CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 26012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026PESCETELLI ed elettivamente domiciliati nello studio del secondo inROMA, VIA L. CALAMATTA n. 16– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 1280/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata in data 28/04/2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente principale, el’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente e ricorrente incidentaleCon atto di citazione del 14.7.2006 [OSCURATO:PERSONA] e RobertinaTreviso, chiedendone la condanna ad arretrare sino alla distanza legaledal confine la sopraelevazione del piano di campagna ed il muro dicontenimento realizzati dal convenuto sul suo terreno. Si costituiva ilSeverin, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale,la condanna degli attori a consentirgli l’accesso al loro fondo per poterultimare le opere intraprese, nonché al risarcimento del danno.Con sentenza n. 2250/2009 il Tribunale rigettava la principale,accogliendo invece la riconvenzionale, soltanto quanto all’accesso alfondo degli attori; rigettava invece la pretesa risarcitoria del Severin ecompensava parzialmente tra le parti le spese del giudizio.Con sentenza n.1662/2012 la Corte di Appello di Venezia rigettavail gravame, interposto avverso la decisione di prime cure dagli originariCon sentenza n. 10734/2018 la Corte di Cassazione accoglieva ilsecondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso interposto,Numero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026avverso la decisione della Corte distrettuale, dal Prosdocimi e dalladi Venezia, in differente composizione.Con la sentenza impugnata, n. 1280/2021, la Corte veneta, in vestedi giudice di rinvio, accoglieva la domanda degli originari attori,condannando il Severin ad abbassare il muretto realizzato a confine trai fondi delle parti sino ad una altezza massima di 50 cm. dal piano dicampagna del fondo Prosdocimi – Frigo, rigettando ogni altra domandae compensando le spese dell’intero giudizio.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione PiersilvioSeverin, affidandosi ad un unico motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dando atto di aver a loro volta presentato ricorso avverso la medesimadecisione, successivamente a quello notificato dal Severin, articolandocinque motivi.Anche detto ricorso successivo è resistito da controricorso delSeverin.In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e ambo le parti hanno depositato memoria.Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto delricorso principale e l’accoglimento del quarto motivo del ricorsoincidentale, con rigetto dei restanti motivi; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], perparte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorsoprincipale ed il rigetto di quello incidentale; e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte controricorrente,che ha invocato invece il rigetto del ricorso principale e l’accoglimentodi quello incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026Preliminarmente, va dato atto che il ricorso notificato da ProsdocimiAngelo e [OSCURATO:PERSONA], successivamente a quello notificato daPiersilvio Severin, va qualificato come ricorso incidentale.Con l’unico motivo del ricorso principale, il Severin lamenta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 7 delle N.T.A. del Comune diPaese, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché laCorte di Appello lo avrebbe erroneamente condannato ad abbassare ilmuretto posto a confine tra i fondi delle parti sino all’altezza massimadi mt. 0,50 dal piano di campagna della proprietà Prosdocimi – Frigo,senza rilevare che la Corte di Cassazione, con la decisione del 2018,aveva espressamente affermato che la modifica del piano di campagnaera stata realizzata anche da questi ultimi. Di conseguenza, secondo ilSeverin, non potendosi individuare quale fosse l’originario piano dicampagna della zona, il giudice del rinvio avrebbe dovuto farriferimento alla quota media, rispetto alla quale il muretto noneccedeva il limite di mt. 0,50 fissato dalle N.T.A. del Comune di Paese.La censura è fondata.