Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 10227/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tra i reati giudicati con le due sentenze di cui all'istanza, rideterminando la pena complessiva irrogata in quella di anni tredici mesi dieci e giorni venti di reclusione oltre la multa.

Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv.

I. Danzuso (violazione di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438, 422 cod. proc. pen. - primo motivo; vizio di motivazione in relazione all'entità della pena rideterminata -- secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di motivi di censura già proposti con l'istanza, vagliati dal Giudice dell'esecuzione con corretto argomento giuridico e, comunque, non specifici e manifestamente infondati in quanto si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del complessivo ragionamento svolto nel provvedimento impugnato (cfr. p. 4 dell'ordinanza).

Reputato che trattandosi di reati giudicati, con entrambe le sentenze, all'esito di rito abbreviato, la pena indicata come irrogata in aumento, anche per quelli giudicati con la seconda sentenza (artt. 416-bis cod. pen. e 2 e 7 legge n. 895 del 1967), nella misura determinata dal Giudice dell'esecuzione (anni quattro di reclusione per il reato associativo e anni uno di reclusione per la residua violazione), sia già ridotta per effetto del rito e che, comunque, il ravvisato difetto di motivazione circa l'entità dell'aumento operato non sussiste (anni cinque di reclusione, invece che anni sei, mesi undici e giorni dieci irrogata dal giudice della cognizione) pur avendo il Giudice dell'esecuzione utilizzato la formula sintetica "appare congruo".

Rilevato, infatti, che è sufficiente la lettura del provvedimento impugnato, nel suo complesso, per rilevare che questo rende ampiamente conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto alla gravità della condotta in addebito, attraverso l'espresso riferimento alla partecipazione del condannato al clan mafioso in contestazione, da epoca anche precedente al tempus commissi delicti, nonché alla personalità del condannato descritto come dedito alle rapine nei supermercati, nonché alla cessione illecita di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, latitante per breve periodo per la detenzione di armi, fatti ritenuti collegati all'attività associativa svolta per il gruppo mafioso di riferimento, tutti fattori incidenti senz'altro sui parametri di riferimento di cui all'art. 133 cit.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la continuazione, ex art.671 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tra i reati giudicati con le due sentenze di cui all'istanza, rideterminando la pena complessiva irrogata in quella di anni tredici mesi dieci e giorni venti di reclusione oltre la multa. Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. I. Danzuso (violazione di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 438, 422 cod. proc. pen. - primo motivo; vizio di motivazione in relazione all'entità della pena rideterminata -- secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di motivi di censura già proposti con l'istanza, vagliati dal Giudice dell'esecuzione con corretto argomento giuridico e, comunque, non specifici e manifestamente infondati in quanto si denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura del complessivo ragionamento svolto nel provvedimento impugnato (cfr. p. 4 dell'ordinanza). Reputato che trattandosi di reati giudicati, con entrambe le sentenze, all'esito di rito abbreviato, la pena indicata come irrogata in aumento, anche per quelli giudicati con la seconda sentenza (artt. 416-bis cod. pen. e 2 e 7 legge n. 895 del 1967), nella misura determinata dal Giudice dell'esecuzione (anni quattro di reclusione per il reato associativo e anni uno di reclusione per la residua violazione), sia già ridotta per effetto del rito e che, comunque, il ravvisato difetto di motivazione circa l'entità dell'aumento operato non sussiste (anni cinque di reclusione, invece che anni sei, mesi undici e giorni dieci irrogata dal giudice della cognizione) pur avendo il Giudice dell'esecuzione utilizzato la formula sintetica "appare congruo". Rilevato, infatti, che è sufficiente la lettura del provvedimento impugnato, nel suo complesso, per rilevare che questo rende ampiamente conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto alla gravità della condotta in addebito, attraverso l'espresso riferimento alla partecipazione del condannato al clan mafioso in contestazione, da epoca anche precedente al tempus commissi delicti, nonché alla personalità del condannato descritto come dedito alle rapine nei supermercati, nonché alla cessione illecita di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, latitante per breve periodo per la detenzione di armi, fatti ritenuti collegati all'attività associativa svolta per il gruppo mafioso di riferimento, tutti fattori incidenti senz'altro sui parametri di riferimento di cui all'art. 133 cit. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 10227/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris