Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 13 marzo 2007 – [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione
(Causa C‑150/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Direttiva 67/548/CEE – Rifiuto di declassificare la colofonia come sostanza pericolosa – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di rifiuto di revocare o modificare un atto anteriore (Art. 230 CE)
(v. punti 22‑24)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230,
quarto comma, CE) (v. punti 40‑41)
3.
Procedura – Atto di ricorso – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 45‑46)
4.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Motivi – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della
sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inconferente (v. punto 47)
Oggetto
Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 14 dicembre 2005, causa T–369/03, [OSCURATO:PERSONA]
e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all’annullamento della decisione
della Commissione 20 agosto 2003, D(2003) 430245, che ha respinto la domanda della ricorrente diretta a eliminare la colofonia
dall’elenco delle sostanze pericolose contenuto nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], SA sono condannate alle spese.