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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 18798/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3446/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA].

PROPRIETÀ -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 79/2019 depositata il 17/01/2019.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 giugno 2023.

Rilevato che:

1. i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero (nel 2009) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] domanda di rivendica dell’immobile adibito a pizzeria sito in Lenate, già oggetto di compravendita tra le stesse parti in data 26/05/1989, e, a fondamento della domanda, dedussero che era pendente in Cassazione altro giudizio per la declaratoria di nullità della compravendita e poiché l’immobile era nel possesso esclusivo dei convenuti sin dal 1990 avevano avviato il secondo giudizio per evitare l’usucapione ventennale del bene; che nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo; che, in data 18/01/2010, era stata depositata la sentenza della S.C. n. 649/2010, che riconosceva valido il contratto di vendita in relazione al suo oggetto costituito «solo da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del fabbricato», ragion per cui essi attori avevano riassunto la causa riducendo l’iniziale domanda di rivendica della pizzeria alla quota del 50 per cento dell’immobile;

2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, contestò la domanda e ne chiese il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace;

3. il processo, interrotto per la morte degli attori, venne riassunto dagli eredi legittimi (odierni ricorrenti) e il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 324/2016, accolse la domanda degli eredi Moioli e compensò le spese di lite;

4. interposto appello principale da parte di [OSCURATO:PERSONA], e appello incidentale (avverso il capo della sentenza di primo grado che compensava le spese di lite) da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di rivendica degli appellati della quota di un mezzo del fabbricato situato in Levate, ha condannato gli appellati alle spese dei gradi di merito, li ha condannati ex art. 96, cod. proc. civ., a pagare a controparte euro 3.307,50, e, infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli stessi appellanti incidentali, del doppio contributo unificato;

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con quattro motivi, illustrati da memoria, per l a cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, e deposita memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«In relazione al pronunziato rigetto della domanda di rivendica proposta dai signori Moioli.

Art. 360 comma 1 n. 3) cpc: violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 cod. civ.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove individua il giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio tra le parti, in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita inter partes del 26/05/1989, facendo riferimento alla sentenza n. 642/2003, della Corte d’appello di Brescia, che dichiara la validità del contratto, rispetto alla dedotta insussistenza del consenso, per essersi l’accordo negoziale formato sulla vendita della proprietà della pizzeria al sig. [OSCURATO:PERSONA] e dell’usufrutto di un mezzo dell’immobile al sig. [OSCURATO:PERSONA].

Sostengono che, in realtà, la sentenza n. 642/2003 non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata in Cassazione, ragion per cui l’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art. 2909, cod. civ., è quello contenuto nella definitiva sentenza di questa Corte di legittimità n. 649/2010, la cui “piana lettura”, proseguono i ricorrenti, dà conto che il contratto di compravendita del 26/05/1989 è valido (come stabilito dalla Corte d’appello) in presenza del requisito dell’accordo delle parti (art. 1325, n. 1, cod. civ.), sull’oggetto del negozio, costituito soltanto da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto dell’immobile;

1.1. il primo motivo non è fondato;

1.2. detto che questa Corte, con sentenza n. 649/2010, ha rigettato i ricorsi, principale e incidentale, delle parti, è indubbio che ai fini dell’individuazione della cosa giudicata, ossia dell’accertamento definitivo che, ai sensi dell’art. 2909, cod. civ., fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si debba fare riferimento alla pronuncia di merito, segnatamente alla sentenza n. 642/2003 della Corte d’appello di Brescia (confermata in sede di legittimità);

1.3. è corretta, pertanto, l’individuazione del giudicato operata dalla sentenza qui impugnata, la quale ha evidenziato il passo della decisione d’appello n. 642/2003, nel giudizio sulla validità del negozio traslativo tra le stesse parti, che stabilisce che, stando alla lettera del contratto di compravendita del 26/05/1989, ciò che Moioli e Gismondi cedono e vendono è esattamente quello che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistano: la proprietà ([OSCURATO:PERSONA]) e l’usufrutto vitalizio per la metà ([OSCURATO:PERSONA]).

È palese, infine, che l’accertamento del giudice d’appello in punto di validità del contratto di compravendita dell’intero immobile adibito a pizzeria e non soltanto di metà di esso ha efficacia di giudicato;

2. con il secondo motivo [«In relazione al pronunziato rigetto della domanda di rivendica proposta dai signori Moioli.

Art. 360 comma 1 n. 5) cpc: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in considerazione un fatto decisivo per il (precedente) giudizio di rivendica, e cioè che la Cassazione, a pag. 6 della sentenza n. 649/2010, afferma che l’oggetto della vendita riguarda solo un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del locale adibito a pizzeria;

2.1. il secondo motivo è inammissibile;

2.2. fin da Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella fattispecie concreta, i ricorrenti non rivolgono alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360, ma prospettano la questione di diritto, già esaminata sub

1.1. e 1.2., concernente l’esatta individuazione del giudicato formatosi nel giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità del contratto di compravendita immobiliare in discorso;

3. con il terzo motivo [«In relazione alla pronunziata condanna dei signori Moioli al pagamento della somma di euro 3.307,50 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 96 c.p.c.

