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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 dicembre 2022

Cassazione n. 29996/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto depositato in data 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni due.

La Corte di appello ha formulato giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, lettere b e c, d.lvo n. 159/2011, ritenendo accertata una "costante e permanente condotta di vita del proposto tesa alla consumazione di crimini, funzionali sia al conseguimento del lucro, sia alla lesione di beni quali la salute, la sicurezza e la tranquillità pubblica".

In tale prospettiva sono stati valorizzati plurimi elementi: la condanna, irrevocabile, per tentato furto commesso 1'11 maggio 2010; la condanna, non definitiva, per art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con permanenza sino al 31 luglio 2013; le condanne, non definitive, per reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, accertati il 25 ottobre 2016; la sottoposizione ad indagini per reati di ricettazione e furto, commessi tra il 9 gennaio e il 1° settembre 2020.

La misura di prevenzione, della durata di anni due, viene corredata di prescrizioni: obbligo di soggiorno; divieto di allontanamento dalla dimora senza avviso all'autorità di pubblica sicurezza; divieto di uso di cellulare; divieto di partecipare a pubbliche riunioni; obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; divieto di associarsi abitualmente con pregiudicati; versamento di cauzione di C 2.000.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato.

Con il primo motivo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio di pericolosità sociale.

Giudizio fondato unicamente sulle condanne e sui procedimenti pendenti, nonostante che tali dati, per numero, risai-crea nel tempo e beni giuridici lesi, non fossero idonei a fondare un giudizio, rapportato all'attualità, di dedizione o di abitualità al delitto, tanto più che la difesa aveva documentato l'attività lavorativa svolta dal 2017 e l'attività di volontariato dal 2022.

Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in relazione all'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, incompatibile con l'attività di lavoratore agricolo, e del divieto di usare telefono cellulare.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, del decreto impugnato.

1. Si deve premettere che, in materia di provvedimenti di prevenzione personale, è ammessa l'impugnazione con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lvo n. 159/2011, solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo ai vizi della motivazione, solo ove si denunci l'assenza o mera apparenza della motivazione, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

L'oggetto del giudizio, cui è tenuto il Tribunale destinatario della proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale, riguarda, nel caso di pericolosità così detta generica, la verifica se il proposto, nell'attualità, vive "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (art. 1, lettera b, divo n. 159/2011) ovvero sia dedito "alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica" (art. 1, lettera c, d.lvo n. 159/2011).

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, la mera apparenza di motivazione del giudizio sulla pericolosità del proposto risulta dalla considerazione che, quanto al profilo di pericolosità di cui alla menzionata lettera b, vengono valorizzate condanne e indagini in corso per reati contro il patrimonio senza alcun dato che consenta di apprezzarne il conseguente profitto patrimoniale e dunque la idoneità a costituire fonte di sostentamento per il proposto, mentre, quanto all'ulteriore profilo di cui alla lettera c, viene valorizzata condanna, non definitiva, per violazioni alla legge sugli stupefacenti senza allegare alcuna circostanza di fatto significativa di una condotta assidua di spaccio di stupefacenti.

Altrettanto deve dirsi con riguardo al requisito dell'attualità, in riferimento al quale nulla possono significare condotte risalenti di un lustro, come del resto il mero dato dell'apertura di una indagine, non ancora approdata nemmeno al giudizio di primo grado, senza alcuna indicazione di elementi che consenta di apprezzarne il fumus né la rilevanza patrimoniale.

Tanto più, ove la difesa del proposto abbia allegato elementi relativi C. 1- All'attuale inserimento nel mondo del lavoro e all'assunzione di responsabilità familiari, dati che devono essere valutati nel complessivo giudizio sul profilo soggettivo del proposto.3.

Va dunque pronunciato annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a rinnovare il giudizio senza ri-Rnavare la rilevata carenza motivazionale.

Il secondo motivo, relativo al corredo di prescrizioni imposte, è assorbito.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 9 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, per anni due. La Corte di appello ha formulato giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, lettere b e c, d.lvo n. 159/2011, ritenendo accertata una "costante e permanente condotta di vita del proposto tesa alla consumazione di crimini, funzionali sia al conseguimento del lucro, sia alla lesione di beni quali la salute, la sicurezza e la tranquillità pubblica". In tale prospettiva sono stati valorizzati plurimi elementi: la condanna, irrevocabile, per tentato furto commesso 1'11 maggio 2010; la condanna, non definitiva, per art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con permanenza sino al 31 luglio 2013; le condanne, non definitive, per reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, accertati il 25 ottobre 2016; la sottoposizione ad indagini per reati di ricettazione e furto, commessi tra il 9 gennaio e il 1° settembre 2020. La misura di prevenzione, della durata di anni due, viene corredata di prescrizioni: obbligo di soggiorno; divieto di allontanamento dalla dimora senza avviso all'autorità di pubblica sicurezza; divieto di uso di cellulare; divieto di partecipare a pubbliche riunioni; obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; divieto di associarsi abitualmente con pregiudicati; versamento di cauzione di C 2.000. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. Con il primo motivo viene denunciata assenza di motivazione del giudizio di pericolosità sociale. Giudizio fondato unicamente sulle condanne e sui procedimenti pendenti, nonostante che tali dati, per numero, risai-crea nel tempo e beni giuridici lesi, non fossero idonei a fondare un giudizio, rapportato all'attualità, di dedizione o di abitualità al delitto, tanto più che la difesa aveva documentato l'attività lavorativa svolta dal 2017 e l'attività di volontariato dal 2022. Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in relazione all'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, incompatibile con l'attività di lavoratore agricolo, e del divieto di usare telefono cellulare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, del decreto impugnato. 1. Si deve premettere che, in materia di provvedimenti di prevenzione personale, è ammessa l'impugnazione con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lvo n. 159/2011, solo per violazione di legge, e dunque, con riguardo ai vizi della motivazione, solo ove si denunci l'assenza o mera apparenza della motivazione, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. L'oggetto del giudizio, cui è tenuto il Tribunale destinatario della proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale, riguarda, nel caso di pericolosità così detta generica, la verifica se il proposto, nell'attualità, vive "abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (art. 1, lettera b, divo n. 159/2011) ovvero sia dedito "alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica" (art. 1, lettera c, d.lvo n. 159/2011). 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, la mera apparenza di motivazione del giudizio sulla pericolosità del proposto risulta dalla considerazione che, quanto al profilo di pericolosità di cui alla menzionata lettera b, vengono valorizzate condanne e indagini in corso per reati contro il patrimonio senza alcun dato che consenta di apprezzarne il conseguente profitto patrimoniale e dunque la idoneità a costituire fonte di sostentamento per il proposto, mentre, quanto all'ulteriore profilo di cui alla lettera c, viene valorizzata condanna, non definitiva, per violazioni alla legge sugli stupefacenti senza allegare alcuna circostanza di fatto significativa di una condotta assidua di spaccio di stupefacenti. Altrettanto deve dirsi con riguardo al requisito dell'attualità, in riferimento al quale nulla possono significare condotte risalenti di un lustro, come del resto il mero dato dell'apertura di una indagine, non ancora approdata nemmeno al giudizio di primo grado, senza alcuna indicazione di elementi che consenta di apprezzarne il fumus né la rilevanza patrimoniale. Tanto più, ove la difesa del proposto abbia allegato elementi relativi C. 1- All'attuale inserimento nel mondo del lavoro e all'assunzione di responsabilità familiari, dati che devono essere valutati nel complessivo giudizio sul profilo soggettivo del proposto.3. Va dunque pronunciato annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a rinnovare il giudizio senza ri-Rnavare la rilevata carenza motivazionale. Il secondo motivo, relativo al corredo di prescrizioni imposte, è assorbito. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla C
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