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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21687/2026

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Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1179/2024 depositata il 14/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n.1179/2024, depositata il 14 dicembre 2024, resa nel giudizio diNumero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/2026opposizione instaurato ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002contro il decreto di liquidazione emesso in relazione all’attività svolta qualedifensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 45/2019 R.G.mod.

32.2. Il ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d’ufficiodell’assistito nel procedimento promosso per la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena; di avere svolto la relativa attivitàdifensiva sino alla definizione del giudizio; di avere quindi richiesto ilpagamento del compenso professionale alla parte assistita e, in difetto dispontaneo adempimento, di avere intrapreso le procedure di recupero delcredito, ottenendo dapprima titolo giudiziale - sentenza n. 190/2020 delGdP del Tribunale di Barcellona P.G. con la quale il debitore era statocondannato a pagare al difensore a titolo di compenso professionale lasomma di euro 900,00 oltre accessori di legge, nonché spese di liteliquidate in euro 400,00 spese generali, IVA e CPA - e coltivando poil’azione esecutiva, rimasta infruttuosa anche all’esito delle ricerche aisensi dell’art. 492-bis c.p.c. e del pignoramento presso terzi.3.

Il ricorrente ha aggiunto che, proposta successivamente istanza diliquidazione ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunaleaveva riconosciuto il solo compenso per l’attività difensiva svolta nelprocedimento penale, omettendo invece la liquidazione dei compensi edelle spese relativi all’infruttuoso tentativo di recupero del creditoprofessionale.4.

Il Ministero è rimasto intimato, avendo chiesto di essere sentito in casodi fissazione dell’udienza.5.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1c.p.c. e all’esito della camera di consiglio del 24-06-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/20261.

Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., evidenziando come sia consolidatol’orientamento della Suprema Corte secondo il quale il difensore d’ufficioha diritto a vedersi liquidato non solo il compenso relativo all’attivitàsvolta quale difensore d’ufficio nel procedimento penale della personarisultata successivamente insolvente, ma anche le spese sostenute per iltentativo di recupero del credito professionale.

Lamenta l’interpretazioneerrata e illogica dell’art. 116 d.P.R. 115/2002 data dall’ordinanzaimpugnata e inconferente il richiamo all’art. 32 disp. att. c.p.p.2.

Il motivo è manifestamente fondato.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui ildifensore d’ufficio di un imputato nel processo penale, che abbiainutilmente esperito le procedure necessarie per il recupero del propriocredito professionale, ha diritto, in sede di liquidazione ai sensi dell’art.116 del d.P.R. n. 115 del 2002, non soltanto al compenso relativoall’attività difensiva svolta nel procedimento penale, ma anche al rimborsodelle spese, dei diritti e degli onorari concernenti le procedure di recuperodel credito rimaste senza esito utile, poiché tali attività si pongono inrapporto di strumentalità e di necessaria funzionalità rispetto allaprestazione professionale resa anche nell’interesse dello Stato (ex multis:Cass., Sez. 2, n. 22579/2019; Cass., Sez. 2, n. 15006/2021; Cass., Sez.2, n. 40073/2021; Cass., Sez. 2, n. 5041/2024; Cass. Sez. 2, n.1963/2026).Il principio trova fondamento nella lettera e nella ratio dell’art. 116 cit., ilquale subordina l’intervento erariale alla dimostrazione dell’inutileesperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali: neconsegue che gli esborsi e i compensi resisi necessari per adempiere a talepresupposto non possono restare a carico del difensore d’ufficio, giacchéNumero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/2026conseguire la liquidazione in via sostitutiva.Nello stesso senso va letto anche il richiamo al regime di esenzioneprevisto dall’art. 32 disp. att. c.p.p., che non vale a negare larimborsabilità dei compensi per l’attività recuperatoria, ma si coordina conessa (Sez. 6-2, n. 30484/2017).3.

La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, avendoaffermato, in via apodittica, che a carico dell’Erario sarebbero liquidabili isoli compensi maturati nel procedimento penale, con esclusione di ognidell’opposizione ha dato dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002un’interpretazione non conforme al diritto vivente.4.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in personadi diverso magistrato, il quale procederà a nuovo esame facendoapplicazione del seguente principio di diritto: “Il difensore d’ufficio di unimputato nel processo penale, che abbia inutilmente esperito le procedureper il recupero del credito professionale, ha diritto, in sede di liquidazioneai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche al rimborso dellespese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del creditorimaste infruttuose, in quanto strumentalmente e funzionalmentecollegate all’attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato”.5.

