CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saMite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia ricorre avverso l'ordinanza del 2 dicembre 2020 della Corte di appello di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Pescara con sentenza del 29 giugno 2007, divenuta definitiva; 2) al reato giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Pescara con sentenza del 25 ottobre 2007, divenuta definitiva; 3) al reato giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Pescara con sentenza dell'8 novembre 2007, divenuta definitiva. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che vi era prova della sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati sub 2 e 3; che la Corte di appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, aveva già respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati sub 1 e 3; che, pertanto, i reati giudicati dal G.i.p. del Tribunale di Pescara con sentenza del 29 giugno 2007 non potevano essere avvinti dalla continuazione neanche con i reati sub 2. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena finale per i reati sub 2 e 3 in anni due, mesi dieci di reclusione. 2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in quanto il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 2 e 3, avendo omesso di operare la riduzione di un terzo di pena per la scelta del rito abbreviato, avrebbe determinato una pena finale superiore al cumulo delle pene stabilite dai giudici della cognizione nelle sentenze di condanna. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione la pena pecuniaria di euro 500,00 comminata dal giudice sub 2.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito abbreviato comporta che a questi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888). Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione, una volta rideterminata la pena finale, ha omesso di operare detta riduzione, così da stabilire una pena superiore alla somma delle pene inflitte con le sentenze sub 2 e 3. Il giudice di merito, inoltre, ha omesso di prendere in considerazione la pena pecuniaria di euro 500,00 di multa comminata con la sentenza sub 2. 2. All'annullamento dell'ordinanza impugnata consegue che va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 27/10/