CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza con cui il Tribunale di Monza aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 424 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio in mesi 5. 2. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo un unico motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. l'assenza di un adeguato percorso motivazionale giustificativo della decisione di non concedere all'imputato il minimo della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza sollecita, nella sostanza, un nuovo esercizio del potere discrezionale sulla dosimetria della pena attributo al giudice del merito che vi ha provveduto fornendo logica giustificazione della scelta commisurativa. Ha, infatti, osservato, in sintonia coi criteri fissati all'art. 133 cod. pen., che la misura della pena non poteva assestarsi nel minino tenuto conto dei danni non esigui cagionati dalla condotta delittuosa e della personalità dell'imputato, attinto da più precedenti penali. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i Lu