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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06659/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportate da successiva memoria difensiva, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art.176 cod. pen. (per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento), nonché alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1,

I. 26 luglio 1975, n. 354 (per non avere preso in considerazione l'età del condannato, superiore ad ottant'anni, intrinsecamente incompatibile con la detenzione carceraria) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata.

In essa, invero, si evidenzia che: - a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono annotate dieci condanne per reati poste in essere dal 1964 al 2006, tra i quali anche favoreggiamento personale con l'aggravante di cui all'art. 7 d.

I. n. 152 del 1991 e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; - risultano, inoltre, pendenti due procedimenti per ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti; - da informative delle forze dell'ordine emerge, tra l'altro, che più volte il soggetto si è reso irreperibile, da ultimo proprio in relazione all'ordine di esecuzione della pena emesso il 22.11.2019, eseguito solo il 7.2.2020; - nel caso in esame, quindi, non emerge alcuna concreta condotta nel senso di un effettivo e irreversibile cambiamento espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime, militando la recente sottrazione all'ordine di esecuzione nel senso dell'assenza di un processo di affrancamento e di recupero (non avendo invero il condannato dedotto alcunché sul punto, ma essendosi limitato ad invocare la concessione della liberazione condizionale alla luce della sua regolare condotta carceraria e in particolare della precedente concessione in suo favore della liberazione anticipata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come altresì supportate da successiva memoria difensiva, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento al dettato dell'art.176 cod. pen. (per non avere valorizzato, ai fini della concessione della liberazione condizionale, il complessivo comportamento tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, sintomatico senza dubbio di ravvedimento), nonché alla violazione dell'art. 47-ter, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354 (per non avere preso in considerazione l'età del condannato, superiore ad ottant'anni, intrinsecamente incompatibile con la detenzione carceraria) non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: - a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono annotate dieci condanne per reati poste in essere dal 1964 al 2006, tra i quali anche favoreggiamento personale con l'aggravante di cui all'art. 7 d. I. n. 152 del 1991 e associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; - risultano, inoltre, pendenti due procedimenti per ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti; - da informative delle forze dell'ordine emerge, tra l'altro, che più volte il soggetto si è reso irreperibile, da ultimo proprio in relazione all'ordine di esecuzione della pena emesso il 22.11.2019, eseguito solo il 7.2.2020; - nel caso in esame, quindi, non emerge alcuna concreta condotta nel senso di un effettivo e irreversibile cambiamento espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime, militando la recente sottrazione all'ordine di esecuzione nel senso dell'assenza di un processo di affrancamento e di recupero (non avendo invero il condannato dedotto alcunché sul punto, ma essendosi limitato ad invocare la concessione della liberazione condizionale alla luce della sua regolare condotta carceraria e in particolare della precedente concessione in suo favore della liberazione anticipata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 genn
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