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civiledel 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ministero Della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.1179/2024 depositata il 14/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza del Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n.1179/2024, depositata il 14 dicembre 2024, resa nel giudizio diNumero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/2026opposizione instaurato ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002contro il decreto di liquidazione emesso in relazione all’attività svolta qualedifensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 45/2019 R.G.mod. 32.2. Il ricorrente ha esposto di essere stato nominato difensore d’ufficiodell’assistito nel procedimento promosso per la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena; di avere svolto la relativa attivitàdifensiva sino alla definizione del giudizio; di avere quindi richiesto ilpagamento del compenso professionale alla parte assistita e, in difetto dispontaneo adempimento, di avere intrapreso le procedure di recupero delcredito, ottenendo dapprima titolo giudiziale - sentenza n. 190/2020 delGdP del Tribunale di Barcellona P.G. con la quale il debitore era statocondannato a pagare al difensore a titolo di compenso professionale lasomma di euro 900,00 oltre accessori di legge, nonché spese di liteliquidate in euro 400,00 spese generali, IVA e CPA - e coltivando poil’azione esecutiva, rimasta infruttuosa anche all’esito delle ricerche aisensi dell’art. 492-bis c.p.c. e del pignoramento presso terzi.3. Il ricorrente ha aggiunto che, proposta successivamente istanza diliquidazione ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunaleaveva riconosciuto il solo compenso per l’attività difensiva svolta nelprocedimento penale, omettendo invece la liquidazione dei compensi edelle spese relativi all’infruttuoso tentativo di recupero del creditoprofessionale.4. Il Ministero è rimasto intimato, avendo chiesto di essere sentito in casodi fissazione dell’udienza.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1c.p.c. e all’esito della camera di consiglio del 24-06-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., evidenziando come sia consolidatol’orientamento della Suprema Corte secondo il quale il difensore d’ufficioha diritto a vedersi liquidato non solo il compenso relativo all’attivitàsvolta quale difensore d’ufficio nel procedimento penale della personarisultata successivamente insolvente, ma anche le spese sostenute per iltentativo di recupero del credito professionale. Lamenta l’interpretazioneerrata e illogica dell’art. 116 d.P.R. 115/2002 data dall’ordinanzaimpugnata e inconferente il richiamo all’art. 32 disp. att. c.p.p.2. Il motivo è manifestamente fondato.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui ildifensore d’ufficio di un imputato nel processo penale, che abbiainutilmente esperito le procedure necessarie per il recupero del propriocredito professionale, ha diritto, in sede di liquidazione ai sensi dell’art.116 del d.P.R. n. 115 del 2002, non soltanto al compenso relativoall’attività difensiva svolta nel procedimento penale, ma anche al rimborsodelle spese, dei diritti e degli onorari concernenti le procedure di recuperodel credito rimaste senza esito utile, poiché tali attività si pongono inrapporto di strumentalità e di necessaria funzionalità rispetto allaprestazione professionale resa anche nell’interesse dello Stato (ex multis:Cass., Sez. 2, n. 22579/2019; Cass., Sez. 2, n. 15006/2021; Cass., Sez.2, n. 40073/2021; Cass., Sez. 2, n. 5041/2024; Cass. Sez. 2, n.1963/2026).Il principio trova fondamento nella lettera e nella ratio dell’art. 116 cit., ilquale subordina l’intervento erariale alla dimostrazione dell’inutileesperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali: neconsegue che gli esborsi e i compensi resisi necessari per adempiere a talepresupposto non possono restare a carico del difensore d’ufficio, giacchéNumero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/2026conseguire la liquidazione in via sostitutiva.Nello stesso senso va letto anche il richiamo al regime di esenzioneprevisto dall’art. 32 disp. att. c.p.p., che non vale a negare larimborsabilità dei compensi per l’attività recuperatoria, ma si coordina conessa (Sez. 6-2, n. 30484/2017).3. La sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, avendoaffermato, in via apodittica, che a carico dell’Erario sarebbero liquidabili isoli compensi maturati nel procedimento penale, con esclusione di ognidell’opposizione ha dato dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002un’interpretazione non conforme al diritto vivente.4. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in personadi diverso magistrato, il quale procederà a nuovo esame facendoapplicazione del seguente principio di diritto: “Il difensore d’ufficio di unimputato nel processo penale, che abbia inutilmente esperito le procedureper il recupero del credito professionale, ha diritto, in sede di liquidazioneai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche al rimborso dellespese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del creditorimaste infruttuose, in quanto strumentalmente e funzionalmentecollegate all’attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato”.5. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso magistrato,anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 510/2025Numero sezionale 1647/2026Numero di raccolta generale 21687/2026Data pubblicazione 25/06/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civiledel 24 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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