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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12147/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROSSANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Rossano ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando plurimi motivi e deducendo la prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.

3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'imputato ha ribadito le proposte doglianze.

4. Il rilievo del decorso del termine di prescrizione del reato, maturato il 25 dicembre 2019 in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, impone di prendere atto dell'intervenuta causa estintiva, alla quale il ricorrente non ha rinunciato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Non sussistono, invece, i presupposti per il proscioglimento nel merito.

In presenza di una causa di estinzione del reato, invero, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocull", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); e, nel caso al vaglio, è la stessa articolazione delle censure che, devolvendo a questa Corte il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e la necessaria contestualizzazione del ricorso gerarchico contenente le espressioni diffamatorie, finisce per richiedere a questa Corte un inevitabile approfondimento.

Per altro verso, l'assenza di statuizioni civili, così come la prospettazione di un ulteriore concreto interesse del ricorrente, preclude il sindacato sul vizio della motivazione.

4.2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo già decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di ROSSANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Giudice di pace di Rossano ha affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando plurimi motivi e deducendo la prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata. 3. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore dell'imputato ha ribadito le proposte doglianze. 4. Il rilievo del decorso del termine di prescrizione del reato, maturato il 25 dicembre 2019 in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, impone di prendere atto dell'intervenuta causa estintiva, alla quale il ricorrente non ha rinunciato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Non sussistono, invece, i presupposti per il proscioglimento nel merito. In presenza di una causa di estinzione del reato, invero, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocull", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274); e, nel caso al vaglio, è la stessa articolazione delle censure che, devolvendo a questa Corte il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e la necessaria contestualizzazione del ricorso gerarchico contenente le espressioni diffamatorie, finisce per richiedere a questa Corte un inevitabile approfondimento. Per altro verso, l'assenza di statuizioni civili, così come la prospettazione di un ulteriore concreto interesse del ricorrente, preclude il sindacato sul vizio della motivazione. 4.2. Deve essere rilevata, pertanto, la prescrizione del reato, essendo già decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt.157 e 161 cod. pen. dalla data del commesso reato, tenuto conto del periodo ordinario massimo di sette a anni e sei mesi decorrente dalla data indicata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estens
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