Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 1970

Cassazione n. 32295/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3EBARI [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/12/1970 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale monocratico di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere una nuova determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019, rideterminava la pena applicata nei confronti del prevenuto con la sentenza n. 907/2014 del tribunale di Perugia del 2 ottobre 2014, in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;, nonché quella irrogata con la sentenza n. 15249/2015 del tribunale di Roma del 12 ottobre 2015, in anni 10, mesi 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa

2. Avverso la a suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Jebari lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il giudice dell'esecuzione, con riferimento alla sentenza n. 907/2014 del tribunale di Perugia, nel determinare l'entità della pena-base, è partito da una pena, quella di anni 7 mesi 6 di reclusione e 27.000,00 euro di multa, maggiore del minimo edittale fissato in 6 anni di reclusione, in conseguenza del dictum della sentenza n. 40 dell'8.3.2019 della Corte Costituzionale, laddove il giudice della cognizione era partito, nella determinazione della pena-base, dal minimo della pena edittale, fissato, prima del citato intervento del giudice delle leggi, in anni 8 di reclusione.

Con riferimento, invece, alla sentenza del tribunale di Roma n. 15249 del 12 ottobre 2015, il giudice dell'esecuzione, sempre i fini della determinazione dell'entità della pena-base, è partito da una pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, sulla quale avrebbe operato un amento "un aumento maggiore di 6 mesi rispetto alla pena- base quantificata dal giudice della cognizione" senza adeguata motivazione.

3. Con requisitoria scritta del 30.3.2023 il sostituito procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai costante, condiviso dal Collegio, in tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversamente rispetto al giudice della cognizione.

In applicazione di tale principio, nel richiamato precedente, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione, pur riducendo la pena inflitta, aveva rivalutato in termini di maggiore gravità il fatto di reato, calcolando la pena base, precedentemente determinata nel minimo edittale di anni otto di reclusione, in anni sette e mesi tre (cfr. Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, Rv. 277857, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, Rv. 278173; Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, Rv. 278198).

Orbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha sì provveduto alla rídetermínazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, applicando la disciplina della continuazione in ordine ai reati oggetto delle sentenze dei giudici di merito in precedenza indicata, ma, in relazione alla sentenza pronunciata dal tribunale di Perugia, ha rivalutato in termini di maggiore gravità il fatto di reato, calcolando la pena-base, precedentemente determinata nel minimo edittale di anni otto di reclusione, in anni sette, mesi sei di reclusione.Con riferimento, invece, alla sentenza pronunciata dal tribunale di Roma, il giudice dell'esecuzione non ha risposto adeguatamente al compito affidatogli dalla Prima Sezione Penale ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3EBARI [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/12/1970 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale monocratico di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., sulla richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere una nuova determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, in seguito alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n.40/2019, rideterminava la pena applicata nei confronti del prevenuto con la sentenza n. 907/2014 del tribunale di Perugia del 2 ottobre 2014, in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;, nonché quella irrogata con la sentenza n. 15249/2015 del tribunale di Roma del 12 ottobre 2015, in anni 10, mesi 6 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa 2. Avverso la a suddetta ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Jebari lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 73, co. 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il giudice dell'esecuzione, con riferimento alla sentenza n. 907/2014 del tribunale di Perugia, nel determinare l'entità della pena-base, è partito da una pena, quella di anni 7 mesi 6 di reclusione e 27.000,00 euro di multa, maggiore del minimo edittale fissato in 6 anni di reclusione, in conseguenza del dictum della sentenza n. 40 dell'8.3.2019 della Corte Costituzionale, laddove il giudice della cognizione era partito, nella determinazione della pena-base, dal minimo della pena edittale, fissato, prima del citato intervento del giudice delle leggi, in anni 8 di reclusione. Con riferimento, invece, alla sentenza del tribunale di Roma n. 15249 del 12 ottobre 2015, il giudice dell'esecuzione, sempre i fini della determinazione dell'entità della pena-base, è partito da una pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, sulla quale avrebbe operato un amento "un aumento maggiore di 6 mesi rispetto alla pena- base quantificata dal giudice della cognizione" senza adeguata motivazione. 3. Con requisitoria scritta del 30.3.2023 il sostituito procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va accolto, essendo sorretto da motivi fondati. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai costante, condiviso dal Collegio, in tema di stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui fissava il minimo edittale in anni otto di reclusione, anziché in anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., con necessaria riduzione della pena, senza possibilità di valutare il fatto diversamente rispetto al giudice della cognizione. In applicazione di tale principio, nel richiamato precedente, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione, pur riducendo la pena inflitta, aveva rivalutato in termini di maggiore gravità il fatto di reato, calcolando la pena base, precedentemente determinata nel minimo edittale di anni otto di reclusione, in anni sette e mesi tre (cfr. Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, Rv. 277857, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, Rv. 278173; Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, Rv. 278198). Orbene, come correttamente rilevato dal ricorrente, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha sì provveduto alla rídetermínazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, applicando la disciplina della continuazione in ordine ai reati oggetto delle sentenze dei giudici di merito in precedenza indicata, ma, in relazione alla sentenza pronunciata dal tribunale di Perugia, ha rivalutato in termini di maggiore gravità il fatto di reato, calcolando la pena-base, precedentemente determinata nel minimo edittale di anni otto di reclusione, in anni sette, mesi sei di reclusione.Con riferimento, invece, alla sentenza pronunciata dal tribunale di Roma, il giudice dell'esecuzione non ha risposto adeguatamente al compito affidatogli dalla Prima Sezione Penale ne
Sentenza Cassazione n. 32295/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris