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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30575/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava - pur essendovi obbligato - la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, da presentarsi entro il 29 dicembre 2014, evadendo un'imposta pari a euro 207.962,71, superiore al valore soglia di euro 50.000.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali per mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art.495 cod.proc.pen., avendo fatto richiesta nei motivi di appello di rinnovazione dibattimentale, ex art. 603 cod.proc.pen., finalizzata a consentire l'acquisizione di prove documentali decisive ai fini del giudizio, rinvenute solo dopo il giudizio di primo grado, concernenti la rilevanza fiscale di costi, rimanenze e perdite di esercizio tali da abbattere gli elementi positivi del reddito non dichiarato pari a euro 856.425, e persino escludere ['evasione fiscale (inventario delle rimanenza, dichiarazioni di fine lavori, contratti).

La richiesta veniva rinnovata in sede di discussione orale ex art. 23 bis comma 1 e 4 del D.I. 137/2020, conv. in I. 176/2020, con contestuale deposito della suddetta documentazione.

Sull'istanza la Corte territoriale non pronunciava immediatamente nessun esplicito e formale provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Nella motivazione della sentenza impugnata dichiarava di aver ritenuto i documenti depositati dalla difesa all'udienza di discussione "acquisibili ex art. 603 e utilizzabili ai fini della decisione".

Pertanto la difesa è venuta a conoscenza della utilizzabilità della prova solo con la lettura del dispositivo.

Tale tardiva decisione in ordine all'ammissione dell'istanza di rinnovazione ha pregiudicato però il diritto al contraddittorio, poiché, in sede di discussione, la difesa ben avrebbe avuto la possibilità di argomentare anche sulla base delle prove introdotte mediante la richiesta, valorizzandole e traendo da esse inferenze a fini difensivi.

2.2. Con un secondo motivo di censura si deduce vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale da un lato ha ammesso la documentazione ma dall'altro l'ha valutata come inattendibile, ritenendo così di non attribuire rilevanza fiscale alle rimanenze e ai costi quali componenti negative del reddito, indicatrici di una consistente perdita di esercizio per quell'anno, tale da incidere sulla determinazione delle soglie ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.

2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo specifico di evasione, che la Corte ricava unicamente dalla sussistenza della condotta omissiva e dalla consapevolezza del volume di affare della società, senza fare alcun riferimento alla conoscenza di elementi fattuali negativi rilevanti fiscalmente ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima doglianza in ordine alla lesione del contraddittorio è priva di interesse, non essendo il ricorrente legittimato ad eccepirla.

Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato.

Esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez.

U. 13-12-1995,Timpani, Rv. 203093; Cass. Sez.1, n. 47496 del 17-10-2003).

L'interesse in disamina deve essere concreto e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione del principio del contraddittorio asserendo che la Corte di appello avrebbe direttamente utilizzato, senza adottare un provvedimento esplicito e senza comunicarlo al difensore, la prova documentale per la quale il ricorrente chiedeva la rinnovazione parziale dell'istruttoria.

In proposito, innanzitutto si ricorda il principio secondo cui l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello non implica una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo solo necessario che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio (Cass. Sez.3, n.37879 del 23.06.2015, Rv 28050401).

Peraltro, costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.33748 del 12.07 2005, Mannino, Rv.231676) che l'acquisizione di documenti nel giudizio di appello, a prescindere da un'apposita ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, richiede solo che il documento venga legittimamente acquisto al fascicolo nel contraddittorio tra le parti (Cass., Sez. 5, n.32427 del 23.07.2015 Rv 26884801).

Tanto premesso, va specificato che nel caso di specie la Corte territoriale ha accolto l'istanza di rinnovazione parziale e ha dimostrato di avere vagliato ed ampiamente esaminato la documentazione prodotta in giudizio a supporto del motivo di appello volto a eccepire che non vi era stata sottrazione di imponibile a causa delle ingenti perdite, laddove espressamente confuta quanto sostenuto dalla difesa a pag. 4 della sentenza impugnata, facendo espresso riferimento alla documentazione prodotta ed acquisita in appello.

Il giudice di merito ha quindi dimostrato di avere vagliato concretamente l'efficacia probatoria degli elementi addotti da ricorrente, tuttavia confutando la tesi difensiva, poiché "non è possibile portare in deduzione ulteriori costi asseriti, posto che questi ultimi non derivano da elementi certi e precisi, atteso che i bilanci relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013 non sono stati depositati e che quelli prodotti sono meri bilanci di verifica ad uso interno" e aggiungendo che non vi è prova che tali costi, sostenuti nel 2008, non fossero stati già fiscalmente dedotti precedentemente.