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10734/2018, haaffermato che in presenza di dislivello tra i fondi di origine artificiale, ilmuro che assolva anche alla funzione di contenimento debba essereconsiderato sub specie di costruzione. Ha poi evidenziato che, stantela natura assoluta delle norme in tema di distanze, la convenzioneraggiunta tra le parti in ordine alla realizzazione del muretto di cui ècausa, a confine tra i loro fondi, non vale come deroga alle normepredette. Ed infine, ha rilevato che ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. delComune di Paese l’esonero dall’obbligo di rispettare la distanza previstadal confine è condizionata al fatto che la costruzione non sporga di oltre50 cm. dal piano di campagna.Numero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026La Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, ha evidenziatoche nel caso di specie il muretto presenta una elevazione, rispetto alpiano di campagna della proprietà Prosdocimi – Frigo, variabile da 21a 54 cm. e che esso svolge, nella sua parte inferiore, funzione dicontenimento a fronte dell’abbassamento del terreno realizzato daipredetti soggetti (cfr. pag. 9). Ha poi evidenziato che la necessità divalutare l’altezza del muretto in termini assoluti precludel’accoglimento della tesi del Severin, secondo cui dovrebbe farsiriferimento alla quota media tra i due terreni (cfr. pag. 11). Infine, haritenuto che l’abbassamento del muretto sino al rispetto dell’altezzaimposta dall’art. 7 delle N.T.A. del Comune di Paese, ancorché mairichiesta espressamente dal Severin, fosse tuttavia implicitanell’opposizione manifestata dal predetto alla domanda degli originaripag. 11 della sentenza).Ragionando in tal modo, il giudice del rinvio ha completamentefraiteso il dictum della Corte di Cassazione. Quest’ultima infatti avevachiarito che se il muretto assolve anche alla funzione di contenimentodi un dislivello creato artificialmente, esso dev’essere consideratocostruzione se eccedente il limite di altezza di cui all’art. 7 delle soprarichiamate N.T.A. e che detta misura dev’essere calcolata conriferimento al piano di campagna. Per “piano di campagna”, secondol’insegnamento di questa Corte, si intende quello originario della zona,e non quello risultante dalla modificazione operata dall’uomo (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 5450 del 03/06/1998, Rv. 516044 ; nonché Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6058 del 17/03/2006, Rv. 587801 e Cass.Sez. 2, Sentenza n. 23934 del 24/11/2015, Rv. 637472). La Corte delrinvio, anziché calcolare l’altezza massima rispetto al piano dicampagna, ha fatto riferimento a quello della proprietà Prosdocimi –Numero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026il livello del loro fondo, creando in tal modo il dislivello artificiale. Lavalutazione operata dalla Corte veneta, dunque, collide sia con ilprincipio fissato dalla sentenza rescindente, sia con l’insegnamento diquesta Corte, in quanto la sporgenza del manufatto oggetto di causadal suolo non è stata determinata facendo riferimento al pianooriginario di campagna, precedente all’intervento dell’uomo, bensì allivello del fondo sito alla quota inferiore, il quale tuttavia era statooggetto –secondo quanto accertato dal giudice di merito– da unintervento di abbassamento della quota e dunque non corrispondeva alpiano di campagna originario.Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primodi essi si lamenta la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente ordinato l’abbassamento del muretto, ancorchéil suo arretramento, in assenza di specifica domanda sul punto.La censura, fondata in astratto, poiché il giudice del rinvio haeffettivamente ordinato l’abbassamento del muretto pur dando attodell’assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del Severin,che si era limitato a resistere alla domanda di arretramento delmanufatto proposta dagli odierni ricorrenti incidentali, rimane tuttaviaassorbita dall’accoglimento del motivo proposto con il ricorsoprincipale.La Corte di Appello, alla quale la causa dev’essere nuovamenterestituita, dovrà infatti preventivamente verificare se il murettopresenti una sporgenza dal piano di campagna originario superiore ai50 cm., ed in tal caso dovrà considerarlo come costruzione edassoggettarlo al rispetto delle norme in tema di distanze.Numero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono dellaviolazione o falsa applicazione degli artt. 7 delle N.T.A. del Comune diPaese, 46 e 14 del P.R.G. del Comune di Paese, 12 e 14 delledisposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamenteritenuto applicabile al caso di specie una norma prevista per la distanzadal confine dei locali interrati, e non anche dei muri di contenimento.La doglianza è inammissibile.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10734/2028, haespressamente affermato che “Quanto poi alla portata dell’art. 7 dellenorme tecniche di attuazione del P.R. del Comune di Paese, occorreconsiderare che il muro frapposto tra i due fondi a dislivello,artificialmente creatosi, intanto potrebbe considerarsi interrato, equindi comunque esonerato dal rispetto della distanza di cinque metridal confine, ove l’estradosso del manufatto, e cioè la parte più alta delmuro, non superi di m. 0.5 il cosiddetto piano di campagna” (cfr. pagg.7 e 8 della sentenza impugnata, in cui si riporta il richiamato passaggiodella decisione di questa Corte). L’applicabilità dell’art. 7 delle N.T.A. almanufatto oggetto di causa è dunque stata espressamente affermatadalla Corte di Cassazione con la decisione rescindente e dunque, stantela natura “chiusa” del giudizio di rinvio, non può più essere posta indiscussione. Da ciò consegue l’inammissibilità della censura, in quantopreclusa dal dictum della precedente decisione di questa Corte n.10734/2018.Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali denunziano l’apparenzadella motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.,perché il giudice di merito avrebbe rigettato la domanda diarretramento del muretto di cui si controverte sulla base di unragionamento incentrato sulla sola possibilità di ricondurre il murettoNumero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026al rispetto dell’art. 7 delle N.T.A., senza sostanzialmente argomentaresui motivi della reiezione della richiesta di arretramento della fabbricasino alla distanza di 5 metri dal confine.La censura è logicamente assorbita dall’accoglimento del motivodel ricorso principale, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere aduna rinnovata disamina della fattispecie, misurando l’altezza delmuretto a partire dal piano di campagna originario esistente in loco.Con il quarto motivo, si deduce invece la violazione o falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 99 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente compensato le spese dell’intero giudizio, pur in assenzadi una soccombenza parziale.Anche questa censura è assorbita dall’accoglimento del motivo delricorso principale, poiché il giudice del rinvio dovrà statuire sulle spesedell’intero giudizio di merito e sui due giudizi di legittimità, tenendoconto dell’esito complessivo della controversia e dei criteri normativiche autorizzano l’eventuale compensazione, totale o parziale, dellespese.Con il quinto motivo, infine, i Prosdocimi – Frigo contestano laviolazione o falsa applicazione degli artt. 7 delle N.T.A. del Comune diPaese, sia nella versione approvata il 101.2011, sia in quellaconseguente all’art. 14 del nuovo piano degli interventi approvato nel2019, 46 e 14 del P.R.G. del Comune di Paese, 11 e 15 delle disposizionisulla legge in generale, perché la Corte di Appello non avrebbeconsiderato che, nelle more del giudizio, la normativa locale eramutata.Anche questa censura, al pari di quelle proposte con il primo, terzoe quarto motivo del ricorso incidentale, è assorbita logicamentedall’accoglimento del motivo del ricorso principale.Numero registro generale 30553/2021Numero sezionale 1892/2026Numero di raccolta generale 26012/2026Data pubblicazione 30/09/2026Il giudice del rinvio dovrà infatti riesaminare la fattispecie,valutando se il muretto, anche alla luce delle modifiche medio temporeverificatesi nella normativa locale, debba essere considerato sub speciedi costruzione, o meno, apprezzandone l’altezza con riferimento allasua elevazione effettiva rispetto al piano di campagna originario,precedente alle modifiche di livello realizzate dall’uomo.In definitiva, va accolto il ricorso principale, mentre va rigettato ilsecondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento dei rimanentimotivi di quest’ultimo.La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, in relazionealla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia,in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il secondo motivo delricorso incidentale e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorsoincidentale.Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 17 settembre 2026.[OSCURATO:PERSONA] ESTENSOREStefano [OSCURATO:PERSONA]