CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 4 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011; Ritenuto che il giudice di merito hanno valutato in maniera argomentata e coerente gli elementi dimostrativi del fatto che l'imputato non fosse rincasato negli orari serali nei quali la prescrizione connessa alla misura di prevenzione a lui applicata glielo imponeva (le forze dell'ordine avevano effettuato plurimi controlli e bussato ripetutamente alla sua porta per oltre un quarto d'ora); Considerato che il ricorso contiene una mera assertiva censura che ripropone un'alternativa lettura degli elementi probatori, con incursioni nel merito non ammesstin sede di legittimità; che nessun rilievo assume l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane per il giorno in cui si è svolta la camera di consiglio, visto che si procedeva nelle forme della trattazione scritta, che il difensore aveva depositato proprie conclusioni e che né il difensore né l'imputato avevano chiesto che si procedesse nelle forme della trattazione orale o che venisse rinviato il giudizio, che pertanto poteva legittimamente celebrarsi senza lo svolgimento di un'udienza partecipata; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso