CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35928/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA .,1"1"-at.;oc-0-TanA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.11 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall' Avv.[OSCURATO:PERSONA]Alessio. -controricorrente- avverso la sentenza n.296/48/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1 ottobre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate ricorre, su tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento posta a fondamento della prima; il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ex art.380 bis.1 cod.proc.civ., in prossimità della quale il controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art.5 della legge n.130 del 2022 e successivamente, memoria con allegate la domanda di adesione alla definizione agevolata e ricevute di pagamento. Considerato che: a seguito del deposito dell'istanza di sospensione del processo, ai sensi dell'art.5, comma 10, della legge 31 agosto 2022 n.130, occorre provvedere in conformità, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il processo ai sensi dell'art.5, commi 7 e 10, della legge 31 agosto 2022 n.130 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso, in Roma, in camera di consiglio,