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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:164
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 13 marzo 2007 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (Causa C‑150/06 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Direttiva 67/548/CEE – Rifiuto di declassificare la colofonia come sostanza pericolosa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato»

1. Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di rifiuto di revocare o modificare un atto anteriore (Art. 230 CE) (v. punti 22‑24)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 40‑41)

3. Procedura – Atto di ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 45‑46)

4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (v. punto 47) Oggetto Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 dicembre 2005, causa T–369/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 agosto 2003, D(2003) 430245, che ha respinto la domanda della ricorrente diretta a eliminare la colofonia dall’elenco delle sostanze pericolose contenuto nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 13 marzo 2007 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (Causa C‑150/06 P) «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Direttiva 67/548/CEE – Rifiuto di declassificare la colofonia come sostanza pericolosa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato» 1. Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di rifiuto di revocare o modificare un atto anteriore (Art. 230 CE) (v. punti 22‑24) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 40‑41) 3. Procedura – Atto di ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 45‑46) 4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (v. punto 47) Oggetto Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 dicembre 2005, causa T–369/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 20 agosto 2003, D(2003) 430245, che ha respinto la domanda della ricorrente diretta a eliminare la colofonia dall’elenco delle sostanze pericolose contenuto nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA sono condannate alle spese.
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