Art. 360 n. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, dopo avere rigettato il loro appello incidentale, li ha condannati al risarcimento del danno ex art. 96, cod. proc. civ., pur in assenza della mala fede o della colpa grave degli stessi appellati, i quali avevano riassunto il giudizio, con riduzione della domanda di rivendica alla quota del cinquanta per cento del bene, facendo riferimento al contenuto di pag. 6 della citata sentenza della S.C. n. 649/2010;

3.1. il terzo motivo, articolato in due censure, è inammissibile;

3.2. quanto al dedotto error in iudicando , è pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cass. nn. 13071/2003, 327/2010, 3464/2017, 7222/2022), il principio di diritto secondo cui l’accertamento della temerarietà della lite, che ricorre quando sussiste coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza, implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Nel caso concreto, il giudice d’appello, alla stregua di una valutazione discrezionale, che si sottrae al controllo di legittimità, ha ravvisato l’evidente colpa grava della “parte appellata” nel tentativo di sovvertire il contenuto del giudicato e nella proposizione dell’appello incidentale;

3.3. quanto al vizio di cui n. 5, dell’articolo 360, vanno ripetute le medesime considerazioni svolte sub 2.2.: la critica non riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo che, se scrutinato, avrebbe mutato le sorti del giudizio, ma mira a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., formulato dalla Corte di merito nei confronti degli appellanti incidentali;

4. con il quarto motivo [«In relazione allapronunciata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quaterd.p.r. n. 115/2002 e alla dichiarazione dell’obbligo a carico degli appellanti incidentali al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.

Art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.: violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002»], i ricorren ti censurano la sentenza impugnata che, dopo avere dichiarato infondato il loro appello incidentale sull’integrale compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, ha soggiunto che sussistevano i presupposti per porre a carico degli appellantiincidentali il doppio del contributo unificato, senza considerare che ciò può avvenire soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia stata vagliata e ritenuta integralmente non fondata nel merito, mentre nella specie il rigetto dell’appello incidentale era avvenuto senza alcun esame dei motivi del detto gravame, come mera e automatica conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale;

4.1. il quarto motivo non è fondato;

