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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 40151/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 marzo 2021 della Corte di appello di Palermo che ha rigettato l'incidente di esecuzione volto ad ottenere la sospensione e la revoca dell'ingiunzione alla demolizione emessa dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo il 29 ottobre 2020, in esecuzione della sentenza di condanna per reati urbanistici emessa dalla stessa Corte territoriale il 26 giugno 2014 irrevocabile il 10 novembre 2014.

Con il primo motivo ex art. 606, lett. a), cod. proc. pen., si deduce la violazione dell'art. 2 cod. proc. pen. e l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi.

Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di incidente di esecuzione.

2. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Orbene, la ratio della decisione è che la domanda di condono edilizio risale al 2011, prima della sentenza di condanna, e che non risulta essere stata accolta.

Il ricorso si fonda, invece, su un inesistente sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo che, secondo la Corte territoriale, non è stato emesso né il ricorrente dimostra sia stato emesso.

Il ricorso poi, in punto di diritto, esprime tesi contrarie alla costante giurisprudenza sulla valutazione in sede di incidente di esecuzione in tema di demolizione della legittimità dei titoli abilitativi. 2 (Y3 Avulso dal contenuto del provvedimento impugnato è poi il secondo motivo sul vizio della motivazione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/09/2021. , Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16 marzo 2021 della Corte di appello di Palermo che ha rigettato l'incidente di esecuzione volto ad ottenere la sospensione e la revoca dell'ingiunzione alla demolizione emessa dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo il 29 ottobre 2020, in esecuzione della sentenza di condanna per reati urbanistici emessa dalla stessa Corte territoriale il 26 giugno 2014 irrevocabile il 10 novembre 2014. Con il primo motivo ex art. 606, lett. a), cod. proc. pen., si deduce la violazione dell'art. 2 cod. proc. pen. e l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di incidente di esecuzione. 2. Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt.581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Orbene, la ratio della decisione è che la domanda di condono edilizio risale al 2011, prima della sentenza di condanna, e che non risulta essere stata accolta. Il ricorso si fonda, invece, su un inesistente sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo che, secondo la Corte territoriale, non è stato emesso né il ricorrente dimostra sia stato emesso. Il ricorso poi, in punto di diritto, esprime tesi contrarie alla costante giurisprudenza sulla valutazione in sede di incidente di esecuzione in tema di demolizione della legittimità dei titoli abilitativi. 2 (Y3 Avulso dal contenuto del provvedimento impugnato è poi il secondo motivo sul vizio della motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. , Il
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