CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroCOOP ERGON 92 SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ [OSCURATO:PERSONA];– intimata –avverso la sentenza n. 671/2024 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Osserva1. La cooperativa Ergon 92 a r.l. in liquidazione ottenne ingiunzionedi pagamento per l’ammontare di € 110.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per stati di avanzamento deiNumero registro generale 26521/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 22794/2026Data pubblicazione 06/07/2026lavori, verificati dal direttore degli stessi, afferenti alla ristrutturazione eampliamento di un fabbricato.Le intimate proposero opposizione deducendo che le operecommissionate erano rimaste del tutto inadempiute o gravementeinadempiute per esclusivo fatto e colpa della dell’appaltatrice, conconseguente inutilizzabilità e inabitabilità del fabbricato, nonché lasussistenza di numerosi e gravissimi vizi e difetti di costruzione, oltre aevidenti difformità dell’opera rispetto al progetto. Revocato il decretoingiuntivo, chiesero ridursi il preteso corrispettivo e condannarsi lacontroparte a risarcire il danno procurato.Nel corso del giudizio di primo grado veniva autorizzata la chiamatain causa del geometra [OSCURATO:PERSONA], direttore dei lavori, il quale rimanevacontumace, e la causa veniva istruita mediante espletamento diconsulenza tecnica d’ufficio finalizzata all’accertamento della consistenza edel valore delle opere realizzate, nonché dell’esistenza dei vizi lamentatidai convenuti.Il Tribunale di Terni, in parziale accoglimento dell'opposizione,revocò il decreto ingiuntivo e, accertato il parziale inadempimento dellaparte opposta, rideterminò il corrispettivo dovuto in € 6.217,00.2. La Corte d’Appello di Perugia, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] 92 a r.l., consentenza n. 671/2024 del 30/09/2024, in parziale accoglimentodell'appello, riformò la sentenza di primo grado condannando le [OSCURATO:PERSONA] pagamento dell'importo di euro 83.009,46 oltre interessi.Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza d’appello, perquel che qui possa rilevare:- andava rigettata l’eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione,non essendo l’opera mai stata completata né consegnata, motivo per cuinon trovano applicazione i termini brevi di cui agli artt. 1667 e 1669 cod.civ., ma le regole generali sull’inadempimento ex artt. 1453 ss. cod. civ.;Numero registro generale 26521/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 22794/2026Data pubblicazione 06/07/2026- relativamente ai vizi oggettivamente riscontrabili, il CTU aveva stimatoche per le opere d'emenda occorressero € 26.990,54, di talché ilcorrispettivo ancora dovuto ammontava a € 83.009,46;- i vizi non visibili allo stato erano rimasti indimostrati, poiché lecommittenti non avevano ritenuto di procedere alle attività necessarie allaloro verifica, dato l'ingente costo da anticipare per la verifica, implicanteinterventi demolitori (62.673,19);- con riferimento agli ulteriori vizi lamentati (allineamento dei pilastri,tegole, difformità strutturali, rete fognaria, etc.), la Corte d’appellocondivide le conclusioni del CTU, che ne ha escluso la sussistenza equalificazione come vizio;- quanto alle spese processuali, è stato disposto l'accoglimento parzialedell'appello incidentale compensando le spese per un quarto, poichél'appaltatrice aveva azionato una pretesa per un importo maggiorerispetto a quanto effettivamente dovutole.3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, sostenuto da tre motivi, ulteriormenteillustrati da memoria.La controparte è rimasta intimata.4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi ilricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. I ricorrenti hanno chiestodecidersi il ricorso.Preliminarmente è opportuno ricordare che non sussisteincompatibilità dell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bisc.p.c. a far parte del collegio, anche con funzione di relatore, siccomechiarito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, allaquale è sufficiente in questa sede rinviare.1 Con il primo motivo le ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1667, 1668 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appelloNumero registro generale 26521/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 22794/2026Data pubblicazione 06/07/2026erroneamente gravato dell’onere di provare i vizi non apparenti la partecommittente, nonostante che l’opera non fosse stata consegnata eaccettata.La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità, poiché noncoglie la “ratio decidendi”.La sentenza impugnata, lungi dall’avere invertito l’onere probatorioe violato le norme in materia di responsabilità del debitore dellaprestazione, vizi e garanzia dell’opera, ha verificato non essere statopossibile accertare la sussistenza dei lamentati vizi non apparenti, nonavendo inteso le committenti anticipare l’importante somma necessariaper esperire l’indagine tecnica di tipo invasivo.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nelgiudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamenteevidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dalgiudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo,essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivantedal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nelsenso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). Eancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340,05/02/2019).Inoltre, il motivo, sotto l’usbergo della violazione dell’art. 2697 cod.civ., sollecita un diverso e favorevole esito del vaglio probatorio. In altriNumero registro generale 26521/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 22794/2026Data pubblicazione 06/07/2026termini, il giudice non ha violato la regola sull’onere probatorio, ma, bendiversamente, ha deciso dopo aver valutato le emergenze di causa.2 Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1667, 1668, 2727, 2729 e 2697 cod. civ.,addebitando alla sentenza di avere erroneamente presunto che l’esistenzadi difformità dell’opera rispetto al progetto fosse dipeso da variantiordinate dal direttore dei lavori, invece che essere la provadell’inadempimento dell’appaltatrice.La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.L’asserto della sentenza, stigmatizzato dalla parte ricorrente, è privodi valore decisorio, trattandosi di affermazione resa “ad abundantiam”,come la stessa decisione premette esplicitamente. Decisione, invecefondata sulla condivisione delle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio.3 Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1218, 1667 e 1668 cod. civ., affermando che, purove, i vizi fossero stati conseguenza di varianti autorizzate dal direttoredei lavori, di essi l’appaltatrice era chiamata a rispondere.La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.Anche in questo caso la denunciata violazione o falsa applicazione dilegge costituisce un mero paravento che dissimula la pretesa d’unimproprio riesame di merito.Rigettato il ricorso nel suo complesso, le spese processuali seguono lasoccombenza e tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchédelle attività svolte, si liquidano siccome in dispositivoAl rigetto del ricorso, conforme alla proposta di definizione anticipata,consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vigente art. 96, co. 3 e4, cod. proc. civ., la condanna delle ricorrenti al pagamento in favore dellacontroparte e della cassa delle ammende, delle somme, stimate congrue,di cui in dispositivo (cfr. S.U. n. 27195/2023).Numero registro generale 26521/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 22794/2026Data pubblicazione 06/07/20265. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellericorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido fra loro, alpagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, e agli accessori di legge; condanna, altresì, le ricorrenti alpagamento dell’ulteriore somma di € 8.500,00 in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, co. 3, cod. proc. civ.; nonché dellasomma di € 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ., in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci