Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26121/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;3421 - controricorrente -avverso la sentenza n. 73/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 23/03/2023 R.G.N. 204/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Numero sezionale 3421/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 02/10/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Genova respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 141/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva respinto la sua opposizione alla cartella di pagamentonotificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione in data9.12.2021, avente ad oggetto il pagamento della sommacomplessiva di € 54.333.59 a titolo di sanzione amministrativa(e successive maggiorazioni) applicatagli dall’IspettoratoNazionale del Lavoro con l’ordinanza ingiunzione 225/16,relativa ad una serie di illeciti commessi dall’eserciziocommerciale in Monterosso, [OSCURATO:PERSONA], 44, denominato [OSCURATO:PERSONA] stesso intestato.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevaquello che aveva considerato e deciso il primo giudice e ilcontenuto dei due motivi d’appello dell’attuale ricorrente percassazione.3.

Rilevava, anzitutto, che l’appellante non aveva integratoil contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione,rimasta contumace anche in primo grado, nei cui confronti ilTribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenzadi legittimazione passiva; riteneva, poi, che tale soggettoavrebbe dovuto essere chiamato in giudizio quale litisconsorteprocessuale, ma che, in applicazione del principio della ragionepiù liquida, essendo il ricorso comunque infondato, non vi eraalcuna ragione logico-giuridica per affrontare la questione di unaeventuale lesione del principio del contraddittorio.4.

Nel merito giudicava infondato l’appello.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/20265.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi e successiva memoria.6.

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione ofalsa applicazione dell’art. 115 C.p.c., 111 Cost., ed 1, comma537 e ss., L. 228/2012, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.”.

In sintesi, sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] resistente nonavesse contestato in alcun modo i fatti e la rappresentazionegiuridica proposta dal ricorrente in prime cure con la secondadomanda di merito (sub C del ricorso introduttivo) ed avevaperciò prestato acquiescenza alla domanda medesima;circostanza che doveva essere rilevata dal [OSCURATO:PERSONA] di prime curein omaggio al principio di cui all’art. 115 c.p.c. (o, al più, ilresistente non aveva proposto una domanda di rigetto delladomanda proposta dal ricorrente, circostanza rilevante ex art.112 c.p.c.).

Aggiunge che, con il proprio atto di appello, avevariproposto la medesima domanda, censurando inoltreespressamente il mancato rilievo da parte del giudice di primecure dell’omessa contestazione.

Assume, quindi, che risultavaagli atti che la sentenza gravata in questa sede non avevarigettato esplicitamente il suddetto motivo, ma aveva omessodi pronunziarsi sulla specifica domanda in commento cosìintegrando, oltre al vizio di cui all’art. 112 censurato con ilsuccessivo motivo, una violazione dell’art. 115 c.p.c. per nonaver annullato la sentenza del giudice di prime cure che avevamancato di fare corretta applicazione del principio di noncontestazione.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/20262.

Con il secondo motivo denuncia “violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 C.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.”.

Deduce che nella sua motivazionecirca “il motivo relativo alla prescrizione maturata prima dellanotifica dell’ordinanza ingiunzione” la Corte territoriale nullaaveva detto “sull’eccepita violazione del principio di noncontestazione ad opera del [OSCURATO:PERSONA] di prime cure”.

Assumeallora che si trattava all’evidenza di domanda del tutto diversaed indipendente, per causa petendi e petitum mediato, da quellarigettata dal primo giudice e senza alcun rapporto di dipendenzada quest’ultima, cosicché non si poteva neppure ipotizzare unrigetto implicito, trattandosi esattamente di mancato esameintegrale del motivo e conseguente omessa pronuncia, nelsenso richiesto per la configurabilità della violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c.3.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perevidente connessione, sono privi di fondamento con rilevantiprofili d’inammissibilità.4.

