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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 29623/2026

Testo disponibile della fonte

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SENTENZA sui ricorsi presentati da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame dì Bologna in data 24 marzo 2026. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G.

D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., sostituiva la misura cautelare interdittiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La misura, in particolare, veniva imposta in relazione al reato di cui all'articolo 416 cod. pen., operante tra le province di Parma e Modena, finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2 e 8 d.

Igs. 14/2000, 316-bis e 648-ter.1 cod. pen., mediante la stipulazione di contratti illeciti di somministrazione di manodopera per la lavorazione delle carni e le connesse attività di facchinaggio.

12. Avverso tale ordinanza gli indagati, tramite i rispettivi difensori, propongono distinti ricorsi per cassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Parma, con un unico motivo contesta violazione di legge e incompleta valutazione delle risultanze investigative, posto che sia l'ordinanza del GIP che quella del riesame omettono di verificare se quello contestato fosse effettivamente un contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1665 cod. civ. oppure un contratto di somministrazione di manodopera, che si realizza nel caso in cui l'appaltante non solo organizzi, ma diriga anche i dipendenti dell'appaltatore.

Nel caso in parola, occorreva verificare se tra la «Europig» e le altre società, definite «cartiere», intercorresse un rapporto qualificabile come somministrazione di manodopera irregolare.

Ma quand'anche si volesse ritenere sussistente l'interposizione di manodopera, non vi era possibilità di considerare il committente come sostituto d'imposta, né si potrebbe pretendere alcun obbligo fiscale a suo carico, non essendo sussistente alcun rapporto qualificabile in termini di lavoro subordinato e non essendovi stata erogazione di reddito in denaro o in natura ai dipendenti della ditta appaltatrice, che costituisce il presupposto necessario per la sostituzione di imposta.

4. [OSCURATO:PERSONA], tramite gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vercelli articola il proprio ricorso in due doglianze.

4.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'articolo 274, deducendo l'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo, nonché mancanza di motivazione in ordine ai requisiti per l'applicazione delle misure ai sensi degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen..

Il Tribunale del riesame non ha valutato l'atteggiamento resipiscente dell'indagato, che ha aderito spontaneamente alla rateizzazione del debito erariale, mentre ha valorizzato in chiave negativa il mero esercizio del diritto al silenzio, basando il suo giudizio su congetture (la presunta sussistenza di un sistema fraudolento basato su contratti di appalto fittizi) e affermazioni assertive (l'asserita «spregiudicatezza» dell'indagato).

4.2. (on il secondo motivo deduce travisamento del fatto e della prova investigativa in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Va infatti evidenziato come tutto il castello accusatorio si fondi sulla sussistenza di somministrazione illecita di manodopera, nonostante tale reato non sia mai stato contestato agli indagati.

Né, del resto, le due ordinanze hanno mai descritto chiaramente il meccanismo sotteso alla asserita illecita somministrazione di manodopera da parte dei [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a una generica descrizione del meccanismo contrattuale. 2Difettano quindi la descrizione e l'esame delle operazioni compiute e di tutte le circostanze rivelatrici della finalità di evasione, soprattutto in riferimento al profilo del dolo, pure sollecitato dalla difesa, ciò che concretizza una violazione di legge per difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il comune motivo relativo alla rivalutazione della gravità indiziaria (sia pure diversamente declinato dai due ricorrenti, in quanto [OSCURATO:PERSONA], formalmente, contesta la qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà si limita a denunciare l'assenza di motivazione sulla gravità indiziaria riferita al complesso meccanismo fraudolento), è inammissibile.

Come correttamente evidenziato a pagina 25 dell'ordinanza impugnata, per effetto del principio devolutivo che caratterizza l'appello cautelare, il presente gravame concerneva unicamente la «scelta della misura» (e quindi i requisiti di «concretezza», «idoneità» e «attualità»); per cui, sia la gravità indiziaria che l'esistenza delle esigenze cautelari restano al di fuori del perimetro del sindacato tanto del Tribunale adito quanto di questa Corte.

Come noto, infatti, (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 - 01) «la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutìvo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti» (in applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento delTr:ibunale del riesame che, adito per motivi attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza).

La doglianza, pertanto, censurando elementi estranei ai precedenti gradi di impugnazione, viola il principio tantum devolutum quanto appellatum (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata), applicabile pacificamente anche al giudizio cautelare (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243) ed è per conseguenza inammissibile.

3. Il motivo relativo ai criteri di scelta della misura, dedotto dal solo [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, quanto al requisito della «idoneità» della misura adottata, a pagina 35 non illogicamente evidenzia che la misura interdittiva applicata dal GIP appare inidonea a fronteggiare le sussistenti esigenze 3 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

Così deciso il 21/07/2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .

Depositata in [OSCURATO:PERSONA], - 5 au, 32a FUNZIONAI 'f3ARIO IL Luan 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi presentati da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame dì Bologna in data 24 marzo 2026. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell'appello presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 310 cod. proc. pen., sostituiva la misura cautelare interdittiva applicata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura, in particolare, veniva imposta in relazione al reato di cui all'articolo 416 cod. pen., operante tra le province di Parma e Modena, finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2 e 8 d. Igs. 14/2000, 316-bis e 648-ter.1 cod. pen., mediante la stipulazione di contratti illeciti di somministrazione di manodopera per la lavorazione delle carni e le connesse attività di facchinaggio. 12. Avverso tale ordinanza gli indagati, tramite i rispettivi difensori, propongono distinti ricorsi per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Parma, con un unico motivo contesta violazione di legge e incompleta valutazione delle risultanze investigative, posto che sia l'ordinanza del GIP che quella del riesame omettono di verificare se quello contestato fosse effettivamente un contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1665 cod. civ. oppure un contratto di somministrazione di manodopera, che si realizza nel caso in cui l'appaltante non solo organizzi, ma diriga anche i dipendenti dell'appaltatore. Nel caso in parola, occorreva verificare se tra la «Europig» e le altre società, definite «cartiere», intercorresse un rapporto qualificabile come somministrazione di manodopera irregolare. Ma quand'anche si volesse ritenere sussistente l'interposizione di manodopera, non vi era possibilità di considerare il committente come sostituto d'imposta, né si potrebbe pretendere alcun obbligo fiscale a suo carico, non essendo sussistente alcun rapporto qualificabile in termini di lavoro subordinato e non essendovi stata erogazione di reddito in denaro o in natura ai dipendenti della ditta appaltatrice, che costituisce il presupposto necessario per la sostituzione di imposta. 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vercelli articola il proprio ricorso in due doglianze. 4.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'articolo 274, deducendo l'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo, nonché mancanza di motivazione in ordine ai requisiti per l'applicazione delle misure ai sensi degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame non ha valutato l'atteggiamento resipiscente dell'indagato, che ha aderito spontaneamente alla rateizzazione del debito erariale, mentre ha valorizzato in chiave negativa il mero esercizio del diritto al silenzio, basando il suo giudizio su congetture (la presunta sussistenza di un sistema fraudolento basato su contratti di appalto fittizi) e affermazioni assertive (l'asserita «spregiudicatezza» dell'indagato). 4.2. (on il secondo motivo deduce travisamento del fatto e della prova investigativa in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Va infatti evidenziato come tutto il castello accusatorio si fondi sulla sussistenza di somministrazione illecita di manodopera, nonostante tale reato non sia mai stato contestato agli indagati. Né, del resto, le due ordinanze hanno mai descritto chiaramente il meccanismo sotteso alla asserita illecita somministrazione di manodopera da parte dei [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a una generica descrizione del meccanismo contrattuale. 2Difettano quindi la descrizione e l'esame delle operazioni compiute e di tutte le circostanze rivelatrici della finalità di evasione, soprattutto in riferimento al profilo del dolo, pure sollecitato dalla difesa, ciò che concretizza una violazione di legge per difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il comune motivo relativo alla rivalutazione della gravità indiziaria (sia pure diversamente declinato dai due ricorrenti, in quanto [OSCURATO:PERSONA], formalmente, contesta la qualificazione giuridica del fatto, ma in realtà si limita a denunciare l'assenza di motivazione sulla gravità indiziaria riferita al complesso meccanismo fraudolento), è inammissibile. Come correttamente evidenziato a pagina 25 dell'ordinanza impugnata, per effetto del principio devolutivo che caratterizza l'appello cautelare, il presente gravame concerneva unicamente la «scelta della misura» (e quindi i requisiti di «concretezza», «idoneità» e «attualità»); per cui, sia la gravità indiziaria che l'esistenza delle esigenze cautelari restano al di fuori del perimetro del sindacato tanto del Tribunale adito quanto di questa Corte. Come noto, infatti, (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 - 01) «la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutìvo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti» (in applicazione del principio, la Corte ha censurato il provvedimento delTr:ibunale del riesame che, adito per motivi attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, aveva parzialmente annullato l'ordinanza applicativa della misura interdittiva, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza). La doglianza, pertanto, censurando elementi estranei ai precedenti gradi di impugnazione, viola il principio tantum devolutum quanto appellatum (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 1984, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, Beltrante, non massimata), applicabile pacificamente anche al giudizio cautelare (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 - 02; Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Perdeichuk, Rv. 261243) ed è per conseguenza inammissibile. 3. Il motivo relativo ai criteri di scelta della misura, dedotto dal solo [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, quanto al requisito della «idoneità» della misura adottata, a pagina 35 non illogicamente evidenzia che la misura interdittiva applicata dal GIP appare inidonea a fronteggiare le sussistenti esigenze 3 P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso il 21/07/2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . Depositata in [OSCURATO:PERSONA], - 5 au, 32a FUNZIONAI 'f3ARIO IL Luan 5
Sentenza Cassazione n. 29623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris