CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 1978
Cassazione n. 33518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia) il 14/06/1978, avverso l'ordinanza del 11/02/2026 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'11/02/2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per il reato ex art. 337 cod. pen. descritto nella imputazione. La Corte ha ritenuto i motivi di appello privi di specificità per mancanza dei «rilievi scritti in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento imputato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'imputazione» (art. 591, comma 1, lett. c), in rapporto all'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.2, Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione. Si osserva che l'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. non era ancora vigente al momento del deposito dell'atto di appello, sicché l'inammissibilità dello stesso non poteva essere dichiarata applicando tale disposizione, e si evidenzia, per altro verso, che il reato, essendo il fatto del 9/04/2016, si è prescritto dopo il deposito dell'atto di impugnazione, ma prìma della fissazione della udienza nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel ricorso in esame e nella memoria di replica alla requisitoria della Procura generale si assume che la causa di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi sarebbe stata introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, vigente soltanto in un periodo successivo alla presentazione dell'appello e al deposito della sentenza appellata (14/1/2022). Invece, come evidenziato dall'ordinanza impugnata, la possibilità di dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità fu affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte già il 27/10/2016, per la quale «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le già menzionate ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Inoltre, il principio enunciato dalla Sezioni Unite venne esplicitato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, vigente alla data (14/10/2022) in cui fu pronunciata la sentenza appellata, con una riformulazione dell'art. 581, lett. c), cod, proc. pen. che prevedeva, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, «dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». 2. Deve, allora, osservarsi che, stante la vigenza della norma al tempo dell'appello, il ricorrente avrebbe dovuto sviluppare argomentazioni a sostegno dell'infondatezza del giudizio di inammissibilità del ricorso espresso dalla Corte di appello, ma non lo ha fatto. 3. Per altro verso, l'inammissibilità dell'impugnazione precludeva alla Corte di rilevare la prescrizione del reato compiutasi posteriormente (20/08/2024) alla sentenza di primo grado.4. Pertanto, il ricorso è inammissibile e da questo deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M