CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R..ìs ;-rA-t1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 Aprile 1991 avverso la sentenza del 14 settembre 2020 della CORTE APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto contestato, diversamente qualificato come furto di cosa smarrita ai sensi dell'art. 646 cod.pen. , deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 25 ottobre 2017, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Gri3ti3n per il reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza illecita, perché denunciato come rubato. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché l'imputato aveva chiesto la riqualificazione della condotta nella fattispecie di furto; la Corte ha affermato che il bene in parola aveva sempre mantenuto segni univoci del legittimo possesso altrui; ha preso atto che secondo i due testi della difesa il cellulare era stato trovato dal [OSCURATO:PERSONA] per terra e che la persona offesa, sentita in udienza, non ha escluso che il telefono, affidato al fratello, potesse essere stato smarrito nel medesimo contesto in cui era stato ritrovato dall'imputato. Ciònonostante, la Corte non ha ritenuto di qualificare il fatto come furto, mentre la condotta di chi ritrova un oggetto smarrito integra il furto, nell'ipotesi in cui l'oggetto mantenga elementi per risalire al suo proprietario. La riqualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 624 cod.pen. determina la improcedibilità dell'azione penale, poiché non è stata proposta querela, ma una semplice denuncia orale in cui manca la manifesta volontà di perseguire il colpevole dell'appropriazione. Deduce inoltre il ricorrente che, pur considerando le sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il reato di furto è ormai estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Dal tenore della sentenza di appello emerge che la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come ricettazione, indipendentemente dalla esatta delimitazione dei caratteri del reato presupposto, che ha ritenuto potere nel caso di specie essere indifferentemente furto o appropriazione indebita di un bene altrui. La Corte ha richiamato la denuncia della persona offesa, da cui emerge che il cellulare era stato sottratto dallo spogliatoio della palestra ad opera di ignoti, e ricordato che secondo i testi il cellulare era stato trovato per terra all'esterno della palestra dal [OSCURATO:PERSONA], che se ne era appropriato. In conclusione, sia pure implicitamente, la Corte ha ritenuto che sia stato commesso un reato di furto da parte di ignoti nello spogliatoio e che poi il cellulare, abbandonato per terra, in luogo adiacente sia stato raccolto dall'imputato, che ha posto in essere, pertanto, la contestata ricettazione. Il ricorrente deduce la contraddittorietà di questa ricostruzione, sostenendo che secondo la più recente giurisprudenza integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possesso altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio. (Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 06/10/2016 Ud. (dep. 13/01/2017 ) Rv. 268910 - 01) Ove, quindi, per le caratteristiche intrinseche dell'oggetto, sia individuabile il suo titolare, chi si appropri dello stesso commette il delitto di furto, impossessandosi appunto di bene altrui, ma la successiva circolazione comporta comunque la contestazione ai successivi possessori della fattispecie di ricettazione, perché versano nella condizione psicologica di conoscere l'altruità della cosa e la sua origine illecita; essendo evidente l'appartenenza ad altri del bene non vi è appropriazione di cose smarrite, bensì sottrazione al titolare, in quel dato momento impedito dall'esercitare il controllo sulla cosa ed un potere di fatto sulla stessa, senza però avere mai rinunciato alla sua titolarità. Nel caso in esame, il ricorrente, pur deducendo un vizio di motivazione, invoca una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, poichè secondo la corte di appello l'imputato si è impossessato di un telefono già oggetto di furto, cui lo stesso non ha partecipato, e la ricostruzione della condotta come ricettazione non è intrinsecamente contraddittoria o incompatibile con il tenore della denunzia e delle due testimonianze della difesa. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento poiché introduce censure di merito che esulano dal giudizio di legittimità. Ciò posto, il reato di ricettazione è perseguibile di ufficio e non è a tutt'oggi prescritto, sicchè anche le altre censure correlate alla diversa qualificazione giuridica della condotta come furto sono infondate. Si impone di conseguenza il rigetto del ricorso, con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 4 marzo 2022 il consigliere estensore