4.2. il rigetto dell’appello ha fatto sorgere ex lege (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) l’obbligo, per la parte appellante, risultata soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3446/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – E contro [OSCURATO:PERSONA]. PROPRIETÀ -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 79/2019 depositata il 17/01/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. Rilevato che: 1. i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero (nel 2009) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] domanda di rivendica dell’immobile adibito a pizzeria sito in Lenate, già oggetto di compravendita tra le stesse parti in data 26/05/1989, e, a fondamento della domanda, dedussero che era pendente in Cassazione altro giudizio per la declaratoria di nullità della compravendita e poiché l’immobile era nel possesso esclusivo dei convenuti sin dal 1990 avevano avviato il secondo giudizio per evitare l’usucapione ventennale del bene; che nessuna delle parti aveva iscritto la causa a ruolo; che, in data 18/01/2010, era stata depositata la sentenza della S.C. n. 649/2010, che riconosceva valido il contratto di vendita in relazione al suo oggetto costituito «solo da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del fabbricato», ragion per cui essi attori avevano riassunto la causa riducendo l’iniziale domanda di rivendica della pizzeria alla quota del 50 per cento dell’immobile; 2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, contestò la domanda e ne chiese il rigetto; [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace; 3. il processo, interrotto per la morte degli attori, venne riassunto dagli eredi legittimi (odierni ricorrenti) e il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 324/2016, accolse la domanda degli eredi Moioli e compensò le spese di lite; 4. interposto appello principale da parte di [OSCURATO:PERSONA], e appello incidentale (avverso il capo della sentenza di primo grado che compensava le spese di lite) da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in contumacia di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di rivendica degli appellati della quota di un mezzo del fabbricato situato in Levate, ha condannato gli appellati alle spese dei gradi di merito, li ha condannati ex art. 96, cod. proc. civ., a pagare a controparte euro 3.307,50, e, infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli stessi appellanti incidentali, del doppio contributo unificato; 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con quattro motivi, illustrati da memoria, per l a cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, e deposita memoria; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«In relazione al pronunziato rigetto della domanda di rivendica proposta dai signori Moioli. Art. 360 comma 1 n. 3) cpc: violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 324 c.p.c. e all’art. 2909 cod. civ.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata là dove individua il giudicato esterno, formatosi nel precedente giudizio tra le parti, in relazione alla domanda di nullità del contratto di compravendita inter partes del 26/05/1989, facendo riferimento alla sentenza n. 642/2003, della Corte d’appello di Brescia, che dichiara la validità del contratto, rispetto alla dedotta insussistenza del consenso, per essersi l’accordo negoziale formato sulla vendita della proprietà della pizzeria al sig. [OSCURATO:PERSONA] e dell’usufrutto di un mezzo dell’immobile al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Sostengono che, in realtà, la sentenza n. 642/2003 non è passata in giudicato in quanto è stata impugnata in Cassazione, ragion per cui l’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art. 2909, cod. civ., è quello contenuto nella definitiva sentenza di questa Corte di legittimità n. 649/2010, la cui “piana lettura”, proseguono i ricorrenti, dà conto che il contratto di compravendita del 26/05/1989 è valido (come stabilito dalla Corte d’appello) in presenza del requisito dell’accordo delle parti (art. 1325, n. 1, cod. civ.), sull’oggetto del negozio, costituito soltanto da un mezzo della proprietà e dell’usufrutto dell’immobile; 1.1. il primo motivo non è fondato; 1.2. detto che questa Corte, con sentenza n. 649/2010, ha rigettato i ricorsi, principale e incidentale, delle parti, è indubbio che ai fini dell’individuazione della cosa giudicata, ossia dell’accertamento definitivo che, ai sensi dell’art. 2909, cod. civ., fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si debba fare riferimento alla pronuncia di merito, segnatamente alla sentenza n. 642/2003 della Corte d’appello di Brescia (confermata in sede di legittimità); 1.3. è corretta, pertanto, l’individuazione del giudicato operata dalla sentenza qui impugnata, la quale ha evidenziato il passo della decisione d’appello n. 642/2003, nel giudizio sulla validità del negozio traslativo tra le stesse parti, che stabilisce che, stando alla lettera del contratto di compravendita del 26/05/1989, ciò che Moioli e Gismondi cedono e vendono è esattamente quello che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistano: la proprietà ([OSCURATO:PERSONA]) e l’usufrutto vitalizio per la metà ([OSCURATO:PERSONA]). È palese, infine, che l’accertamento del giudice d’appello in punto di validità del contratto di compravendita dell’intero immobile adibito a pizzeria e non soltanto di metà di esso ha efficacia di giudicato; 2. con il secondo motivo [«In relazione al pronunziato rigetto della domanda di rivendica proposta dai signori Moioli. Art. 360 comma 1 n. 5) cpc: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha preso in considerazione un fatto decisivo per il (precedente) giudizio di rivendica, e cioè che la Cassazione, a pag. 6 della sentenza n. 649/2010, afferma che l’oggetto della vendita riguarda solo un mezzo della proprietà e dell’usufrutto del locale adibito a pizzeria; 2.1. il secondo motivo è inammissibile; 2.2. fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella fattispecie concreta, i ricorrenti non rivolgono alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360, ma prospettano la questione di diritto, già esaminata sub 1.1. e 1.2., concernente l’esatta individuazione del giudicato formatosi nel giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità del contratto di compravendita immobiliare in discorso; 3. con il terzo motivo [«In relazione alla pronunziata condanna dei signori Moioli al pagamento della somma di euro 3.307,50 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.: violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 96 c.p.c. Art. 360 n. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, dopo avere rigettato il loro appello incidentale, li ha condannati al risarcimento del danno ex art. 96, cod. proc. civ., pur in assenza della mala fede o della colpa grave degli stessi appellati, i quali avevano riassunto il giudizio, con riduzione della domanda di rivendica alla quota del cinquanta per cento del bene, facendo riferimento al contenuto di pag. 6 della citata sentenza della S.C. n. 649/2010; 3.1. il terzo motivo, articolato in due censure, è inammissibile; 3.2. quanto al dedotto error in iudicando , è pacifico in giurisprudenza (ex multis, Cass. nn. 13071/2003, 327/2010, 3464/2017, 7222/2022), il principio di diritto secondo cui l’accertamento della temerarietà della lite, che ricorre quando sussiste coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza, implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso concreto, il giudice d’appello, alla stregua di una valutazione discrezionale, che si sottrae al controllo di legittimità, ha ravvisato l’evidente colpa grava della “parte appellata” nel tentativo di sovvertire il contenuto del giudicato e nella proposizione dell’appello incidentale; 3.3. quanto al vizio di cui n. 5, dell’articolo 360, vanno ripetute le medesime considerazioni svolte sub 2.2.: la critica non riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo che, se scrutinato, avrebbe mutato le sorti del giudizio, ma mira a rimettere in discussione il giudizio di responsabilità aggravata ex art. 96, cod. proc. civ., formulato dalla Corte di merito nei confronti degli appellanti incidentali; 4. con il quarto motivo [«In relazione allapronunciata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quaterd.p.r. n. 115/2002 e alla dichiarazione dell’obbligo a carico degli appellanti incidentali al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione. Art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.: violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002»], i ricorren ti censurano la sentenza impugnata che, dopo avere dichiarato infondato il loro appello incidentale sull’integrale compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, ha soggiunto che sussistevano i presupposti per porre a carico degli appellantiincidentali il doppio del contributo unificato, senza considerare che ciò può avvenire soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia stata vagliata e ritenuta integralmente non fondata nel merito, mentre nella specie il rigetto dell’appello incidentale era avvenuto senza alcun esame dei motivi del detto gravame, come mera e automatica conseguenza dell’accoglimento dell’appello principale; 4.1. il quarto motivo non è fondato; 4.2. il rigetto dell’appello ha fatto sorgere ex lege (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) l’obbligo, per la parte appellante, risultata soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione; 5. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento del compenso per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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