 25448 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -3- il Comune del mancato reclamo del veicolo dopo la scadenza dei 60 giorni di legge e non attendere oltre quattro anni per poi direttamente avanzare giudizialmente la propria pretesa, dopo aver reso lacontroprestazione eccessivamente onerosa; infine, ha pure rilevato che, in ogni caso, non fosse stata offertaprova dell’esistenza del veicolo presso il centro dopo i 60 giorni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazioneDe Cicco, per tre motivi , a cui il Comune di Lecce ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del codice della strada, del comma 3 dell’art. 46 del decreto legislativo 05/02/1997 n. 22 (trasfuso nel 231 decreto legislativo 03/04/2006 n. 152) e del d ecreto ministeriale 22/10/1999 n. 460; ha sostenuto che il comma 4 dell’art. 2 dm 499/06, secondo cui «trascorso il termine indicato nell'art. 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita», non gli consentiva di rottamare in autonomia trascorsi 60 giorni dalla consegnain custodia, perché il Comune divenuto proprietario avrebbe dovuto comunicare dati necessari quali l’attestazione che il veicolo non era oggetto di furto e la non volontà di procedere alla sua vendita. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’art.1375 cod.civ. e dell’art. 3 d.m.460/99 e dell’art. 112 cod.proc.civ. , in riferimento al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ. perché la Corte territoriale avrebbe rilevato un obbligo risarcitorio a suo carico, la violazione Ric. 2019 n. 25448 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -4- dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, in assenza di alcuna allegazione o pretesa da parte del Comune. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza perviolazione dell’art.112 cod.proc.civ. in riferimento al n.3 del comma I dell’art.360 cod.proc.civ. per avere la Corte rilevato la mancanza di prova della prosecuzione della custodia oltre i 60 giorni, fino alla citazione, pur in assenza di contestazione sul punto. 2.Il terzo motivo, esaminato per primo per logica espositiva in quanto involgente il principale fatto costitutivo del diritto azionato, è infondato. Con la comparsa di costituzione in primo grado - e, poi, in appello– (atti direttamente esaminabili da questa Corte perché anche giudice del fatto, dovendo stabilire seil giudice di merito sia incorso in error in procedendo - Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019) -, il Comune ha proprio rilevato la mancanza di prova sulla prosecuzione della custodia oltre il sessantesimo giorno, fino all’attualità. La questione è divenuta, dunque, sicuramente parte del thema decidendum(ma dal ricorso non risulta essere poi stata oggetto di istruttoria). Il primo giudice ha accolto soltanto parzialmente la domanda, riconoscendo il compenso per la custodia di soli sessanta giorni, perché ha escluso a priori, in diritto, la fondatezza della pretesa oltre tale durata temporale; pertanto, non ha scrutinato la questione della mancanza di prova della prosecuzione della custodia oltre il sessantesimo giorno, fino alla citazione, come eccepita dal convenuto Comune. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha invece esaminato questa questione, confermando la fondatezza soltanto parziale della pretesa anche per la mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto Ric. 2019 n. 25448 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -5- azionato, il protrarsi dell’attività di custodia oltre il tempo previsto dall’art. 1 del d.m. 460/99, fondando così la sua decisione su un’ulteriore ratio. Così statuendo , il Tribunale non è perciò incorso in extrapetizione, atteso che, ai sensi dell'art. 342 cod.proc.civ.,il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del «tantum devolutum quantum appellatum»il giudice di secondo grado che esamini questioni non specificamente proposte o sviluppate dall’appellante che, tuttavia, fossero giàcomprese nel thema decidendumdel giudizio (Sez. 2, Ordinanza n. 7789 del 05/04/2011, Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016). Dall’infondatezza del terzo motivo deriva la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse del primo e secondo motivo. La sentenza impugnata, infatti, è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata; la ratio - censurata con il terzo motivo unicamente per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. –è dunque certamente idonea a fondare autonomamente l’accoglimento soltanto parziale della domanda; conseguentemente, i primi due motivi sonoinammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto, seppure fondati, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della sentenza impugnata , perché la ratio autonomamente decisiva ha trovato conferma(Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018). 3. Il ricorso è perciò respinto. Secondo il principio di soccombenza, le spese del presente giudizio (scaglione da [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25448 sez. S2 -ud. 22-06-2022 -6- 1.101,00 ad Euro 5.200,00) sono poste a carico del ricorrente in favore del controricorrente Comune di Lecce. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore del Comune di Lecce, liquidandole in Euro 1.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris