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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 19437/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12341/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI FIORILLO che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1156/2018depositata il 16/04/2018 , R.G. n. 4907/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 30712 del 2002, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

1.1. Respinto il gravame proposto avverso tale sentenza ed esperito ricorso per cassazione da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la decisione è stata cassata in sede di legittimità limitatamente alle censure riguardanti i due primi contratti, confermando la nullità del termine apposto al terzo.

La Corte d’appello di Roma, in sede di riassunzione del giudizio, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale, ha dichiarato la nullità del termine apposto al terzo contratto, reputando instaurato un unico rapporto di lavoro da quella data.

1.2. Proposto nuovo ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., questa Corte ha cassato la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione del risarcimento del danno, in ragione dello jus superveniens ex lege 183/2010.

Riassunta nuovamente la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, quest’ultima, rilevato come oggetto del giudizio fosse esclusivamente la determinazione del risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, in considerazione del passaggio in giudicato della statuizione inerente alla nullità del termine apposto al terzo contratto, ha concluso determinando detta indennità nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 55.677,85 quale importo corrisposto al lavoratore in esecuzione della sentenza caducata, al lordo delle ritenute d’imposta -ma al netto delle ritenute INPS - oltre interessi legali e spese.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

3. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale tenuto conto che la società aveva ammesso di non aver corrisposto al lavoratore l’intera somma poi richiesta in restituzione nelle conclusioni, ma solo l’importo netto di euro 45.679,99.

2. Con il second o motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ., per non essere stata disposta la restituzione di quanto effettivamente pagato.

3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 1, lett. d bisTUIR sotto il profilo dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

4. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Secondo quanto affermato da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 31767 del 2018) l'onere della richiesta di restituzione delle ritenute fiscali è egualmente a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Invero, in sede di legittimità, (Cass. n. 16105/2015; Cass. n. 14911/2015 e Cass. 5653/2014), con un condiviso principio, è stato affermato che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd.

"sostituto di imposta") sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.

"sostituito").

Deve, d’altro canto, ribadirsi il principio, statuito in sede di legittimità (cfr. Cass. 2.2.2012 n. 1464; Cass. n 31767 del 2018 cit.) cui si intende dare seguito, in virtù del quale il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini anche Consiglio di Stato Sez. 6 2.3.2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego).

Nel caso in esame, è pacifico che sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali ed assistenziali non siano stati versati direttamente al Colaiacovo, talchè la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterli nei confronti del lavoratore perché appunto da questi non percepiti.

Va, quindi, ribadito anche in questa sede l'evidente principio, peraltro più aderente alla peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non può ripetere dall'accipiens, in ogni caso, più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. n. 21385\18 n. 1464\12 e n. 23093\14, a mente delle quali nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti, tuttavia, di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di chiedere la restituzione di somme al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in questi termini, Cass. n. 21385\18 cit.).

Ed invero, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è evidente che il solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell'ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti. 5.Alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il primo motivo di ricorso, gli altri devono reputarsi assorbiti.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, alla luce del carattere incontestato della somma effettivamente ricevuta dal ricorrente all’esito della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma (n. 30712 del 2002), il ricorrente va condannato a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 45.679,99 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo, secondo quanto già statuito dalla Corte d’appello.

Restano ferme le ulteriori statuizioni della Corte territoriale in particolar modo circa la doverosa corresponsione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, nonché le spese relative al giudizio di merito. 5.Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato ai fini del valore della lite l’importo contestato, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, ferme le spese relative al grado d’appello.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’39 art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 45.679,99 oltre interessi dal pagamento al soddisfo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12341/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocatoLUIGI FIORILLO che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1156/2018depositata il 16/04/2018 , R.G. n. 4907/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 30712 del 2002, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 1.1. Respinto il gravame proposto avverso tale sentenza ed esperito ricorso per cassazione da partedi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la decisione è stata cassata in sede di legittimità limitatamente alle censure riguardanti i due primi contratti, confermando la nullità del termine apposto al terzo. La Corte d’appello di Roma, in sede di riassunzione del giudizio, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale, ha dichiarato la nullità del termine apposto al terzo contratto, reputando instaurato un unico rapporto di lavoro da quella data. 1.2. Proposto nuovo ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., questa Corte ha cassato la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione del risarcimento del danno, in ragione dello jus superveniens ex lege 183/2010. Riassunta nuovamente la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, quest’ultima, rilevato come oggetto del giudizio fosse esclusivamente la determinazione del risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, in considerazione del passaggio in giudicato della statuizione inerente alla nullità del termine apposto al terzo contratto, ha concluso determinando detta indennità nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita e condannando [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della somma di euro 55.677,85 quale importo corrisposto al lavoratore in esecuzione della sentenza caducata, al lordo delle ritenute d’imposta -ma al netto delle ritenute INPS - oltre interessi legali e spese. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. 3. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la nullità della sentenza sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per non aver la Corte territoriale tenuto conto che la società aveva ammesso di non aver corrisposto al lavoratore l’intera somma poi richiesta in restituzione nelle conclusioni, ma solo l’importo netto di euro 45.679,99. 2. Con il second o motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art.2033 cod. civ., per non essere stata disposta la restituzione di quanto effettivamente pagato. 3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 1, lett. d bisTUIR sotto il profilo dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. 4. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Secondo quanto affermato da questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 31767 del 2018) l'onere della richiesta di restituzione delle ritenute fiscali è egualmente a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro. Invero, in sede di legittimità, (Cass. n. 16105/2015; Cass. n. 14911/2015 e Cass. 5653/2014), con un condiviso principio, è stato affermato che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973, sono legittimati a richiedere alla Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto di imposta") sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito"). Deve, d’altro canto, ribadirsi il principio, statuito in sede di legittimità (cfr. Cass. 2.2.2012 n. 1464; Cass. n 31767 del 2018 cit.) cui si intende dare seguito, in virtù del quale il datore di lavoro non può pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali, allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini anche Consiglio di Stato Sez. 6 2.3.2009 n. 1164 con riguardo al rapporto di pubblico impiego). Nel caso in esame, è pacifico che sia le ritenute fiscali che i contributi previdenziali ed assistenziali non siano stati versati direttamente al Colaiacovo, talchè la società, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterli nei confronti del lavoratore perché appunto da questi non percepiti. Va, quindi, ribadito anche in questa sede l'evidente principio, peraltro più aderente alla peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, per cui il solvens non può ripetere dall'accipiens, in ogni caso, più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, affermato, tra le altre, da Cass. n. 21385\18 n. 1464\12 e n. 23093\14, a mente delle quali nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti, tuttavia, di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di chiedere la restituzione di somme al lordo delle ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in questi termini, Cass. n. 21385\18 cit.). Ed invero, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, è evidente che il solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell'ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti. 5.Alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il primo motivo di ricorso, gli altri devono reputarsi assorbiti. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, alla luce del carattere incontestato della somma effettivamente ricevuta dal ricorrente all’esito della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma (n. 30712 del 2002), il ricorrente va condannato a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 45.679,99 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo, secondo quanto già statuito dalla Corte d’appello. Restano ferme le ulteriori statuizioni della Corte territoriale in particolar modo circa la doverosa corresponsione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] di sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010, nonché le spese relative al giudizio di merito. 5.Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato ai fini del valore della lite l’importo contestato, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, ferme le spese relative al grado d’appello. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’39 art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 45.679,99 oltre interessi dal pagamento al soddisfo. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legg
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