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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33474/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 009BN13 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di tentato furto in abitazione aggravato e di furto aggravato (fatti commessi in Nole il 19 marzo 2019 e tra il 1 e il 2 aprile 2019), la pena concordata con il Procuratore Generale.

2. Con il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, a mezzo del suo difensore, è articolato un solo motivo, con il quale è denunciato vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena concordata.

3. Il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che, in ogni caso, anche la residua doglianza in ordine al quantum di pena irrogata, fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881).

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 009BN13 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di tentato furto in abitazione aggravato e di furto aggravato (fatti commessi in Nole il 19 marzo 2019 e tra il 1 e il 2 aprile 2019), la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Con il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, a mezzo del suo difensore, è articolato un solo motivo, con il quale è denunciato vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità della pena concordata. 3. Il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione del giudice è limitata ai motivi oggetto di impugnazione e a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); che, in ogni caso, anche la residua doglianza in ordine al quantum di pena irrogata, fuoriesce dal circoscritto perimetro della illegalità della pena, il solo profilo deducibile in Cassazione (Sez. 6, n. 16192 del 16/03/2021, Rv. 280881). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co
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