Occorre premettere che la Corte distrettuale, neltrascrivere le “conclusioni delle parti” (a pag. 2 della propriasentenza), aveva riportato che l’allora appellante aveva chiesto:“In via subordinata di merito, riformare la Sentenza impugnataperché pronunciata in violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 C.p.c., avendo rigettato ladomanda subordinata di annullamento proposta dal ricorrentein carenza di specifica contestazione e difesa sul punto dellaparte resistente e per l’effetto accogliere l’appello annullando gliut supra al motivo rubricato sul B)”.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Nel riferire, poi, quanto considerato dal primo giudice avevariportato che esso aveva concluso che: “se la notificadell’ordinanza ingiunzione doveva considerarsi valida,l’opposizione recuperatoria era inammissibile e la prescrizioneanteriore alla formazione dell’ordinanza ingiunzione non era piùutilmente scrutinabile perché l’ordinanza ingiunzione eradivenuta irretrattabile” (così a pag. 3 dell’impugnata sentenza).Ha, quindi, dato conto che: “Con il secondo motivo,l’appellante ha censurato la sentenza per non aver il giudiceaccertato l’intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dicredito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cuiil ruolo è stato reso esecutivo.

Evidenziava al riguardo che,anche a voler ammettere la validità della notifica dell’Ordinanza-ingiunzione, essa si era perfezionata in data 22 agosto 2016quando già era decorso il termine quinquennale dalla data diconsegna del verbale di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro([OSCURATO:DATA_NASCITA]).[OSCURATO:PERSONA] aveva motivato sul rigetto della suddettadomanda con argomentazioni che non convincevano, inviolazione del principio di non contestazione, tenuto contodell’acquiescenza derivante dalla carenza di difesa sul punto daparte dell’[OSCURATO:PERSONA] resistente” (così a pag. 4 dell’impugnatasentenza).La Corte distrettuale, nell’esprimersi su tale doglianza, haosservato: “Una volta dunque accertata la regolarità dellanotifica dell’ordinanza ingiunzione presso il luogo di residenzaanagrafica del trasgressore (e non avendo quest’ultimoformulato idonea capitolazione volta a dimostrare in quale luogolo stesso fosse di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] laNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026sua irreperibilità anagrafica), anche il motivo relativo allaprescrizione maturata prima della notifica dell’ordinanzaingiunzione non può neppure essere esaminata.

Ed infatti,correttamente il Tribunale l’ha ritenuta non più sindacabile,posto che essa avrebbe dovuto essere eccepita mediantel’opposizione all’ordinanza ingiunzione nel termine perentorio di60 giorni dalla valida notificazione.

Posto che – per i motivisopra esposti – la notifica dell’ordinanza ingiunzione deveconsiderarsi valida, l’opposizione recuperatoria è inammissibilee la prescrizione anteriore alla formazione dell’ordinanzaingiunzione non è più utilmente scrutinabile perché l’ordinanzaingiunzione è divenuta irrevocabile ed immodificabile”.5.

Tanto rilevato, con precipuo riferimento al secondomotivo di ricorso, per un consolidato indirizzo di questa Corte,nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia da partedella impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande oeccezioni formulate non è necessario che faccia espressamenzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purché nelmotivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità delladecisione derivante dalla relativa omissione (in tal senso, tra lealtre, Cass. n. 9478/2020; n. 41790/2021).6.

Ebbene, non solo il secondo motivo si riferisceesclusivamente al mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., ma anche nello svolgimento di tale censura (v. pagg. 8-10 del ricorso) non si fa alcun riferimento, men che menounivoco, alla nullità della decisione derivante dalla pretesaomessa pronuncia.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/20267.

Comunque, come si anticipava, i vizi che il ricorrenteprofila in entrambi i primi due motivi di ricorso non sussistonoaffatto.In particolare, come sopra rilevato, la Corte territoriale si ècertamente e puntualmente pronunciata sul secondo motivod’appello dell’attuale ricorrente per cassazione.E’ piuttosto quest’ultimo a non afferrare il senso della ratiodecidendi della Corte d’appello a riguardo.Invero, come evidenziato dai giudici del doppio grado digiudizio nel merito, non si è in presenza di un’opposizione adordinanza ingiunzione, ma di un’opposizione c.d. recuperatoriaad una cartella di pagamento la cui ammissibilità, del resto,secondo la stessa prospettazione del ricorrente, presupponeval’omessa o invalida notifica dell’ordinanza ingiunzione che avevapreceduto la notificazione di detta cartella di pagamento.Per conseguenza, la constatazione della validità invecedella notificazione dell’ordinanza ingiunzione da parte deglistessi giudici ha reso non scrutinabili sia aspetti di merito qualii fatti, asseritamente non contestati dall’[OSCURATO:PERSONA] opposto,che avrebbero dato fondamento all’eccezione della prescrizionequinquennale sempre secondo l’opponente maturata prima dellanotificazione dell’ordinanza ingiunzione, che la domandasubordinata del ricorrente fondata su tale assunto.Invero, il secondo motivo d’appello in proposito formulatodal ricorrente, come si è visto, in via subordinata dava perconcessa la validità della notifica dell’ordinanza ingiunzione nonopposta entro il prescritto termine, così inducendoNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026l’inammissibilità in parte qua, vale a dire, nella sua versionesubordinata, dell’opposizione alla cartella di pagamento.Incensurabilmente, perciò, i giudici d’appello, avendoribadito in positivo la validità della ridetta notifica, hanno altresìconfermato sul punto l’inammissibilità dell’unica opposizioneproposta ed hanno concluso di non poter neppure esaminare nelmerito il secondo motivo d’appello.7.1.

In proposito occorre ricordare che l’opposizione allacartella esattoriale può avere portata c.d. recuperatoria conriferimento sia ai profili formali che sostanziali di precedenteordinanza ingiunzione, quando la parte non abbia avutoprecedente conoscenza dell’illecito.

In particolare, secondoCass., sez. un., 22.9.2017, n. 22080, è consentita detta azionerecuperatoria con il primo atto con il quale la parte è venuta aconoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità odell’omissione della notificazione dell’atto accertativo (v. ancheCass., sez. 6-2, ord. n. 11789/2019, secondo la quale ildestinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad unverbale di accertamento per violazioni del codice della strada,che si assume regolarmente notificato, ove propongaopposizione, invocando l’annullamento della cartella qualeconseguenza della omissione, invalidità assoluta ovveroinesistenza della notificazione del verbale presupposto, non puòche limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, nonpotendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono almerito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, alcontrario, necessaria qualora sia proposta un’opposizione,riconducibile all’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, a cartella dipagamento fondata su un’ordinanza ingiunzione che si assumaillegittimamente notificata, giacché l’emissione di siffattaNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026ordinanza implica che il verbale di accertamento presuppostosia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressoreil quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinential merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria).8.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione ofalsa applicazione degli artt. 140 C.p.c., 116 C.p.c., 2697 c.c.,8, comma 4, L. 890/1982 e 111 Cost. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.”.

Circa la propria domanda che ilricorrente qualifica come principale, deduce che la Corted’appello abbia fatto malgoverno del principio di cui all’art. 140c.p.c. per un duplice ordine di ragioni.

In primis, per averritenuto perfezionata la notifica, pur avendo l’appellante provatodi essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di venire aconoscenza della notifica a lui destinata, pur nella sua residenzaformalmente risultante (tale ritenuta all’esito dell’istruttoria, aseguito dell’ammissione della contestata produzione tardiva),ma non effettiva.

In secundis, perché i giudici di merito hannoomesso di rilevare che risulta mancante agli atti l’avviso diricevimento della raccomandata C.A.D. inviata quale formalitànecessaria al perfezionamento della notifica.9.

Tale motivo è inammissibile per varie ragioni.10.

In primo luogo, non pertinente è la dedotta violazioneo falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.

Come riconosce, infatti,lo stesso ricorrente, e comunque è stato accertato dai giudici dimerito, la notifica dell’ordinanza in questione fu eseguita non daufficiale giudiziario, bensì a mezzo del servizio postale.

L’art.140 c.p.c., invece, si riferisce a notifica eseguita dall’ufficialegiudiziario in caso di “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”dell’atto da notificare; ipotesi, queste ultime, che non ricorronoNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026nella specie perché l’agente postale, secondo quanto emerge daidocumenti riprodotti fotostaticamente a pag. 12 del ricorso, silimitò a constatare in data 12.8.2016 la temporanea assenza deldestinatario presso l’indirizzo indicato, provvedendo quindi aimmettere “avviso corrisp. cassetta dello stabile in indirizzo” ea depositare il plico presso il proprio ufficio, spedendocontestualmente la comunicazione di avvenuto deposito (insigla C.A.D.); plico che non fu poi ritirato entro il periodo dicompiuta giacenza (decorso il 22.8.2016).10.1.

In secondo luogo, l’assunto del ricorrente di aver“provato di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità divenire a conoscenza della notifica a lui destinata” s’imbatte nelcontrario accertamento fattuale operato dai giudici d’appello.Questi ultimi, contrariamente a quanto asserisce ilricorrente, hanno compiutamente dato conto delle tesi inproposito sostenute dall’allora appellante (v. pagg. 3-4, maanche la successiva pag. 5, dell’impugnata sentenza).Hanno, tuttavia, giudicato non fondate “taliargomentazioni”.In particolare, hanno considerato anzitutto che spettava alricorrente, il quale aveva eccepito di non aver ricevuto l’atto,dimostrare che “esso venne notificato ad un indirizzo ove lostesso non era di fatto o anagraficamente residente”.Osservavano, comunque, che l’acquisizione ex art. 421c.p.c. del certificato storico di residenza relativo al ricorrente,disposta dal Tribunale, aveva confermato l’indirizzo fornitodall’Archivio dell’Agenzia delle Entrate che riportava coincidentinotizie anagrafiche, “in tal modo rendendo certa la residenza delNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026CESCATTI presso l’indirizzo in cui l’ordinanza ingiunzione è statanotificata”, e alla data di tale notifica.Aggiungevano che l’opponente non aveva mai “spiegato inentrambi i gradi di giudizio in quale luogo abitasse al momentodella notifica dell’ordinanza ingiunzione”, e che lo stesso nonaveva “formulato idonea capitolazione volta a dimostrare inquale luogo lo stesso fosse di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua irreperibilità anagrafica”.10.2.

Occorre adesso considerare che, per un consolidatoindirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a SezioniUnite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena diinammissibilità, devono investire questioni comprese nel temadel decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questionirilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudiziodi legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così,tra le altre, Cass., sez. un., 8.4.2022, n. 11468).10.3.

Ebbene, l’attuale deduzione del ricorrente cheaddebita ai giudici di merito di aver “omesso di rilevare cherisulta mancante agli atti l’avviso di ricevimento dellaraccomandata C.A.D. inviata quale formalità necessaria alperfezionamento della notifica” appare del tutto nuova in questasede.In particolare, non emerge dal pur dettagliato resocontodelle doglianze formulate dall’allora appellante, fornito dallaCorte distrettuale, che un tale tema di contestazione fosse statodevoluto alla sua cognizione, né il ricorrente deduceNum ero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Numero sezionale 342a1/t20t2u6almente se e come avesse posto detta specifica qDuaetas tpiounbebl icazione 02/10/2026in secondo grado.Invero, il ricorrente in proposito si limita ad asseriregenericamente che la “forma della domanda proposta è taleperciò da ricomprendere qualunque nullità della notifica” dequa.11.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;3421 - controricorrente -avverso la sentenza n. 73/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 23/03/2023 R.G.N. 204/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Numero sezionale 3421/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 02/10/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Genova respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 141/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cheaveva respinto la sua opposizione alla cartella di pagamentonotificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione in data9.12.2021, avente ad oggetto il pagamento della sommacomplessiva di € 54.333.59 a titolo di sanzione amministrativa(e successive maggiorazioni) applicatagli dall’IspettoratoNazionale del Lavoro con l’ordinanza ingiunzione 225/16,relativa ad una serie di illeciti commessi dall’eserciziocommerciale in Monterosso, [OSCURATO:PERSONA], 44, denominato [OSCURATO:PERSONA] stesso intestato.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premettevaquello che aveva considerato e deciso il primo giudice e ilcontenuto dei due motivi d’appello dell’attuale ricorrente percassazione.3. Rilevava, anzitutto, che l’appellante non aveva integratoil contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione,rimasta contumace anche in primo grado, nei cui confronti ilTribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenzadi legittimazione passiva; riteneva, poi, che tale soggettoavrebbe dovuto essere chiamato in giudizio quale litisconsorteprocessuale, ma che, in applicazione del principio della ragionepiù liquida, essendo il ricorso comunque infondato, non vi eraalcuna ragione logico-giuridica per affrontare la questione di unaeventuale lesione del principio del contraddittorio.4. Nel merito giudicava infondato l’appello.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/20265. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi e successiva memoria.6. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “violazione ofalsa applicazione dell’art. 115 C.p.c., 111 Cost., ed 1, comma537 e ss., L. 228/2012, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c.”. In sintesi, sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] resistente nonavesse contestato in alcun modo i fatti e la rappresentazionegiuridica proposta dal ricorrente in prime cure con la secondadomanda di merito (sub C del ricorso introduttivo) ed avevaperciò prestato acquiescenza alla domanda medesima;circostanza che doveva essere rilevata dal [OSCURATO:PERSONA] di prime curein omaggio al principio di cui all’art. 115 c.p.c. (o, al più, ilresistente non aveva proposto una domanda di rigetto delladomanda proposta dal ricorrente, circostanza rilevante ex art.112 c.p.c.). Aggiunge che, con il proprio atto di appello, avevariproposto la medesima domanda, censurando inoltreespressamente il mancato rilievo da parte del giudice di primecure dell’omessa contestazione. Assume, quindi, che risultavaagli atti che la sentenza gravata in questa sede non avevarigettato esplicitamente il suddetto motivo, ma aveva omessodi pronunziarsi sulla specifica domanda in commento cosìintegrando, oltre al vizio di cui all’art. 112 censurato con ilsuccessivo motivo, una violazione dell’art. 115 c.p.c. per nonaver annullato la sentenza del giudice di prime cure che avevamancato di fare corretta applicazione del principio di noncontestazione.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/20262. Con il secondo motivo denuncia “violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 C.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.”. Deduce che nella sua motivazionecirca “il motivo relativo alla prescrizione maturata prima dellanotifica dell’ordinanza ingiunzione” la Corte territoriale nullaaveva detto “sull’eccepita violazione del principio di noncontestazione ad opera del [OSCURATO:PERSONA] di prime cure”. Assumeallora che si trattava all’evidenza di domanda del tutto diversaed indipendente, per causa petendi e petitum mediato, da quellarigettata dal primo giudice e senza alcun rapporto di dipendenzada quest’ultima, cosicché non si poteva neppure ipotizzare unrigetto implicito, trattandosi esattamente di mancato esameintegrale del motivo e conseguente omessa pronuncia, nelsenso richiesto per la configurabilità della violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c.3. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perevidente connessione, sono privi di fondamento con rilevantiprofili d’inammissibilità.4. Occorre premettere che la Corte distrettuale, neltrascrivere le “conclusioni delle parti” (a pag. 2 della propriasentenza), aveva riportato che l’allora appellante aveva chiesto:“In via subordinata di merito, riformare la Sentenza impugnataperché pronunciata in violazione del principio di noncontestazione di cui all’art. 115 C.p.c., avendo rigettato ladomanda subordinata di annullamento proposta dal ricorrentein carenza di specifica contestazione e difesa sul punto dellaparte resistente e per l’effetto accogliere l’appello annullando gliut supra al motivo rubricato sul B)”.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Nel riferire, poi, quanto considerato dal primo giudice avevariportato che esso aveva concluso che: “se la notificadell’ordinanza ingiunzione doveva considerarsi valida,l’opposizione recuperatoria era inammissibile e la prescrizioneanteriore alla formazione dell’ordinanza ingiunzione non era piùutilmente scrutinabile perché l’ordinanza ingiunzione eradivenuta irretrattabile” (così a pag. 3 dell’impugnata sentenza).Ha, quindi, dato conto che: “Con il secondo motivo,l’appellante ha censurato la sentenza per non aver il giudiceaccertato l’intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dicredito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cuiil ruolo è stato reso esecutivo. Evidenziava al riguardo che,anche a voler ammettere la validità della notifica dell’Ordinanza-ingiunzione, essa si era perfezionata in data 22 agosto 2016quando già era decorso il termine quinquennale dalla data diconsegna del verbale di accertamento dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro([OSCURATO:DATA_NASCITA]).[OSCURATO:PERSONA] aveva motivato sul rigetto della suddettadomanda con argomentazioni che non convincevano, inviolazione del principio di non contestazione, tenuto contodell’acquiescenza derivante dalla carenza di difesa sul punto daparte dell’[OSCURATO:PERSONA] resistente” (così a pag. 4 dell’impugnatasentenza).La Corte distrettuale, nell’esprimersi su tale doglianza, haosservato: “Una volta dunque accertata la regolarità dellanotifica dell’ordinanza ingiunzione presso il luogo di residenzaanagrafica del trasgressore (e non avendo quest’ultimoformulato idonea capitolazione volta a dimostrare in quale luogolo stesso fosse di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] laNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026sua irreperibilità anagrafica), anche il motivo relativo allaprescrizione maturata prima della notifica dell’ordinanzaingiunzione non può neppure essere esaminata. Ed infatti,correttamente il Tribunale l’ha ritenuta non più sindacabile,posto che essa avrebbe dovuto essere eccepita mediantel’opposizione all’ordinanza ingiunzione nel termine perentorio di60 giorni dalla valida notificazione. Posto che – per i motivisopra esposti – la notifica dell’ordinanza ingiunzione deveconsiderarsi valida, l’opposizione recuperatoria è inammissibilee la prescrizione anteriore alla formazione dell’ordinanzaingiunzione non è più utilmente scrutinabile perché l’ordinanzaingiunzione è divenuta irrevocabile ed immodificabile”.5. Tanto rilevato, con precipuo riferimento al secondomotivo di ricorso, per un consolidato indirizzo di questa Corte,nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia da partedella impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande oeccezioni formulate non è necessario che faccia espressamenzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purché nelmotivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità delladecisione derivante dalla relativa omissione (in tal senso, tra lealtre, Cass. n. 9478/2020; n. 41790/2021).6. Ebbene, non solo il secondo motivo si riferisceesclusivamente al mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c., ma anche nello svolgimento di tale censura (v. pagg. 8-10 del ricorso) non