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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 29507/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23334/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 87/2019 depositata il 21/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe , ha rigettato l’appello della contribuente;

2. ricorre in cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., con sette motivi di ricorso(concernente impugnativa di avviso di classamento e di avviso maggiore Ici 2009 su stabile alberghiero);

3. resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Firenze, che chiedono il rigetto del ricorso.

Considerato che

1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dai difensori); con essa la ricorrente chiede di dichiararsi l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva dell’articolato procedimento.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23334/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 87/2019 depositata il 21/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe , ha rigettato l’appello della contribuente; 2. ricorre in cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., con sette motivi di ricorso(concernente impugnativa di avviso di classamento e di avviso maggiore Ici 2009 su stabile alberghiero); 3. resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed il Comune di Firenze, che chiedono il rigetto del ricorso. Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dai difensori); con essa la ricorrente chiede di dichiararsi l’estinzione del processo con compensazione delle spese. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in una valutazione complessiva dell’articolato procedimento. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione
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