CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal TRIBUNALE di RIETI - sezione misure cautelari reali. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, come convertito. Udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Rieti, adito ex art.324 cod. proc. pen., ha confermato, in relazione ai reati di ricettazione e tentata truffa, il sequestro probatorio dei plurimi beni indicati a f. 1 del provvedimento impugnato, lamentando difetto di motivazione in ordine ai presupposti dell'impugnata misura cautelare reale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Questa Corte ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; conforme, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa). 1.1. Ciò premesso, il Tribunale ha incensurabilmente posto a fondamento della contestata statuizione (pagg. 3 dell'ordinanza impugnata), con motivazione presente e non meramente apparente, la necessità, in ordine a beni costituenti corpo dei reati ipotizzati, di verificare genuinità, provenienza e destinazione, nonché titoli di detenzione, tenuto anche conto del fatto che la disponibilità di quanto in sequestro non risulta congruamente giustificata dagli imputati; detto in breve, si vuol consentire l'espletamento di una ordinaria attività d'indagine, che, in difetto del sequestro, non sarebbe consentita. 2, 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso congiunto comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per ciascuno, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motiva