CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. co ., I. fall. e ha confermato, nel resto, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili, nella rispettiva qualità di amministratrice di diritto e di amministratore di fatto della LO.AR .[OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita in data 18/11/2010), dei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo, la difesa eccepisce violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al 179 cod. proc. pen., per nullità del decreto di citazione (recte: della notifica del decreto di citazione) per l'udienza del giorno 8 novembre 2019 dinanzi alla Corte d'appello. A tal proposito, la difesa segnala che gli odierni ricorrenti erano stati citati per la detta udienza presso il difensore da loro indicato come domiciliatario: quest'ultimo, tuttavia, «dopo l'elezione di domicilio e nomina del difensore da parte degli imputati nel verbale di identificazione redatto in data 2.9.14 dalla P.G. della GdF (v. allegati la e lb), venuto a conoscenza dell'incarico difensivo, immediatamente aveva comunicato al PM procedente, in data 22.9.14, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 157 co.8 bis del codice di rito, di non accettare la notifica (v. all. 2 e 2a)». Rileva quindi la difesa come l'elezione di domicilio senza l'assenso del difensore, benché valida a produrre effetti ai sensi dell'art. 161, comma 4, del codice di rito, non sia idonea determinare gli effetti della vocatio in ius. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al 179 cod. proc. pen., in relazione al decreto presidenziale con il quale l'udienza del 14 aprile 2020 era stata rinviata fuori udienza al 20 ottobre 2020, senza che gli imputati ricevessero una personale notifica, invece destinata al solo difensore "in proprio". 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, sia con riguardo alle questioni poste in tema di responsabilità della Arena, mera testa di paglia, per quanto emerso dall'istruttoria, sia quanto alla stessa dimostrazione delle distrazioni, sia, infine, quanto alla mancanza di attivo. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta n/3 documentale, ribadendo, per un verso, la estraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'amministrazione della società e, per altro verso, contestando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie incriminatrice. 3. Si dà atto che la difesa ha allegato al ricorso note difensive, in cui si sottolineano errori in cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale sarebbe incorso nel redigere la propria requisitoria e le conclusioni scritte. 4. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto. Considerato in diritto 1. Va premesso che l'osservazione della difesa di cui al punto 4 del «ritenuto in fatto» non riveste alcun rilievo nel presente processo, posto che il Sostituto P.G. è incorso in mero errore materiale nell'indicazione del reato, della pena e del giudice di primo grado, articolando correttamente la requisitoria rispetto ai quattro motivi di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito reiteratamente che non sussiste alcun vizio della sentenza (né alcun interesse all'impugnazione) ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivate, siano esattamente risolte (Sez. U., n. 29451 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Pertanto, sono del tutto inconferenti i rilievi dedicati al termine dell'esposizione del primo motivo di ricorso alla ritenuta grafica illeggibilità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione de qua emessa dalla Corte d'appello. Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le notificazioni all'imputato non detenuto, eseguite mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sono valide anche ove il difensore, nell'atto di nomina, abbia dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto le discipline di notifica rispettivamente previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si sovrappongono, presupponendo, la prima, l'elezione di domicilio, in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, D'Ambrosio, Rv. 280006 — 01). Del pari privo di qualunque fondamento è l'accenno generico alla violazione dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., alla luce delle conclusioni di Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 e da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 — 01.Quest'ultima decisione ha ricordato che l'art. 420-bis cod. proc. pen., al comma 1, prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al comma 2, prevede il caso in cui si procede in assenza pur se non vi sia stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato. In quest'ultimo caso, il giudice procede in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. In tale contesto, le Sezioni Unite, valorizzando la finalità dell'intervento normativo operato con la I. n. 67 del 2014, hanno chiarito che gli indici di conoscenza sopra ricordati creano una mera presunzione relativa che deve necessariamente essere verificata in termini di effettività, ossia di concreta idoneità a fondare la conclusione della conoscenza del processo. Con riguardo all'indice rappresentato dalla nomina del difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno aggiunto che essa, per essere apprezzata in termini di effettività e di regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata. In altri termini, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile facilitazione del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell'imputato; tuttavia, per quanto detto, devono ricorrere indici che dimostrino l'effettività degli indici di conoscenza. E, nel caso di specie, a fronte del carattere fiduciario della nomina, non si registrano deduzioni puntuali idonee a dimostrare la mancata accettazione della nomina o altri indici tali da incrinare la presunzione di conoscenza correlata al carattere fiduciario dell'incarico e dall'elezione di domicilio intervenuta. 3. Il secondo motivo è infondato. I commi 13 e 14 dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, dispongono rispettivamente: a) che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dello stesso art. 83 (come appunto nel caso di specie, il rinvio avendo riguardato un processo penale per il quale operava la sospensione ex lege, ai sensi dei commi 1 e 3 del medesimo art. 83), sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia; b) le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. In altri termini, la disciplina eccezionale derogatoria giustificata dall'emergenza pandemica Covid-19, che estende all'imputato la disciplina di cui all'art. 16, comma 4 d.l. 179/2012, conv. con mod. nella I. 221/2011, comporta un'evidente semplificazione degli adempimenti, rivolta a ridurre tutte le attività processuali, non solo di giudici e avvocati, ma anche del personale amministrativo che deve assicurare materialmente le attività necessarie per la celebrazione del processo. Il legislatore ha quindi operato un bilanciamento degli interessi in gioco - da un lato, le garanzie della piena difesa dell'imputato e delle parti private, dall'altro, quello alla salute di tutti coloro che partecipano o assicurano la celebrazione del giudizio - compiendo una scelta che limita gli adempimenti al solo invio della comunicazione o della notificazione, a mezzo di posta elettronica certificata, al difensore, anziché anche all'imputato, allorquando si tratti, come nella specie, di difensore di fiducia. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, va osservato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (v., ad es., Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Da tale premessa, deriva che sono fuori fuoco le questioni relative alle ragioni del dissesto, laddove si tratta di prendere atto che, secondo la razionale ricostruzione dei giudici di merito, i beni consegnati dai fornitori non erano stati reperiti, al pari del corrispettivo ricavato da un'eventuale alienazione. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). In tale contesto, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può ben essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). A nulla rileva, pertanto, il rilievo difensivo secondo cui «il fallimento presentava un attivo di euro 34.221, risultante da un atto contenente elenco di clienti con situazione debitoria (al 31.12.2010) a vantaggio dell'impresa dei due coniugi», dal momento che nulla è detto a proposito dell'esigibilità di quei crediti. In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. I ricorrenti, assertivamente, ripropongono prospettazioni difensive che, nella sostanza, si traducono nella pretesa alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ciò vale anche per il reiterato riferimento al ruolo meramente formale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che, al contrario, secondo il razionale apprezzamento dei giudici di merito, ha cooperato con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'impresa, come da lei stessa ammesso. 5. Inammissibile è anche il quarto motivo per assenza di specificità. Ribadito quanto sopra osservato a proposito dell'accertamento del diretto coinvolgimento della Arena nello svolgimento dell'attività di impresa, si rileva, ancora una volta, che solo assertivamente i ricorrenti cercano di superare le argomentate conclusioni della Corte territoriale in relazione alla incompletezza e parzialità delle scritture fornite e alla conseguente loro inidoneità a ricostruire il movimento degli affari e il patrimonio della fallita. 6. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren