CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 00215/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez.3333/2025 CC - 21/11/2025 R.G.N. 25918/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 215/2026 Roma, lì, 05/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 giugno 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'applicazione della legge più mite, tra quelle succedutesi tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, concernenti la possibilità per gli imputati di un reato punito con l'ergastolo di accedere al rito abbreviato, così ottenendo la riduzione di tale pena a quella di trenta anni di reclusione. Secondo il giudice l'istante, condannato all'ergastolo con isolamento diurno con sentenza divenuta irrevocabile in data 16 novembre 2000, presentò la richiesta di rito abbreviato all'udienza preliminare svoltasi il 24/02/1994, ma l'istanza non venne accolta stante il mancato consenso del pubblico ministero, all'epoca necessario; l'istante sostiene di avere riproposto la richiesta nel corso del giudizio di appello, conclusosi in data 25 gennaio 1999 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999, la c.d. legge Carotti, che reintrodusse l'ammissibilità di procedere con il rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, ma il giudice afferma che di tale rinnovazione della richiesta non vi è prova in atti. La richiesta, peraltro, venne sicuramente proposta durante il giudizio presso la Corte di cassazione, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo l'entrata in vigore della legge Carotti. Il giudice ha rilevato, pertanto, che l'istanza di procedere con il rito abbreviato è stata formulata solo nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, ove tale proposizione non era consentita dall'art. 4-ter d.l. 82/2000, in vigore dal 09/04/2000. Il giudice ha escluso che la mancata previsione della proponibilità dell'istanza nel giudizio di legittimità contrasti con le norme costituzionali, avendo la Corte costituzionale già più volte escluso ogni violazione, in particolare con le ordinanze e sentenze n. 99/2001, n. 222/2002, n. 147/2021, n. 235/2013, n. 100/2015. Anche la sentenza Corte Cost. n. 210/2013, successiva alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola c/Italia, limita i casi di proponibilità delle questioni di legittimità, da parte del giudice dell'esecuzione, ai casi identici a quelli decisi con tale pronuncia, mentre il caso del [OSCURATO:PERSONA] è del tutto diverso, processualmente, dal caso Scoppola, in quanto egli non è stato mai ammesso al rito abbreviato, in base alle normative vigenti nel corso delle varie fasi processuali; tale pronuncia ha anche sottolineato che l'omessa ammissione al rito alternativo a causa della mancanza del consenso del pubblico ministero, requisito in seguito eliminato, non è stata ritenuta, dalla Corte EDU, in contrasto con gli artt. 6 e 7 CEDU, nel caso Morabito c/Italia, perché l'imputato non ha mai acquisito il diritto ad essere giudicato con il rito abbreviato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. L'ordinanza omette di valutare che il ricorrente ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato in più occasioni: la prima in data 24/02/1994, prima dell'udienza preliminare, la seconda nel giudizio di appello, respinta perché imputato per un reato punibile con l'ergastolo, la terza in data 25/02/2000 davanti alla Corte di cassazione, dopo l'entrata in vigore della legge n. 479/1999 che consentiva il rito abbreviato anche nei giudizi relativi a reati punibili con l'ergastolo, e alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. La Corte di cassazione rimise alle Sezioni Unite la questione della applicabilità del rito nel giudizio di legittimità, applicabilità che venne però negata, tanto che la Corte, il 16/11/2000, rigettò la richiesta, sul presupposto della inapplicabilità del rito in tale fase processuale. La questione da risolvere non consiste nell'ammissibilità della richiesta di rito abbreviato nel giudizio di legittimità, essendo sicuramente da escludere l'ammissibilità del rito in tale fase processuale, ma nell'attribuire natura sostanziale o processuale alla legge n. 479/1999, essendo evidente che, se le si attribuisce natura sostanziale, essa deve essere applicata retroattivamente, dato il suo contenuto più favorevole. L'ordinanza elude tale questione, ed ha respinto l'incidente di esecuzione applicando l'art. 4-ter del d.l. n. 82/2000, entrato in vigore solo il 09/04/2000 e quindi dopo la nuova richiesta di applicazione del rito abbreviato. Tale norma, però, ha natura sostanziale e quindi non è applicabile retroattivamente, perché esclude per il ricorrente la proponibilità della richiesta, resa possibile, invece, dalla legge n. 479/1999. Il giudice dell'esecuzione erra anche nel respingere la richiesta per il fatto che il ricorrente non è stato mai ammesso al rito abbreviato: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 210/2013, successiva alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola c/Italia, ha affermato che hanno natura sostanziale tutte le norme che, incidendo sulla qualità e quantità della pena, modificano il grado di privazione della libertà personale. L'art. 442 cod. proc. pen., pertanto, ha natura sostanziale, stante la sua diretta influenza sul quantum della pena in caso di condanna. Ne consegue che anche la norma transitoria introdotta dall'art. 4-ter del d.l. n. 82/2000 non può essere applicata retroattivamente, in quanto più sfavorevole, alla richiesta di abbreviato formulata dal ricorrente prima della sua entrata in vigore: a tale richiesta deve applicarsi solo il disposto della legge n. 479/1999, che rendeva legittima l'applicazione del rito abbreviato anche nei giudizi relativi a reati puniti con l'ergastolo. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la totale mancanza di motivazione in relazione ai precedenti giurisprudenziali citati nell'istanza. Egli, al fine di dimostrare la fondatezza della propria richiesta, ha indicato e allegato molte decisioni di merito che hanno riconosciuto il diritto del condannato ad ottenere, in sede esecutiva, la riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. con sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, ma l'ordinanza non si confronta con esse e ne omette del tutto l'esame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto meramente ripetitivo di ricorsi già decisi e rigettati da questa Corte, nonché fondato sui medesimi argomenti, che sono manifestamente infondati, e su affermazioni in contrasto con interpretazioni normative e principi giurisprudenziali consolidati. 1.1. La questione sollevata, infatti, è stata già decisa, e ritenuta infondata, da questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 30355 del 17/01/2017, con la quale si è stabilito che il presupposto secondo cui la legge n. 479/1999 avrebbe, nel suo complesso, un carattere sostanziale, non è condivisibile, in quanto trattasi di «norma processuale tesa ad ampliare la possibilità di definizione alternativa del giudizio penale attraverso l'adozione del rito abbreviato», la cui applicazione è sottoposta, pertanto, al principio tempus regit actum. Sempre con detta sentenza si è stabilito come l'ampliamento dell'accesso al rito alternativo «non sia compatibile, ontologicamente, con la fase di legittimità», fase durante la quale il ricorrente aveva chiesto l'applicazione del rito abbreviato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999; è appena il caso di ricordare che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 235/2013, ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa all'impossibilità di chiedere l'ammissione al rito alternativo nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, attribuendo esplicitamente natura processuale alla norma di cui all'art. 4-ter d.l. n. 82/2000, ed ha rilevato che, nel caso di un condannato mai ammesso al rito abbreviato, la pronuncia di riferimento della Corte EDU non è quella emessa nel caso Scoppola c/Italia, ma quella del caso Morabito c/Italia, che ha escluso violazioni della normativa convenzionale per il divieto di applicazione della riduzione di pena al condannato che non sia stato mai ammesso al rito premiale, non avendo egli maturato alcuna aspettativa di un trattamento più favorevole. E' stato perciò correttamente ribadito, nella predetta sentenza n. 30355/2017, che per consentire la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, anche in fase esecutiva, a seguito della decisione della Corte EDU nel caso Scoppola c/Italia, «è necessario che il soggetto sia stato ammesso al rito abbreviato», condizione mai verificatasi in favore del ricorrente. Infine si è precisato che gli approdi giurisprudenziali successivi a tale decisione, persino sovranazionali, «non offrono alcuna conferma all'ipotesi, sostenuta dal ricorrente, di un “diritto” ad ottenere l'applicazione della norma sopravvenuta in assenza di effettiva celebrazione del giudizio abbreviato dopo il 2 gennaio 2000 (e prima del 24 novembre dello stesso anno) ed in presenza della mera “istanza di accesso al rito” respinta, all'epoca, per motivi processuali durante il giudizio di cognizione». 1.2. La sentenza Sez. 1, n. 38271 del 01/03/2023, poi, ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso con cui il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva nuovamente il suo diritto all'applicazione della legge più favorevole tra quelle succedutesi tra il 02 gennaio e il 24 novembre 2000, stante la natura sostanziale dell'art. 30 della legge n. 479/1999. In quella pronuncia questa Corte ha affermato che, sul tema della conversione della pena dell'ergastolo in quella di trenta anni di reclusione in forza dell'ammissione dell'imputato al rito abbreviato, la giurisprudenza interna, costituzionale e di legittimità, «è giunta a conclusioni definitive», secondo le quali l'applicazione della pronuncia della Corte EDU nel caso Scoppola c/Italia richiede necessariamente che l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato, mentre «è legittimo il diniego di riconoscimento della diminuente nei confronti del condannato mai ammesso al rito abbreviato … per aver presentato istanze ritualmente dichiarate inammissibili, ed in particolare in quanto presentate prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Carotti». La conclusione, conforme a quella della sentenza n. 30355/2017, sopra citata, è stata, quindi, che «nella specie non viene in rilievo il principio della retroattività o della ultrattività della lex mitior, difettandone i relativi presupposti operativi, dal momento che non si pone alcun problema di successione di leggi penali sostanziali nel tempo, bensì una questione di successione di leggi processuali di accesso al rito abbreviato, come tale regolata dal principio tempus regit actum». 1.3. E' evidente, quindi, che il ricorso proposto ripete le medesime doglianze già avanzate davanti a questa Corte in precedenti procedimenti promossi dal medesimo condannato. Deve applicarsi, pertanto, il principio dettato da Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650, secondo cui «In tema di esecuzione, è rilevabile anche di ufficio dalla Corte di cassazione la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l'abbia rigettata nel merito invece di dichiararla inammissibile. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, omettendo erroneamente di rilevare la preclusione processuale, aveva rigettato nel merito una richiesta di applicazione dell'indulto meramente reiterativa di precedente istanza già respinta con ordinanza avverso la quale il condannato aveva proposto analogo ricorso in cassazione)». Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2. Il ricorso, peraltro, appare manifestamente infondato, in entrambi i suoi motivi, perché contiene affermazioni in palese contrasto con i principi giurisprudenziali consolidati, già esposti nelle sentenze di questa Corte sopra richiamate. 2.1. L'affermazione che la legge n. 479/1999 abbia natura sostanziale e non processuale si scontra con il consolidato e sempre ribadito principio, secondo cui «In materia di giudizio abbreviato, può riconoscersi carattere sostanziale alla relativa disciplina soltanto nella parte in cui questa prevede e determina la riduzione di pena accordata per il rito speciale, mentre ha natura processuale - ed è soggetta quindi al principio tempus regit actum - la parte riguardante i presupposti per l'applicabilità del medesimo rito. Deve pertanto escludersi, in applicazione di detto principio, che la sopravvenuta modifica legislativa con la quale è stata resa possibile l'applicazione del giudizio abbreviato anche nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo possa essere dedotta in sede di legittimità come valido motivo di annullamento della sentenza di condanna pronunciata per taluno di detti reati all'esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie per il mancato accoglimento - in base alla normativa all'epoca vigente, della richiesta del rito speciale» (Sez. 1, n. 2879 del 13/01/2000, Rv. 215420; in termini analoghi, tra le molte, Sez. 5, n. 10096 del 14/06/2000, Rv. 217526; Sez. 1, n. 8083 del 06/06/2000, Rv. 216615; Sez.1, n. 8089 del 13/06/2000, Rv. 216620; Sez. 2, n. 39032 del 03/06/2014, Rv. 260504). La sentenza n. 210/2013 della Corte costituzionale non ha imposto una diversa interpretazione della norma, perché ha stabilito la natura sostanziale solo delle norme che incidono direttamente sulla pena, non delle norme che incidono sul regime processuale, e ha stabilito la necessità di adeguamento al principio stabilito dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola c/Italia solo in relazione alla legge penale più favorevole applicabile all'epoca al condannato, applicabilità che consegue, come detto, alla effettiva ammissione dell'imputato al rito abbreviato. E' manifestamente infondata, perciò, anche l'affermazione della irrilevanza dell'essere stato il ricorrente ammesso o meno al rito abbreviato, essendo l'avvenuta ammissione da parte del giudice di merito, al contrario, indispensabile per ritenere sussistente il suo diritto alla riduzione della pena: anche la sentenza Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649, ha affermato la sostituibilità della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione solo nel caso di un condannato che aveva ottenuto l'ammissione al rito abbreviato nel corso del giudizio di appello. 2.2. Analoga natura processuale, e non sostanziale, deve attribuirsi all'art. 4-ter del d.l. n. 82/2000, che peraltro non aveva un contenuto sfavorevole, dal momento che estendeva alla fase di appello la possibilità di ammissione al rito abbreviato, anche per il condannato all'ergastolo: tale natura, infatti, è stata incidentalmente affermata dalla Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 235/2013, come già ricordato al paragrafo precedente. Tale norma, peraltro, non era applicabile al ricorrente perché il suo processo, nel momento di entrata in vigore della legge n. 479/1999, era pendente davanti al giudice di legittimità e non più davanti al giudice di merito, e in tale fase la richiesta di ammissione al rito abbreviato non poteva più essere accolta, come riconosciuto dal ricorrente stesso. 2.3. Il secondo motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito non è tenuto a conformarsi alle decisioni di altri giudici di merito, e tanto meno è tenuto a motivare le ragioni del suo discostarsi dalle loro argomentazioni. L'omessa valutazione delle ordinanze allegate dal ricorrente non costituisce, pertanto, un vizio di motivazione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]