si fa alcun riferimento, men che menounivoco, alla nullità della decisione derivante dalla pretesaomessa pronuncia.Numero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/20267. Comunque, come si anticipava, i vizi che il ricorrenteprofila in entrambi i primi due motivi di ricorso non sussistonoaffatto.In particolare, come sopra rilevato, la Corte territoriale si ècertamente e puntualmente pronunciata sul secondo motivod’appello dell’attuale ricorrente per cassazione.E’ piuttosto quest’ultimo a non afferrare il senso della ratiodecidendi della Corte d’appello a riguardo.Invero, come evidenziato dai giudici del doppio grado digiudizio nel merito, non si è in presenza di un’opposizione adordinanza ingiunzione, ma di un’opposizione c.d. recuperatoriaad una cartella di pagamento la cui ammissibilità, del resto,secondo la stessa prospettazione del ricorrente, presupponeval’omessa o invalida notifica dell’ordinanza ingiunzione che avevapreceduto la notificazione di detta cartella di pagamento.Per conseguenza, la constatazione della validità invecedella notificazione dell’ordinanza ingiunzione da parte deglistessi giudici ha reso non scrutinabili sia aspetti di merito qualii fatti, asseritamente non contestati dall’[OSCURATO:PERSONA] opposto,che avrebbero dato fondamento all’eccezione della prescrizionequinquennale sempre secondo l’opponente maturata prima dellanotificazione dell’ordinanza ingiunzione, che la domandasubordinata del ricorrente fondata su tale assunto.Invero, il secondo motivo d’appello in proposito formulatodal ricorrente, come si è visto, in via subordinata dava perconcessa la validità della notifica dell’ordinanza ingiunzione nonopposta entro il prescritto termine, così inducendoNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026l’inammissibilità in parte qua, vale a dire, nella sua versionesubordinata, dell’opposizione alla cartella di pagamento.Incensurabilmente, perciò, i giudici d’appello, avendoribadito in positivo la validità della ridetta notifica, hanno altresìconfermato sul punto l’inammissibilità dell’unica opposizioneproposta ed hanno concluso di non poter neppure esaminare nelmerito il secondo motivo d’appello.7.1. In proposito occorre ricordare che l’opposizione allacartella esattoriale può avere portata c.d. recuperatoria conriferimento sia ai profili formali che sostanziali di precedenteordinanza ingiunzione, quando la parte non abbia avutoprecedente conoscenza dell’illecito. In particolare, secondoCass., sez. un., 22.9.2017, n. 22080, è consentita detta azionerecuperatoria con il primo atto con il quale la parte è venuta aconoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità odell’omissione della notificazione dell’atto accertativo (v. ancheCass., sez. 6-2, ord. n. 11789/2019, secondo la quale ildestinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad unverbale di accertamento per violazioni del codice della strada,che si assume regolarmente notificato, ove propongaopposizione, invocando l’annullamento della cartella qualeconseguenza della omissione, invalidità assoluta ovveroinesistenza della notificazione del verbale presupposto, non puòche limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, nonpotendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono almerito della pretesa sanzionatoria, la cui allegazione è, alcontrario, necessaria qualora sia proposta un’opposizione,riconducibile all’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, a cartella dipagamento fondata su un’ordinanza ingiunzione che si assumaillegittimamente notificata, giacché l’emissione di siffattaNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026ordinanza implica che il verbale di accertamento presuppostosia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressoreil quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinential merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria).8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione ofalsa applicazione degli artt. 140 C.p.c., 116 C.p.c., 2697 c.c.,8, comma 4, L. 890/1982 e 111 Cost. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.”. Circa la propria domanda che ilricorrente qualifica come principale, deduce che la Corted’appello abbia fatto malgoverno del principio di cui all’art. 140c.p.c. per un duplice ordine di ragioni. In primis, per averritenuto perfezionata la notifica, pur avendo l’appellante provatodi essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di venire aconoscenza della notifica a lui destinata, pur nella sua residenzaformalmente risultante (tale ritenuta all’esito dell’istruttoria, aseguito dell’ammissione della contestata produzione tardiva),ma non effettiva. In secundis, perché i giudici di merito hannoomesso di rilevare che risulta mancante agli atti l’avviso diricevimento della raccomandata C.A.D. inviata quale formalitànecessaria al perfezionamento della notifica.9. Tale motivo è inammissibile per varie ragioni.10. In primo luogo, non pertinente è la dedotta violazioneo falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. Come riconosce, infatti,lo stesso ricorrente, e comunque è stato accertato dai giudici dimerito, la notifica dell’ordinanza in questione fu eseguita non daufficiale giudiziario, bensì a mezzo del servizio postale. L’art.140 c.p.c., invece, si riferisce a notifica eseguita dall’ufficialegiudiziario in caso di “irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia”dell’atto da notificare; ipotesi, queste ultime, che non ricorronoNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026nella specie perché l’agente postale, secondo quanto emerge daidocumenti riprodotti fotostaticamente a pag. 12 del ricorso, silimitò a constatare in data 12.8.2016 la temporanea assenza deldestinatario presso l’indirizzo indicato, provvedendo quindi aimmettere “avviso corrisp. cassetta dello stabile in indirizzo” ea depositare il plico presso il proprio ufficio, spedendocontestualmente la comunicazione di avvenuto deposito (insigla C.A.D.); plico che non fu poi ritirato entro il periodo dicompiuta giacenza (decorso il 22.8.2016).10.1. In secondo luogo, l’assunto del ricorrente di aver“provato di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità divenire a conoscenza della notifica a lui destinata” s’imbatte nelcontrario accertamento fattuale operato dai giudici d’appello.Questi ultimi, contrariamente a quanto asserisce ilricorrente, hanno compiutamente dato conto delle tesi inproposito sostenute dall’allora appellante (v. pagg. 3-4, maanche la successiva pag. 5, dell’impugnata sentenza).Hanno, tuttavia, giudicato non fondate “taliargomentazioni”.In particolare, hanno considerato anzitutto che spettava alricorrente, il quale aveva eccepito di non aver ricevuto l’atto,dimostrare che “esso venne notificato ad un indirizzo ove lostesso non era di fatto o anagraficamente residente”.Osservavano, comunque, che l’acquisizione ex art. 421c.p.c. del certificato storico di residenza relativo al ricorrente,disposta dal Tribunale, aveva confermato l’indirizzo fornitodall’Archivio dell’Agenzia delle Entrate che riportava coincidentinotizie anagrafiche, “in tal modo rendendo certa la residenza delNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026CESCATTI presso l’indirizzo in cui l’ordinanza ingiunzione è statanotificata”, e alla data di tale notifica.Aggiungevano che l’opponente non aveva mai “spiegato inentrambi i gradi di giudizio in quale luogo abitasse al momentodella notifica dell’ordinanza ingiunzione”, e che lo stesso nonaveva “formulato idonea capitolazione volta a dimostrare inquale luogo lo stesso fosse di fatto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sua irreperibilità anagrafica”.10.2. Occorre adesso considerare che, per un consolidatoindirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a SezioniUnite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena diinammissibilità, devono investire questioni comprese nel temadel decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questionirilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudiziodi legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così,tra le altre, Cass., sez. un., 8.4.2022, n. 11468).10.3. Ebbene, l’attuale deduzione del ricorrente cheaddebita ai giudici di merito di aver “omesso di rilevare cherisulta mancante agli atti l’avviso di ricevimento dellaraccomandata C.A.D. inviata quale formalità necessaria alperfezionamento della notifica” appare del tutto nuova in questasede.In particolare, non emerge dal pur dettagliato resocontodelle doglianze formulate dall’allora appellante, fornito dallaCorte distrettuale, che un tale tema di contestazione fosse statodevoluto alla sua cognizione, né il ricorrente deduceNum ero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Numero sezionale 342a1/t20t2u6almente se e come avesse posto detta specifica qDuaetas tpiounbebl icazione 02/10/2026in secondo grado.Invero, il ricorrente in proposito si limita ad asseriregenericamente che la “forma della domanda proposta è taleperciò da ricomprendere qualunque nullità della notifica” dequa.11. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 15071/2023 Numero di raccolta generale 26121/2026Num ero sezionale 3421/2026 Data pubblicazione 02/10/2026
Sentenza Cassazione n. 26121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris