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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49904/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Nadir ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Foggia, con riconoscimento del vincolo della continuazione e rideterminazione della pena, di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 337, cod. pen.; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta congrua, oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, in base ai quali il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (sez.3, n. 47660 del 9/10/2014, Aiman, Rv. 261160-01; sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ele [OSCURATO:PERSONA], F Di\ TA, ';'CA1)1\9CS I 1:T- -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Nadir ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Foggia, con riconoscimento del vincolo della continuazione e rideterminazione della pena, di condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 337, cod. pen.; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta congrua, oltre che coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, in base ai quali il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (sez.3, n. 47660 del 9/10/2014, Aiman, Rv. 261160-01; sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],ele [OSCURATO:PERSONA], F Di\ TA, ';'CA1)1\9CS I 1:T- -
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