CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa • [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000, avendo costui, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per gli anni di imposta 2016 (capo B) e 2017 (capo C), nonché, nella stessa qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, omesso di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per le società di capitali per gli anni di imposta 2016 (capo D) e 2017 (capo E) e la dichiarazione ai fini IVA per le società di capitali per l'anno di imposta 2017 (capo F), superando le soglie di punibilità, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca dei beni sequestrati all'imputato. Con sentenza del 20 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione ed illogica valutazione dei canoni normativi in materia di prova indiziaria. Deduce la difesa che la Corte territoriale non ha fatto buon uso dei principi relativi alla prova indiziaria, omettendo la valutazione di una serie di elementi di fatto, vale a dire a) il mancato rinvenimento della documentazione amministrativa contabile presso la residenza dell'imputato nel corso della verifica fiscale della Guardia di finanza, b) il fatto che l'imputato non fosse a conoscenza dell'ubicazione della sede legale ed amministrativa della società, c) il fatto che l'imputato non fosse a conoscenza del nominativo del commercialista della società, d) il fatto che la Guardia di finanza lo abbia definito come soggetto totalmente estraneo alla gestione della compagine societaria, e) la sostanziale inesistenza di rapporti tra l'imputato e l'amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], f) il fatto che nell'informativa di reato composta da 305 pagine contenente intercettazioni di ogni genere risultano intercettate soltanto due telefonate che riguardano l'imputato, una con la moglie e l'altra con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, deduce la difesa che dall'istruttoria dibattimentale non era emersa la prova che il ricorrente fosse l'unico soggetto ad effettuare i prelievi di denaro, né la prova di quanti prelievi lostesso avesse effettuato durante il periodo contestato, dal momento che, essendo emerso che le operazioni di prelievo del denaro erano state effettuate per cassa, tramite giroconto e tramite ATM, le operazioni di giroconto ben potevano essere effettuate anche da terzi con modalità on line, così come i prelievi ATM, per cui era probabile e possibile che il ricorrente non avesse avuto modo di rendersi conto del grande flusso di denaro che alimentava il conto corrente e del disordine dei flussi finanziari. La telefonata intercettata tra il ricorrente e la moglie, così come il presunto incontro del 03/07/2019 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], erano elementi neutri, non dimostrando nulla. Quanto alla omessa presentazione delle dichiarazioni tributarie, la Corte di appello aveva motivato la responsabilità del ricorrente sulla base dello stesso compendio indiziario, per cui la difesa ribadiva le stesse censure, non potendosi escludere che l'imputato fosse un mero prestanome privo di effettivi poteri di gestione ovvero una vittima di [OSCURATO:PERSONA], essendosi accordato con quest'ultimo per amministrare una società che doveva operare lecitamente. 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento dei fatti in relazione alla sussistenza del dolo specifico dei reati contestati. Deduce la difesa di aver fornito una alternativa ricostruzione dei fatti, sostenendo che l'imputato sapesse che la società svolgeva una qualche attività lecita, che il proprio ruolo era quello di risultare amministratore di diritto ed occuparsi di rado di qualche operazione di prelievo del contante, senza sapere nulla delle false fatturazioni e delle omissioni dichiarative tributarie, non essendo parte attiva e consapevole della vita societaria, richiamando gli elementi di cui al primo motivo di ricorso, senza che la Corte di appello avesse spiegato le ragioni per le quali le alternative proposte dalla difesa non fossero logiche. 2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento della prova in relazione alla sussistenza del dolo specifico dei reati contestati. Lamenta la difesa l'omessa valutazione degli elementi probatori elencati nel primo motivo di ricorso, vizio .avente natura decisiva, in quanto idoneo, a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte territoriale, essendo emersa la prova della inesistenza in capo al prestanome di un qualunque potere e possibilità di ingerenza nella gestione della società. 2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della disciplina del dolo specifico prevista per i reati contestati, in presenza della inesistenza del potere di ingerenza nella gestione della società da parte dell'imputato. Deduce la difesa la sostanziale inesistenza di rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'unico contatto emerso tra costoro è 3rappresentato da una telefonata nella quale quest'ultimo chiede al primo un incontro al parcheggio cinque giorni dopo la visita fiscale operata dalla Guardia di finanza presso la residenza dell'imputato. 2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per errato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa l'omessa motivazione della Corte di appello a fronte delle doglianze contenute nell'atto di appello che avevano specificamente contestato l'asserita gravità delle condotte, in ragione del ruolo marginale rivestito dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché incentrati sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo dei reati contestati, sono inammissibili perché presentati fuori dai casi consentiti, ed in ogni caso per manifesta infondatezza. 1.1. Occorre rammentare la natura e il perimetro del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi, da questa Corte più volte ribaditi, secondo i quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26,5482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 2, n. 19927 del 12/03/2024, Braidic, non mass.; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), non rientrando tra le competenze della Corte di legittimità lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il 4relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez. 5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni, non mass.). 1.2. Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 46834 del 21/09/2023, Berti; Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C. Rv. 273939-02). Peraltro, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la più recente elaborazione giurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a 5mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stesso come a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione", e la ricorrente non ha negato di aver sottoscritto proprio quelle dichiarazioni che indicavano il debito poi non assolto. 1.3. Del tutto coerentemente con i principi esposti, i giudici di merito hanno ritenuto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità perché logicamente ed adeguatamente argomentata, ed esente dai denunciati travisamenti, che le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti erano certamente addebitabili al ricorrente, che, nullatenente, aveva ricoperto il ruolo di amministratore formale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., rivelatasi una società cartiera, amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato e condannato per le stesse imputazioni quale amministratore di fatto della predetta società, della cui attività illecita l'odierno ricorrente era certamente a conoscenza, essendo unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente intestato alla società e sul quale confluivano varie operazioni di bonifico disposte da imprese attive nel campo dell'edilizia, a cui seguivano operazioni di prelievo per cassa o a mezzo ATM ed operazioni di giroconto tali da azzerarne la provvista nel giro di qualche giorno: spiega la Corte territoriale che il meccanismo illecito prevedeva l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, seguita dalle operazioni di bonifico delle somme corrispondenti sul conto corrente della società emittente, somme immediatamente prelevate e restituite, in maniera non tracciata, ai soggetti che avevano disposto il bonifico, previo trattenimento del prezzo dovuto per l'emissione delle fatture, calcolato intorno al 15%, sulla base dei contatti intercettati su whatsapp. Anche in relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, i giudici di merito hanno coerentemente e correttamente valorizzato i predetti elementi, nonché il richiamato principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua 6assenza, da chi abbia l'amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 4333 del 04/12/2025, dep. 2026, Fosca, Rv. 289133; Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, cit.). 1.4. Sono manifestamente infondate anche le doglianze relative alla mancanza del dolo specifico, potendosi desumere la sua sussistenza dalla complessiva trama argomentativa della sentenza impugnata e, in particolare, dalla parte relativa alla ricostruzione del meccanismo illecito. La Corte territoriale ha, infatti, sottolineato che: i) [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore di diritto della società schermo - costituita solo in funzione del meccanismo fiscalmente fraudolento volto ad evadere le imposte - e di unico soggetto delegato ad operare sul conto corrente societario, aveva svolto attività di prelievo del denaro accreditato sul conto corrente attraverso le operazioni di bonifico delle società destinatarie delle fatture emesse per operazioni inesistenti, denaro poi consegnato all'amministratore di fatto che, previa ritenzione di un compenso, restituiva agli imprenditori delle società che avevano operato i bonifici; ii) il ricorrente, inoltre, proprio perché si inseriva nel meccanismo illecito con le descritte modalità, era consapevole della consistente entità della imposta evasa e della disordinata gestione dei flussi finanziari. Va, a tale riguardo, ricordato che la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, Bonofiglio, Rv. 287969; Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marni, Rv. 275830). Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha adeguatamente evidenziato gli indici sintomatici del dolo specifico del ricorrente, ponendo proprio l'accento sulla sua attiva partecipazione al meccanismo elusivo, in ragione delle ripetute attività di prelievo, e sulla conseguente consapevolezza degli importi oggetto di emissione di fatture per operazioni inesistenti e, quindi della entità dell'imposta evasa. Del resto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può costituire oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c.d. dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578), circostanza che, sostiene non illogicamente la Corte di merito, si è certamente verificata nel caso di specie, avuto 7riguardo alla partecipazione attiva del ricorrente al descritto meccanismo illecito, alla inoperatività della società da lui formalmente rappresentata, alla reiterazione per più anni di tali condotte, affiancate dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali. Le affermazioni della Corte di merito, in quanto congrue e non manifestamente illogiche sulla finalità evasiva, oltre che in linea con gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, si sottraggono alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una diversa lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in questa sede. Il ricorrente, pertanto, oppone, al non illogico convincimento della Corte territoriale, argomenti fattuali e di merito che, oltre a non confrontarsi integralmente con la motivazione della sentenza impugnata, esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. 2. Il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sulla base di una motivazione non illogica, la mancanza cioè di elementi meritevoli di essere valutati in tal senso e tali da giustificare una diminuzione della pena da irrogare, ed anzi rimarcando in contrario elementi di segno negativo, quali la intrinseca gravità della condotta tenuta dal ricorrente. La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,. n. 125, per effetto .della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativa motivazione nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi 8precedenti penali dell'imputato), come avvenuto nel caso in esame. Del resto, la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nel caso di specie - , a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con i principi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M