Dunque, la documentazione è stata acquisita, valutata ed attentamente esaminata da Giudice di merito che ha ritenuto di non trarre elementi di prova da essa, fornendo una motivazione sul punto congrua e pertanto non censurabile in sede di legittimità.

Ne segue che il ricorrente non è legittimato ad eccepire la mancata assunzione della prova per carenza di interesse, posto che la documentazione prodotta è stata ammessa, vagliata ed esaminata dal giudice di merito.

Né il ricorrente può lamentare lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio posto che nel verbale dell'udienza di trattazione orale risulta che la difesa ha discusso sulla documentazione in questione, ove si legge che "prende la parola l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale sottolinea che la nuova produzione documentale completa la documentazione difnsiva già in atti".

Il ricorrente ha quindi avuto la possibilità di illustrare la nuova documentazione che, peraltro, egli stesso ha prodotto in giudizio in sua difesa.

2. Il secondo e il terzo motivo si collocano al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito.

Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, a pagina 5 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputato "era a conoscenza del volume d'affari e dell'imposta che ne sarebbe derivata", "avendo concluso le operazioni immobiliari determinanti il reddito imponibile".

Del resto anche il ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma di essere convinto di non dover effettuare alcun pagamento in ragione dell'esistenza di poste di bilancio (rimanenze), da conteggiare nell'anno successivo, circostanza che contrastava con il fine di evadere le imposte.

In altre parole, il ricorrente sottolinea di aver fornito elementi documentali controproducenti per il perseguimento dell'asserito fine di evasione.

Tuttavia il giudice di merito, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che proprio questi elementi fossero infondati e poco attendibili, e in particolare che la prospettazione delle rimanenze come perdite di esercizio non dovesse essere accolta e che "non è possibile portare in deduzione gli ulteriori costi asseriti...".

Pertanto gli elementi di fatto che negherebbero, a contrario, la sussistenza del dolo specifico sono in radice privi di rilevanza anche in punto di elemento soggettivo, in ordine alla finalità evasiva.

Né il ricorrente ha dimostrato di aver perseguito un interesse extraelusivo.

In proposito, si ricorda che "In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022).

In altre parole, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo (Cass. Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020 dep. 29/05/2020; Sez. 3, n. 18936 del 2016).

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e a superare lo scrutinio di legittimità.

Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e , per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207941).

3. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava - pur essendovi obbligato - la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, da presentarsi entro il 29 dicembre 2014, evadendo un'imposta pari a euro 207.962,71, superiore al valore soglia di euro 50.000. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali per mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art.495 cod.proc.pen., avendo fatto richiesta nei motivi di appello di rinnovazione dibattimentale, ex art. 603 cod.proc.pen., finalizzata a consentire l'acquisizione di prove documentali decisive ai fini del giudizio, rinvenute solo dopo il giudizio di primo grado, concernenti la rilevanza fiscale di costi, rimanenze e perdite di esercizio tali da abbattere gli elementi positivi del reddito non dichiarato pari a euro 856.425, e persino escludere ['evasione fiscale (inventario delle rimanenza, dichiarazioni di fine lavori, contratti). La richiesta veniva rinnovata in sede di discussione orale ex art. 23 bis comma 1 e 4 del D.I. 137/2020, conv. in I. 176/2020, con contestuale deposito della suddetta documentazione. Sull'istanza la Corte territoriale non pronunciava immediatamente nessun esplicito e formale provvedimento di accoglimento o di rigetto. Nella motivazione della sentenza impugnata dichiarava di aver ritenuto i documenti depositati dalla difesa all'udienza di discussione "acquisibili ex art. 603 e utilizzabili ai fini della decisione". Pertanto la difesa è venuta a conoscenza della utilizzabilità della prova solo con la lettura del dispositivo. Tale tardiva decisione in ordine all'ammissione dell'istanza di rinnovazione ha pregiudicato però il diritto al contraddittorio, poiché, in sede di discussione, la difesa ben avrebbe avuto la possibilità di argomentare anche sulla base delle prove introdotte mediante la richiesta, valorizzandole e traendo da esse inferenze a fini difensivi. 2.2. Con un secondo motivo di censura si deduce vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale da un lato ha ammesso la documentazione ma dall'altro l'ha valutata come inattendibile, ritenendo così di non attribuire rilevanza fiscale alle rimanenze e ai costi quali componenti negative del reddito, indicatrici di una consistente perdita di esercizio per quell'anno, tale da incidere sulla determinazione delle soglie ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. 2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo specifico di evasione, che la Corte ricava unicamente dalla sussistenza della condotta omissiva e dalla consapevolezza del volume di affare della società, senza fare alcun riferimento alla conoscenza di elementi fattuali negativi rilevanti fiscalmente ai fini della determinazione dell'imposta. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso questa Corte dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza in ordine alla lesione del contraddittorio è priva di interesse, non essendo il ricorrente legittimato ad eccepirla. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U. 13-12-1995,Timpani, Rv. 203093; Cass. Sez.1, n. 47496 del 17-10-2003). L'interesse in disamina deve essere concreto e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorrente ha impropriamente lamentato la violazione del principio del contraddittorio asserendo che la Corte di appello avrebbe direttamente utilizzato, senza adottare un provvedimento esplicito e senza comunicarlo al difensore, la prova documentale per la quale il ricorrente chiedeva la rinnovazione parziale dell'istruttoria. In proposito, innanzitutto si ricorda il principio secondo cui l'acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello non implica una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, essendo solo necessario che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio (Cass. Sez.3, n.37879 del 23.06.2015, Rv 28050401). Peraltro, costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.33748 del 12.07 2005, Mannino, Rv.231676) che l'acquisizione di documenti nel giudizio di appello, a prescindere da un'apposita ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, richiede solo che il documento venga legittimamente acquisto al fascicolo nel contraddittorio tra le parti (Cass., Sez. 5, n.32427 del 23.07.2015 Rv 26884801). Tanto premesso, va specificato che nel caso di specie la Corte territoriale ha accolto l'istanza di rinnovazione parziale e ha dimostrato di avere vagliato ed ampiamente esaminato la documentazione prodotta in giudizio a supporto del motivo di appello volto a eccepire che non vi era stata sottrazione di imponibile a causa delle ingenti perdite, laddove espressamente confuta quanto sostenuto dalla difesa a pag. 4 della sentenza impugnata, facendo espresso riferimento alla documentazione prodotta ed acquisita in appello. Il giudice di merito ha quindi dimostrato di avere vagliato concretamente l'efficacia probatoria degli elementi addotti da ricorrente, tuttavia confutando la tesi difensiva, poiché "non è possibile portare in deduzione ulteriori costi asseriti, posto che questi ultimi non derivano da elementi certi e precisi, atteso che i bilanci relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013 non sono stati depositati e che quelli prodotti sono meri bilanci di verifica ad uso interno" e aggiungendo che non vi è prova che tali costi, sostenuti nel 2008, non fossero stati già fiscalmente dedotti precedentemente. Dunque, la documentazione è stata acquisita, valutata ed attentamente esaminata da Giudice di merito che ha ritenuto di non trarre elementi di prova da essa, fornendo una motivazione sul punto congrua e pertanto non censurabile in sede di legittimità. Ne segue che il ricorrente non è legittimato ad eccepire la mancata assunzione della prova per carenza di interesse, posto che la documentazione prodotta è stata ammessa, vagliata ed esaminata dal giudice di merito. Né il ricorrente può lamentare lesione del diritto alla difesa e al contraddittorio posto che nel verbale dell'udienza di trattazione orale risulta che la difesa ha discusso sulla documentazione in questione, ove si legge che "prende la parola l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale sottolinea che la nuova produzione documentale completa la documentazione difnsiva già in atti". Il ricorrente ha quindi avuto la possibilità di illustrare la nuova documentazione che, peraltro, egli stesso ha prodotto in giudizio in sua difesa. 2. Il secondo e il terzo motivo si collocano al di fuori dell'area della deducibilità nel giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, a pagina 5 del provvedimento impugnato, il giudice a quo ha evidenziato che l'imputato "era a conoscenza del volume d'affari e dell'imposta che ne sarebbe derivata", "avendo concluso le operazioni immobiliari determinanti il reddito imponibile". Del resto anche il ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma di essere convinto di non dover effettuare alcun pagamento in ragione dell'esistenza di poste di bilancio (rimanenze), da conteggiare nell'anno successivo, circostanza che contrastava con il fine di evadere le imposte. In altre parole, il ricorrente sottolinea di aver fornito elementi documentali controproducenti per il perseguimento dell'asserito fine di evasione. Tuttavia il giudice di merito, con motivazione congrua e esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che proprio questi elementi fossero infondati e poco attendibili, e in particolare che la prospettazione delle rimanenze come perdite di esercizio non dovesse essere accolta e che "non è possibile portare in deduzione gli ulteriori costi asseriti...". Pertanto gli elementi di fatto che negherebbero, a contrario, la sussistenza del dolo specifico sono in radice privi di rilevanza anche in punto di elemento soggettivo, in ordine alla finalità evasiva. Né il ricorrente ha dimostrato di aver perseguito un interesse extraelusivo. In proposito, si ricorda che "In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta" (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022). In altre parole, l'elemento soggettivo è integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo (Cass. Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020 dep. 29/05/2020; Sez. 3, n. 18936 del 2016). L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e a superare lo scrutinio di legittimità. Esula d'altronde dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e , per il ricorrente, più adeguata-valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207941). 3. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e co
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