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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 22096/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 8.10.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, in qualità di socio unico e di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Velletri con sentenza del 28.10.2010.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la condotta dell'imputato, in conseguenza della esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, co. 1,

I. fall., operata dal giudice di appello, e in mancanza di contestazione relativa a fatti di distrazione, deve qualificarsi in termini di bancarotta semplice.

L'impossibilità di configurare il delitto di cui si discute, ad avviso del ricorrente, deriva anche dalla circostanza che è stata possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società fallita, mentre, al tempo stesso, non è configurabile alcun danno subito dai creditori di quest'ultima.

3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 7.5.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. Premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572), si impone, preliminarmente, una riflessione, sia pure sintetica, sugli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, infatti, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico.

Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa.

Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi.

Ed invero la corte di appello, conformemente agli indicati principi enunciati, pur a fronte di una contestazione alternativa, ha ritenuto che la condotta del Pascucci integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, e non specifica, posto che, come si evince dal contenuto della relazione del curatore fallimentare, la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, in quanto di alcune scritture contabili si era persa traccia, mentre quelle depositate erano tenute in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita (cfr. pp. 5; 6; 7 della sentenza oggetto di ricorso).

Tale assunto appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 45174 del 22.5.2015, Rv. 265682; Cass., Sez. 5, n. 1925, del 26.9.2018, Rv. 274455).Tale ultima circostanza, peraltro, non risulta essersi verificata nel caso in esame, risultando del tutto indimostrata e meramente assertiva l'affermazione difensiva in punto di avvenuta ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della società fallita.

Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dai comportamenti omissivi e ostruzionistici posti in essere dal Pascucci, a partire dalla mancata consegna al curatore dei bilanci e di gran parte della documentazione contabile, che, con argomentare dotato di intrinseca coerenza logica, il giudice di appello ha considerato indici della volontà di non consentire la compiuta ricostruzione dell'attivo patrimoniale, con evidente pregiudizio per le ragioni dei creditori, rimasti del tutto insoddisfatti (cfr. p. 7).

Assolutamente incongruo appare, poi, il rilievo secondo cui l'esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la mancata contestazione di condotte distrattive determinerebbero l'impossibilità di configurare la fattispecie di cui si discute.

In relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale generica, invero, tali evenienze non producono nessun effetto, laddove avrebbero dovuto essere eventualmente considerate ai fini dell'indagine da compiere sulla esistenza del dolo specifico, ove l'affermazione di responsabilità fosse stata pronunciata in ordine alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica.

Senza tacere che la mancata dimostrazione di un danno patrimoniale di rilevante gravità per i creditori, rilevata dalla corte territoriale, non equivale, in tutta evidenza, alla mancanza di un danno per le ragioni del ceto creditorio, derivante dalla irregolare e incompleta tenuta della documentazione contabile, che, come sottolineato dal giudice di appello, ha impedito la soddisfazione dei creditori.Per le ragioni esposte i motivi di ricorso, appaiono, in conclusione, manifestamente infondati, generici e di natura meramente fattuale.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 8.10.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reato di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittogli, in qualità di socio unico e di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita dal tribunale di Velletri con sentenza del 28.10.2010. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la condotta dell'imputato, in conseguenza della esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, co. 1, I. fall., operata dal giudice di appello, e in mancanza di contestazione relativa a fatti di distrazione, deve qualificarsi in termini di bancarotta semplice. L'impossibilità di configurare il delitto di cui si discute, ad avviso del ricorrente, deriva anche dalla circostanza che è stata possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società fallita, mentre, al tempo stesso, non è configurabile alcun danno subito dai creditori di quest'ultima. 3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 7.5.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Rv. 280572), si impone, preliminarmente, una riflessione, sia pure sintetica, sugli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. In una serie di recenti e condivisibili arresti si è, infatti, precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico; nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi. Ed invero la corte di appello, conformemente agli indicati principi enunciati, pur a fronte di una contestazione alternativa, ha ritenuto che la condotta del Pascucci integrasse la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale generica, e non specifica, posto che, come si evince dal contenuto della relazione del curatore fallimentare, la contabilità era stata tenuta solo parzialmente, in quanto di alcune scritture contabili si era persa traccia, mentre quelle depositate erano tenute in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita (cfr. pp. 5; 6; 7 della sentenza oggetto di ricorso). Tale assunto appare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 45174 del 22.5.2015, Rv. 265682; Cass., Sez. 5, n. 1925, del 26.9.2018, Rv. 274455).Tale ultima circostanza, peraltro, non risulta essersi verificata nel caso in esame, risultando del tutto indimostrata e meramente assertiva l'affermazione difensiva in punto di avvenuta ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della società fallita. Trattandosi, pertanto, di bancarotta fraudolenta documentale generica era sufficiente dimostrare, come si è detto, la consapevolezza in capo all'imputato che l'irregolare tenuta della documentazione contabile fosse in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, elemento dedotto dalla corte territoriale, con argomentare affatto manifestamente illogico o contraddittorio, dai comportamenti omissivi e ostruzionistici posti in essere dal Pascucci, a partire dalla mancata consegna al curatore dei bilanci e di gran parte della documentazione contabile, che, con argomentare dotato di intrinseca coerenza logica, il giudice di appello ha considerato indici della volontà di non consentire la compiuta ricostruzione dell'attivo patrimoniale, con evidente pregiudizio per le ragioni dei creditori, rimasti del tutto insoddisfatti (cfr. p. 7). Assolutamente incongruo appare, poi, il rilievo secondo cui l'esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e la mancata contestazione di condotte distrattive determinerebbero l'impossibilità di configurare la fattispecie di cui si discute. In relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale generica, invero, tali evenienze non producono nessun effetto, laddove avrebbero dovuto essere eventualmente considerate ai fini dell'indagine da compiere sulla esistenza del dolo specifico, ove l'affermazione di responsabilità fosse stata pronunciata in ordine alla diversa fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica. Senza tacere che la mancata dimostrazione di un danno patrimoniale di rilevante gravità per i creditori, rilevata dalla corte territoriale, non equivale, in tutta evidenza, alla mancanza di un danno per le ragioni del ceto creditorio, derivante dalla irregolare e incompleta tenuta della documentazione contabile, che, come sottolineato dal giudice di appello, ha impedito la soddisfazione dei creditori.Per le ragioni esposte i motivi di ricorso, appaiono, in conclusione, manifestamente infondati, generici e di natura meramente fattuale. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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