CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22933/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 della Corte di appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo di annullare senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente allastatuizione concernente la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, e didichiarare inammissibile nel resto il ricorso;lette le note conclusive del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in parzialeriforma della pronuncia emessa in data 27 novembre 2024 dal Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto, ha escluso la recidiva specifica, confermando per ilresto la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 646 e 493-tercod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumononei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen. e correlati vizi dimotivazione, dovendosi ritenere la prescrizione già maturata al momento dellapronuncia di appello.Da un lato, la sospensione di 257 giorni per l’adesione all’astensione dalleudienze non rileverebbe, posto che il rinvio era stato disposto anche peradempimenti necessari per l’integrazione del contraddittorio.Dall’altro, non potrebbe applicarsi l’ulteriore sospensione per il giudizio diappello, dal momento che i fatti contestati erano stati commessi a partire dalgennaio 2017, dovendosi pertanto applicare la precedente disciplina piùfavorevole.2.2. Violazione degli artt. 29 e 163-164 cod. pen. e correlati vizi dimotivazione, con riferimento alla conferma della pena accessoria dell’interdizionedai pubblici uffici, pur all’esito della rideterminazione della pena al di sotto dei treanni, e per la mancata concessione della sospensione condizionale, sulla base deiprecedenti ritenuti idonei a fondare una prognosi infausta, nonostante la recidivafosse stata esclusa proprio per la marcata distanza cronologica di tali precedenti.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2. Secondo la sentenza di primo grado, all’udienza del 10 maggio 2019 erastata disposta la rinnovazione della notifica alla persona offesa, con rinvio al 27gennaio 2020 (p. 2). La concomitante causa di rinvio (adesione del difensoreall’astensione collettiva dalle udienze proclamata dagli organi forensi) nondetermina, quindi, la sospensione della prescrizione per tale intervallocronologico, restando prevalente la necessità di procedere all’integrazione delcontraddittorio (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv.220509-01; Sez. 2, n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278523-01; Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, dep. 2019, Levita, Rv. 277533-01).3. Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, è opportunopremettere che sia l’appropriazione indebita, sia la spendita illecita di monetaelettronica sono reati istantanei di mera condotta, che si consumano,rispettivamente, nel momento in cui il soggetto agente compie il primo atto didominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla comepropria (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552-01; Sez. 2, n.15735 del 14/02/2020, Francini, Rv. 279225-01) e con l’utilizzo della carta dipagamento (Sez. 5, n. 17923 del 12/01/2018, Pasquale, Rv. 273033-01).Non si tratta, dunque, di fattispecie ad «effetto permanente ed aconsumazione prolungata», come affermato dalla Corte di merito, ma di singoliepisodi delittuosi, ricondotti sotto il vincolo della continuazione, ognuno dei quali,per quanto qui rileva, dovrà essere apprezzato nella sua individualità.I giudici di merito non hanno verificato compiutamente l’epoca dicommissione di ciascun specifico reato.Secondo il Tribunale, nondimeno, l’unica condotta appropriativa si èperfezionata sicuramente prima del giugno 2017 (quando la persona offesa furicoverato presso l’[OSCURATO:PERSONA]). Quanto alle condotte ex art.493-ter cod. pen., non accertate singolarmente, il primo Giudice accenna allaloro commissione prima e dopo il suddetto ricovero e la Corte messinese affermache i prelievi sarebbero stati posti in essere sino al settembre 2017.4. Occorre ancora aggiungere che la disciplina della sospensione del corsodella prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta “legge Orlando”), si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi.Purtuttavia, la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizioneper la durata non superiore a un anno e sei mesi, prevista dalla suddettanormativa, postula che il dies a quo di tale sospensione sopravvenga in unmomento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamentedecorso (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01/02).5. Ciò premesso, i fatti risultano realizzati, secondo l’editto imputativo, dal1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, con conseguente scadenza del termine dicui agli artt. 157-161 cod. pen. in un arco temporale che va dal 1° luglio 2024 al30 marzo 2025, in relazione ai singoli dies commissi delicti.Solo (episodi) per gli episodi posti in essere a far data dal 3 agosto 2017,sarà applicabile la sospensione ai sensi della “legge Orlando”.5.1. Il delitto di appropriazione indebita, commesso in un periodo non incisodalla suddetta disciplina processuale, risulta quindi già estinto per integraledecorso del termine prescrizionale nel dicembre 2024, prima della pronuncia diappello.Si impone, quindi, in parte qua, l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata.5.2. Risultano, altresì, prescritti tutti i reati di cui all’art. 493-ter cod. pen.,commessi antecedentemente alla suddetta data del 3 agosto 2017.Anche in relazione a tali delitti deve essere annullata senza rinvio lasentenza impugnata.5.3. Deve, dunque, disporsi il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diMessina, per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, inordine alle residue ipotesi di indebito utilizzo di carte di credito/debito, daindividuare compiutamente ratione temporis.6. Inoltre, è opportuno sottolineare come il Tribunale, nell’infliggere unacondanna per complessivi tre anni e otto mesi di reclusione, oltre alla penapecuniaria, avesse correttamente disposto anche l’interdizione dai pubblici ufficiper la durata di cinque anni.Ai sensi dell’art. 29, primo comma, cod. pen., tale pena accessoria consegue«alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni». Il nuovotrattamento sanzionatorio, già nella rideterminazione operata nella sentenzaimpugnata, era inferiore a tale limite. La conferma della pena accessoriacostituisce, pertanto, “pena illegale”.La doglianza sul punto resta assorbita dall’annullamento con rinvio per lanuova determinazione del trattamento sanzionatorio, ma il giudice del rinvioterrà conto delle considerazioni che precedono.7. Infine, deve considerarsi assorbito, nei medesimi termini, anche l’ultimoprofilo di censura, in tema di sospensione condizionale (astrattamenteconcedibile, posto che le uniche condanne emergenti dal casellario giudiziario, alnetto di quelle relative a reati depenalizzati, non hanno per oggetto penedetentive). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di appropriazioneindebita nonché i reati di indebito utilizzo dagli strumenti di pagamento,commessi fino al 2 agosto 2017, sono estinti per prescrizione.Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per la determinazionedel trattamento sanzionatorio.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]