CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10721/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 01/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale, come da lui richiesto, in relazione alla condanna inflittagli dal Tribunale di Varese con sentenza del 10 maggio 2012 ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare in considerazione della entità della pena residua superiore ad anni due. Con lo stesso provvedimento è stata poi respinta la richiesta di rinvio del procedimento, essendo stata esclusa la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire del condannato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riportato nei limiti strettamente necessari per la decisione ai sensi dell' art.173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, egli lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di difesa a seguito della mancata concessione del rinvio per impedimento a comparire del condannato per ragioni di salute, documentate mediante la certificazione medica prodotta dal difensore in udienza. Inoltre, osserva che - stante il suo stato di salute - il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto disporre il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile dovendosi escludere, nella fattispecie, la sussistenza di un concreto interesse del ricorrente. 2. Egli, infatti, con l'ordinanza impugnata ha ottenuto la misura alternativa da lui richiesta e, quindi, non si ravvisa quale concreto interesse egli potesse avere al rinvio del procedimento di sorveglianza tenuto conto che, come visto, gli è stata concessa la più ampia fra le misure alternative alla detenzione, di talché dal rinvio egli non avrebbe potuto ottenere un bene della vita di entità maggiore. In ogni caso il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso il legittimo impedimento a comparire del condannato ed ha osservato che le terapie di cui egli necessita possono essere effettuate in Italia. Al riguardo si osserva che il ricorrente, con la lamentata violazione del diritto di difesa, vorrebbe in realtà una diversa valutazione (inammissibile in questa sede di legittimità) della certificazione medica da lui prodotta in udienza rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente escluso il legittimo impedimento a comparire, considerato che da essa non si ricavava alcun impossibilità per l'Abilone di presenziare alla udienza tenutasi il giorno 1 giugno 2022. Quanto poi alla mancata concessione del differimento della pena si osserva che essa non risulta essere mai stata richiesta dal condannato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend