CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27718-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 515/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27718 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento catastale con il quale rettificava da D/10 (immobili rurali) a D/2 (alberghi), il classamento di un immobile destinato ad attività agrituristica e ne rideterminava la rendita, con la motivazione per cui non risultava rispettato il requisito della prevalenza dell'attività agricola sulla attività ricettiva; 2. l'avviso veniva impugnato dalla contribuente e veniva annullato dalla CTP di Siena sul duplice motivo che la contribuente aveva dimostrato la sussistenza del ridetto requisito e che l'avviso era stato emesso senza il previo necessario sopralluogo; 3. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Toscana ha confermato la decisione di primo grado riguardo alla sussistenza del menzionato requisito ed ha dichiarato assorbita "la questione dell'obbligo di sopralluogo". La CTR ha evidenziato che il numero di ore "lavorate nell'attività agricola e nell'attività agrituristica", sulla base del quale l'Agenzia si era determinata, era errato in quanto era "definito in base al numero dei giorni di attività di 365 mentre la contribuente ha provato un numero inferiore di ore depositando un registro dei corrispettivi da cui si evince che l'attività turistica, sebbene autorizzata, non era funzionante per l'intero anno solare ma solo per 320 giorni". La CTR ha poi osservato che "la riduzione delle ore relativamente alla attività agricola è basata su un diverso computo delle aree dedicate ad oliveto. Le perizia della contribuente in atti dimostra invece la correttezza delle aree dichiarate e di conseguenze delle ore di attività svolte"; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe con due motivi. Con il primo lamenta violazione "dell'art. 9, comma 3 bis del d.l. 557/1993, dell'art. 6, comma 3, della I. Reg. Toscana 30/2003 e dell'art.2697 c.c." per avere la CTR "ritenuto prevalere le auto-dichiarazioni e i documenti privi di forza probatoria (ad esempio registro corrispettivi e perizia) depositati dalla contribuente rispetto ai documenti ufficiali presi a riferimento dell'Agenzia" ovvero la richiesta della contribuente al Comune del luogo dove l'immobile è ubicato, di autorizzazione a svolgere l'attività agrituristica per 365 giorni l'anno e le mappe catastali attestanti l'estensione dell'uliveto. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia, ricordando di avere "oltre che negato la ruralità dell'immobile in questione ... anche modificato la rendita catastale", ricordato che il primo giudice aveva annullato l'avviso anche perché non preceduto da sopralluogo, "chiede di valutare se la CTR abbia erroneamente annullato in toto l'atto anche in riferimento all'aumento della rendita non potendosi ritenere assorbita la questione del sopralluogo (ovvero l'unico elemento che consentisse di ritenere illegittimo l'aumento della rendita)"; 3. la contribuente è rimasta intimata; considerato che: 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1.11 quadro normativo di riferimento e il seguente. Ai sensi dell'art. 9, comma 3-b i s del d.l. n. 557/1993, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, come integrato dall'art. 2 del DPR n. 139/1998: "Ai fini fiscali deve riconoscersi c:arattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 [ora 32] del [OSCURATO:PERSONA] delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22 Dicembre 1986 n. 917; deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo". La legge n. 96 del 2006 (recante "Disciplina dell'Agriturisrno), art. 4 commi 1 e 2 -che qui in particolare interessano- dispone che "1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività' agrituristica. 2. Affinché' l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività' agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività' agrituristiche rispetto alle attività' agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività". La destinazione agrituristica dell'immobile deve risultare dall'elenco regionale dei soggetti abilitati a svolgere la relativa attività i quali debbono essere in possesso di autorizzazione comunale come richiesto dagli artt. 6 e 7 della citata I. n. 96 del 2006. Ai sensi dell'art. 8 ,comma 1, della L. 96 del 2006 "L'Attività' agrituristica può' essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi". [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la legge 30/2003 (Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana") con cui, definite le attività agrituristiche (art. 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge") hra in particolare stabilito (art.8) che "1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. La complementarietà dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola. 3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione". 1.2. La prima delle due affermazioni del giudice di appello con cui è stato ritenuto sussistente il requisito della principalità -il numero di ore "lavorate nell'attività agricola e nell'attività agrituristica", sulla base del quale l'Agenzia si era determinata, era errato in quanto era definito in base al numero dei giorni (365) per cui era stata chiesta e concessa l'autorizzazione comunale laddove un numero inferiore (320) di giorni "di funzionamento dell'attività" era evincibile "dal registro dei corrispettivi"-, essendo basata su un dato non decisivo, finisce per dare luogo al vizio di violazione di legge denunciato con il motivo in esame. Il registro dei corrispettivi (art. 24 d.P.R. 633/1972) è il registro delle operazioni attive giornaliere ai fini dell'IVA. Niente dice sul tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività ricettiva. 1.3. La seconda delle affermazioni del giudice di appello con cui è stato ritenuto sussistente il requisito di principalità -il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola, correlato all'estensione dell'oliveto, è quello indicato dalla contribuente atteso che la dimensione dell'oliveto è quella definita nella perizia della stessa contribuente, maggiore di quella individuata dall'ufficio-, essendo sostanzialmente apodittica e non dando conto dell'avvenuta comparazione tra risultanze delle perizia e risultanze catastali utilizzate dall'Agenzia, finisce per date luogo al vizio di violazione di legge denunciato con il motivo in esame. 4. Il motivo deve essere pccof5 pertanto/ accolto; 5. il secondo motivo di ricorso resta assorbito; 6. in conclusione il primo motivo di ricorso va accolto, il secondo va dichiarato assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame in ordine alla sussistenza o non sussistenza del requisito legale, sopra menzionato, della principalità dell'attività agricola; 7. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Toscana, in div