CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09901/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 15 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata con cui i predetti e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. Considerato che la doglianza in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., proposta in tutti i ricorsi, è priva di specificità, a fronte delle argomentazioni, esenti da vizi, formulate dalla Corte territoriale, che ha rimarcato, concordemente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la somma di euro 500,00 per ciascuno degli imputati era "esigua rispetto alla gravità del fatto, connotato da cattiveria e spregiudicatezza"; ritenuto che la residua censura del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla pena inflittagli, è anch'essa priva di specificità, avendo la Corte territoriale ridotto la pena ma tenuto conto anche del fatto che "il pentimento del predetto imputato interveniva solo alla conclusione del giudizio di appello"; rilevato che le doglianze, formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio, sono prive di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata (v. pagine 3 e 4), scevra da vizi rilevabili in questa sede; considerato che l'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità della memoria depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]