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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12961/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13471/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaMonte S anto n. 25, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].TOF.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13741/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 16 novembre 2020nel procedimento iscritto al n. 4204/2020 del R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, affidandosi a tre motivi, l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura espropriativa immobiliare, qualificando come reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ. il ricorso del debitore volto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal professionista delegato; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese in questo grado di legittimità gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; è superflua la disamina dei motivi di ricorso, palesandosi la inammissibilità dello stesso, in quanto diretto avverso un’ordinanza collegiale resa ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 591-tercod. proc. civ.; secondo consolidato orientamento di questa Corte - le cui argomentazioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente - l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ. avverso agli atti pronunciati dal g iudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione r.g. n. 13741/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di immobili delegata al professionista ex art. 591 - bis cod. proc. civ. , non ha natura né decisoria né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per Cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. (in tal senso, Cass. 09/05/2019, n. 12238; Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. 08/07/2020, n. 14249; Cass. 21/07/2020, n. 15441; Cass. 17/11/2011, n. 35093; Cass. 14/07/2022, n. 22240); il ricorso è inammissibilee le spese seguono la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13471/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaMonte S anto n. 25, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA].TOF.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13741/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 16 novembre 2020nel procedimento iscritto al n. 4204/2020 del R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione, affidandosi a tre motivi, l’ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’istanza di sospensione della procedura espropriativa immobiliare, qualificando come reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ. il ricorso del debitore volto ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal professionista delegato; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese in questo grado di legittimità gli altri soggetti intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; è superflua la disamina dei motivi di ricorso, palesandosi la inammissibilità dello stesso, in quanto diretto avverso un’ordinanza collegiale resa ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 591-tercod. proc. civ.; secondo consolidato orientamento di questa Corte - le cui argomentazioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente - l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591-ter cod. proc. civ. avverso agli atti pronunciati dal g iudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione r.g. n. 13741/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di immobili delegata al professionista ex art. 591 - bis cod. proc. civ. , non ha natura né decisoria né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per Cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. (in tal senso, Cass. 09/05/2019, n. 12238; Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. 08/07/2020, n. 14249; Cass. 21/07/2020, n. 15441; Cass. 17/11/2011, n. 35093; Cass. 14/07/2022, n. 22240); il ricorso è inammissibilee le spese seguono la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Cons
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