Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27784/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna emessa il 30 maggio 2014, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, limitatamente alla violazione n. 5 del decreto n. 27/12, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.

2. Ritenuto che il motivo unico dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto attinge il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (invocando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), nella specie effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in modo non arbitrario né manifestamente illogico (cfr. pag. 3 della sentenza di appello ove si sottolinea la qualità della recidiva, reiterata, ai fini del diniego), 3.1..Rilevato, peraltro, che secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna emessa il 30 maggio 2014, dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, limitatamente alla violazione n. 5 del decreto n. 27/12, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. 2. Ritenuto che il motivo unico dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto attinge il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (invocando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), nella specie effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in modo non arbitrario né manifestamente illogico (cfr. pag. 3 della sentenza di appello ove si sottolinea la qualità della recidiva, reiterata, ai fini del diniego), 3.1..Rilevato, peraltro, che secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris