CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2014
Cassazione n. 19061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ORDINANZA sul ricorso 16893/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 169/2014 della COMM.TRIB.REG., MARCHE, depositata il 13/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. D'[OSCURATO:PERSONA] Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento n. R9AL00005 , con cui era rimodulata la pretesa fiscale ai fini del reddito, irap e iva , nei confronti della società Cone ro Stampi srl in liquidazione ai sensi dell'art. 39 co. i lett. [OSCURATO:PERSONA] 600\1973 e art 54 del DPR 633\1972 D) . Contro tale avviso era presentato dalla società rituale ricorso, con Cui si sosteneva che l'Agenzia non avesse in alcun modo motivato le ragioni che giustificassero l'applicazione degli studi di settore, tenuto conto della non rilevante discordanza tra i ricavi desumibili dagli studi di settore e quanto da esso contribuente dichiarato . [OSCURATO:PERSONA] di Ancona accoglieva il ricorso. A seguito di appello d parte dell'Ufficio, La CTR di Ancona confermava la decisione di.primo grado riaffermando che la differenza tra studi di settore non era particolarmente rilevante, che lo stesso ufficio aveva riconosciuto le circostanze addotte dal contribuente, anche se poi aveva ridotto l'accertamento in misura minima, senza specificare le ragioni di tale modesta falcidia . Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un solo motivo così sintetizzabile : i) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 comma i n. 5 cpc . Non presentava controricorso il contribuente . Ragioni della decisione Con l'unico motivo l'Agenzia deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio . Il motivo è infondato . Va premesso, al riguardo, che secondo il ricorrente , la Ctr non avrebbe preso in esame l'avviso di accertamento e le difese svolte da essa Agenzia nel suo complesso , richiamando integralmente i motivi di appello proposti . Invero con il motivo in questione il ricorrente non si accorge che in tal modo finisce per chiedere a questa Corte di esaminare non un atto specificamente indicato ma l'intero materiale probatorio non confrontandosi con la motivazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] come si legge nella motivazione , pur partendo dall'accertamento e dagli studi di settore applicati aveva concluso che tale applicazione era da escludere nel caso in esame anche per la non rilevante differenza tra i ricavi individuati con gli studi di settore e quelli dichiarati con differenza di appena il 15% .Inoltre il giudice di appello aveva anche specificato che le allegazioni del contribuente circa una crisi del settore in cui operava, unita alla circostanza di aver dovuto effettuare nuovi investimenti per entrare in un diverso mercato unita alla politica dei prezzi per potere attirare nuova clientela , giustificassero la non applicabilità nel caso degli studi settore , anche alla luce della circostanza che lo stesso ufficio aveva riconosciute fondate tali affermazioni anche se poi non aveva tratto le dovute conclusioni limitandosi ad applicare una parziale riduzione del reddito accertato tramite gli studi di settore senza motivare le ragioni di tale modesta falcidia . Pertanto il giudice non si era solo limitato ad affermare l'inapplicabilità dello studio di settore„ ma come suo obbligo ,ha valutato se le difese svolte in concreto dal contribuente fossero idonee ad escludere l'applicabilità degli studi di settore nel caso concreto. Non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e dovendo piuttosto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. necessariamente tradursi nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi), e poiché nel caso il giudice ha esaminato tutti i profili della vertenza , concludendo che non potessero trovare applicazione per fatti contingenti gli studi di settore, il motivo è infondato. In definitiva resta escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Non essendosi costituita la controparte non si deve procedere alla ripartizione delle spese processuali P.Q.M La Corte rigetta il ricorso, nulla sulle spese . Roma, 13 5 2021 Il pr