CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Floresta 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Floresta avverso la sentenza del 27/01/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ad entrambi gli imputati per quel che attiene all'imputazione sub A) e il rigetto del ricorso del Mazzeo per l'imputazione sub B), con la rideterminazione della pena finale in quella di anni uno e mesi otto di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni ivi contenute; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2020 la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente Sindaco e responsabile dell'area amministrativa e contabile del Comune di Floresta) per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 314 cod. pen., ha accolto l'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina, dichiarando i predetti imputati responsabili dei reati loro ascritti e condannandoli, per l'effetto, alle pene di anni uno e mesi otto di reclusione (il Marzullo) e di anni uno e mesi dieci di reclusione (il Mazzeo), oltre alle correlate sanzioni interdittive dai pubblici uffici, previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dell'appropriazione di somme di denaro corrispondenti al mancato versamento delle quote di partecipazione di alcune persone a gite organizzate dal Comune in Umbria e sulla costiera amalfitana: per il Marzullo (capo sub A), con riferimento alle quote dovute da tre partecipanti indicati, contrariamente al vero, quali beneficiari di posti gratuiti concessi dall'agenza di viaggi, e per il Mazzeo [capi sub A) e sub BEI anche in relazione alle quote dovute da tre partecipanti ad un viaggio organizzato sulla costiera amalfitana, in quanto privi dei requisiti (ISEE) per l'accesso agevolato degli anziani ai servizi sociali. 2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Mazzeo, deducendo, con il primo motivo, l'inosservanza della legge penale sotto il profilo della mancanza dell'elemento oggettivo del reato di peculato, atteso che da una nota di sollecito del 27 ottobre 2010 si evinceva che l'imputato, pur avendo consentito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di partire in viaggio verso la costiera amalfitana senza pagare il relativo prezzo di euro 360,00 pro capite, si era prontamente attivato al fine di recuperare le somme anticipate dal Comune per la quota di partecipazione. Si assume, al riguardo, che il Comune aveva dovuto far fronte agli accordi presi con l'agenzia di viaggio, versando nei termini concordati le somme di partecipazione ed anticipando anche quelle non versate, salvo attivarsi poi nei confronti degli inadempienti, in modo da evitare che l'ente si mostrasse a sua volta inadempiente verso l'agenzia cui si era affidato per l'organizzazione. Anche in relazione ad altro viaggio organizzato in Umbria deve escludersi qualsiasi condotta appropriativa, atteso che le due gratuità concesse dall'agenzia di viaggio dovevano esser tenute distinte dagli omaggi riservati agli accompagnatori e potevano essere discrezionalmente assegnate dal Comune ad un qualsiasi destinatario. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce analoga censura con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di peculato, atteso che l'imputato si è limitato ad anticipare il denaro pubblico per evitare l'inadempimento del Comune rispetto agli accordi presi con l'agenzia di viaggio. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si deducono vizi della motivazione riguardo alla condotta di peculato di cui alla lett. b) dell'imputazione, per non avere la Corte d'appello preso in considerazione il contenuto della richiamata nota di sollecito ai fini del versamento della somma dovuta per la partecipazione al viaggio in costiera amalfitana, né il fatto che alcuna prova è emersa dall'istruttoria dibattimentale per contraddire l'attività posta in essere dal ricorrente per il recupero delle somme anticipate dal Comune. 3. Nell'interesse del Marzullo ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione sia riguardo alla mancata assoluzione per l'inoffensività della condotta contestata, sia per il difetto di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avuto riguardo, da un lato, alla formulazione letterale dell'imputazione (ove si fa riferimento ad una condotta appropriativa della somma di euro 867,00, corrispondente a tre quote di partecipazione ad una gita in Umbria che egli avrebbe destinato a tre persone i cui nominativi venivano indicati al responsabile del servizio finanziario, [OSCURATO:PERSONA], come beneficiari di tre posti gratuiti concessi dalla agenzia organizzatrice del viaggio), dall'altro lato al fatto che egli non si è appropriato di alcuna somma nella disponibilità del Comune (ma, semmai, delle due gratuità concesse dall'agenzia) e che alcuna indicazione in merito ha dato al Mazzeo. Dall'istruttoria dibattimentale è infatti emerso che due delle su indicate persone hanno beneficiato dei due posti gratuiti messi a disposizione dall'agenzia di viaggi e che la terza, invece, avrebbe dovuto pagare la relativa quota di euro 298,00, poiché non si era raggiunto il numero di cinquanta partecipanti paganti, sicché di alcuna condotta appropriativa poteva correttamente ritenersi responsabile il ricorrente. Nel ribaltare la decisione assolutoria emessa in primo grado, la Corte distrettuale ha richiamato il medesimo compendio probatorio, dandone una diversa, ma errata, interpretazione sull'assunto che il predetto imputato avrebbe fatto malgoverno di due viaggi gratuitamente concessi dall'agenzia organizzatrice: egli, infatti, ha disposto non di somme di denaro o di beni della pubblica amministrazione, ma di due posti gratuiti individuati nell'elenco dei partecipanti, in assenza di qualsiasi pregiudizio dell'integrità patrimoniale e della funzionalità dell'ufficio. Né la Corte ha valorizzato, peraltro, la testimonianza della rappresentante legale della società organizzatrice, che ha confermato la tesi della gratuità dei due posti offerti, indipendentemente dall'indicazione dei relativi beneficiari. 4. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ad entrambi gli imputati per quel che attiene all'imputazione sub A) e il rigetto del ricorso del Mazzeo per l'imputazione sub B), con la rideterminazione della pena finale in quella di anni uno e mesi otto di reclusione, ferme restando le ulteriori statuizioni ivi contenute. 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 febbraio 2022 il difensore del Mazzeo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni replicando alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale ed insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito indicate. 2. Dalle emergenze probatorie vagliate dai Giudici di merito risulta che ad entrambi i viaggi organizzati dal Comune, con il correlato impegno preventivo di spesa, hanno partecipato, a vario titolo, persone anziane esenti dal pagamento, accompagnatori con diritto alla partecipazione gratuita, persone (anch'esse non paganti) cui erano state attribuite le gratuità concesse dall'agenzia di viaggio e persone che avrebbero dovuto invece pagare la quota per intero. Relativamente al viaggio organizzato in Umbria, due dei partecipanti hanno beneficiato delle gratuità elargite dall'agenzia di viaggi, mentre un terzo partecipante avrebbe dovuto corrispondere la somma dovuta con un versamento da effettuare tramite bollettino postale. Relativamente al viaggio organizzato sulla costiera amalfitana - per il quale non erano state invece elargite gratuità dall'agenzia accordatasi con il Comune - uno dei partecipanti risultava aver provveduto al versamento dell'intera quota, mentre altri due partecipanti non avevano ancora effettuato il previsto pagamento, nonostante una lettera di sollecito in tal senso inviata dal Mazzeo per il recupero di quanto dovuto.Con riferimento alle somme di denaro sostanzialmente anticipate dal Comune per adempiere entro il termine pattuito agli obblighi assunti con le due agenzie di viaggio, ma dall'ente pubblico non ancora percepite poiché taluni dei partecipanti, pur correttamente indicati, nel relativo prospetto contabile, come soggetti che avrebbero dovuto corrispondere l'intera quota, non vi avevano ancora provveduto, alcuna condotta appropriativa di pubblico denaro può configurarsi a carico degli imputati a fronte di un comportamento obiettivamente inadempiente da parte dei soggetti obbligati. Eventuali condotte distrattive orientate ad agevolare la percezione dell'altrui illecito profitto avrebbero dovuto essere correttamente individuate e contestate secondo lo schema tipico dell'abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen., tenendo conto della linea discretiva tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, Perricone, Rv. 279677), secondo cui l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo la correlativa formula in dispositivo indicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 15