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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10045/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10045/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 583/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36807/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daEl * * nato il 19/01/1998 * 04G8JRBavverso l ordinanza emessa il 29/09/2025 dalla Corte di appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna qualeGiudice dell esecuzione rigettava l istanza presentata da * El * finalizzata aottenere il riconoscimento della continuazione ex art 671 cod proc pen in relazione ai reatigiudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 9 del provvedimento impugnatoritenendo ostativa all applicazione della disciplina invocata l eterogeneità dei comportamenticriminosi presupposti e la spiccata propensione al crimine manifestata dal ricorrente senzasoluzione di continuità nel corso degli anni* a tali convergenti fattori ostativi la Corte di appello di Bologna non ritenevache possedessero rilievo unificante né la dedotta condizione di tossicodipendenza né lacircostanza che per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2 e 7della decisione censurata era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione2 Avverso questa ordinanza * El * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione articolando un unica censura difensivaCon tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato in riferimento agli artt 81 secondo comma cod pen e 671 codproc pen conseguenti all omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutivache si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalledecisioni irrevocabili oggetto di verifica esecutiva che peraltro era già stata parzialmentericonosciuta per i fatti di reato giudicati dalle pronunce irrevocabili di cui ai punti 2 e 7 delprovvedimento oggetto d impugnazioneSi evidenziava in proposito che la dedotta correlazione era stata svalutata dalla Cortedi appello di Bologna che attraverso un percorso argomentativo incongruo aveva disattesol incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalcondannato reso evidente dalla loro sia pure parziale contiguità temporale sulla quale ilprovvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali richiamate genericamenteIl Giudice dell esecuzione al contempo non si era confrontato con le allegazionidifensive prospettate con l istanza proposta nell interesse di * El * dalle qualiemergeva che lo stile di vita del condannato era la conseguenza della condizione ditossicodipendenza conclamata nella quale da tempo versava documentata dallecertificazioni sanitarie versate in atti tra cui le quali assumevano un rilievo decisivo quellerelative agli interventi ambulatoriali ai quali il ricorrente si era sottoposto nelle date del 12marzo 2016 del 7 aprile 2016 del 23 gennaio 2019 e del 13 febbraio 2019Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * El * è infondato2 * il Collegio che la giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da * El * haindividuato gli elementi da cui desumere l ideazione unitaria da parte del singolo agente diuna pluralità di condotte illecite affermando che le violazioni dedotte ai fini dell applicazionedella continuazione ex artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato perconseguire un determinato fine per il quale si richiede l originaria progettazione di una serieben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali tra le altre Sez 5n 1766 del 06/07/2015 * Rv 266413 01 Sez 1 n 11564 del 13/11/2012 *Rv 255156 01 Sez 1 n 44862 del 05/11/2008 * Rv 242098 01L unicità del programma criminoso a sua volta non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato come nel caso di El* perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento epertanto penalizzata da istituti quali la recidiva l abitualità la professionalità nel reato e latendenza a delinquere secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sottesoall istituto della continuazione preordinato al “favor rei”» Sez 5 n 10917 del 12/01/2012* Rv 252950 01La verifica di tale preordinazione criminosa infine non può essere compiutadall autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali essendo necessario di volta in volta dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell ambitodi un programma criminoso che quantomeno nelle sue linee fondamentali risulti unitario eimponga l applicazione della disciplina prevista dagli artt 81 comma secondo e 671 codproc pen che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici tra le altre Sez1 n 37555 del 13/11/2015 * Rv 267596 01 Sez 1 n 35639 del 02/07/2013 *Rv 256307 01 Sez 5 n 49476 del 25/09/2009 * Rv 245833 013 In questa cornice deve rilevarsi in linea con quanto correttamente affermato dallaCorte di appello di Bologna che ostavano all applicazione della disciplina dellacontinuazione richiesta da * El * le modalità con cui le condotte illecite di cui siinvocava la preordinazione criminose si erano concretizzate che esprimevano una spiccatapropensione alla commissione di reati da parte del condannato che veniva ritenutaincompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ai sensi degli artt 81secondo comma cod pen e 671 cod proc pen anche alla luce della lunga carrieracriminale del ricorrenteLa spiccata propensione al crimine da parte del condannato invero appare dimostratadall ampiezza dell arco temporale nel quale i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1 9del provvedimento impugnato erano stati commessi – compreso tra il 26 febbraio 2016 e il20 aprile 2019 – e dalla varietà tipologica delle condotte illecite per le quali El *riportava condanna nel corso di tali anni * in proposito considerare che i pregiudizipenali del ricorrente riguardano sentenza di condanna irrevocabili relative ai reati di rapinaaggravata lesioni personali aggravate resistenza a pubblico ufficiale rifiuto di fornireindicazioni sulla propria identità personale evasione furto aggravato danneggiamentoaggravato resistenza a pubblico ufficiale oltraggio a pubblico ufficialeLe connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte dunquerendevano evidente come le condotte delinquenziali di * El * esprimevanocaratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la preordinazionecriminosa invocata dal suo difensore fatto salvo il riconoscimento peraltro già intervenutoper i fatti di reato di cui ai punti 2 e 7 del provvedimento impugnato* pertanto pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Cortedi appello di Bologna che a pagina 7 della decisione censurata osservava che allo statole emergenze processuali non consentivano di affermare l esistenza di una preordinazionecriminosa nei termini invocati dal difensore del ricorrente osservando che «nel caso dispecie da nessun elemento in atti si può desumere che El * * quando hadeliberato di commettere i reati di cui alla sentenza sopra indicata sub 1 abbia anchedeliberato di commettere i reati di cui alle altre sentenze fermo restando il vincolo dellacontinuazione già riconosciuto tra i soli reati di cui alle sentenze sopra indicate sub 2 e 7 »Deve per altro verso rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essereespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarresostentamento analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di *El * venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione quali la recidival abitualità la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere secondo un parametrodosimetrico diverso e opposto rispetto a quello sotteso all istituto in esame che viceversaappare orientato a favorire il condannato applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigatodagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt 81 comma secondo cod pen e671 cod proc pen Sez 5 n 10917 del 12/01/2012 * citLa Corte di appello di Bologna infine valutava correttamente la condizione ditossicodipendenza dedotta nell interesse di * El * evidenziando a pagina 6 delprovvedimento impugnato che i reati presupposti tenuto conto delle connotazioni dieterogeneità esecutiva che li caratterizzavano sulle quali ci si è già diffusamente soffermatinon potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da talesituazione nosografica in assenza di elementi concreti e specifici che avvaloravano lededuzioni difensive esprimendo un giudizio che appare conforme alle risultanze processualie rispettoso dei parametri elaborati da questa Corte Sul punto non si può che richiamare lagiurisprudenza di legittimità consolidata correttamente applicata nel caso di specie secondocui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva lo “status” ditossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l unicità del disegnocriminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato ditossicodipendenza sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza dellacontinuazione» Sez 1 n 33518 del 07/07/2010 * Rv 248124 01 si veda insenso sostanzialmente conforme anche Sez 5 n 10797 del 19/03/2010 * Rv246373 01In definitiva le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da di* El * rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata ai sensidegli artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen alla luce del principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite correttamente richiamato dalla Corte di appello diBologna secondo cui «Il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede diesecuzione non diversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protettola contiguità spazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicitàe le abitudini programmate di vita e del fatto che al momento della commissione del primoreato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» Sez U n 28659 del18/05/2017 * Rv 270074 014 Per queste ragioni il ricorso proposto da * El * deve essere rigettato conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10045/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 583/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36807/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daEl * * nato il 19/01/1998 * 04G8JRBavverso l ordinanza emessa il 29/09/2025 dalla Corte di appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna qualeGiudice dell esecuzione rigettava l istanza presentata da * El * finalizzata aottenere il riconoscimento della continuazione ex art 671 cod proc pen in relazione ai reatigiudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 9 del provvedimento impugnatoritenendo ostativa all applicazione della disciplina invocata l eterogeneità dei comportamenticriminosi presupposti e la spiccata propensione al crimine manifestata dal ricorrente senzasoluzione di continuità nel corso degli anni* a tali convergenti fattori ostativi la Corte di appello di Bologna non ritenevache possedessero rilievo unificante né la dedotta condizione di tossicodipendenza né lacircostanza che per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2 e 7della decisione censurata era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione2 Avverso questa ordinanza * El * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione articolando un unica censura difensivaCon tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato in riferimento agli artt 81 secondo comma cod pen e 671 codproc pen conseguenti all omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutivache si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalledecisioni irrevocabili oggetto di verifica esecutiva che peraltro era già stata parzialmentericonosciuta per i fatti di reato giudicati dalle pronunce irrevocabili di cui ai punti 2 e 7 delprovvedimento oggetto d impugnazioneSi evidenziava in proposito che la dedotta correlazione era stata svalutata dalla Cortedi appello di Bologna che attraverso un percorso argomentativo incongruo aveva disattesol incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalcondannato reso evidente dalla loro sia pure parziale contiguità temporale sulla quale ilprovvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali richiamate genericamenteIl Giudice dell esecuzione al contempo non si era confrontato con le allegazionidifensive prospettate con l istanza proposta nell interesse di * El * dalle qualiemergeva che lo stile di vita del condannato era la conseguenza della condizione ditossicodipendenza conclamata nella quale da tempo versava documentata dallecertificazioni sanitarie versate in atti tra cui le quali assumevano un rilievo decisivo quellerelative agli interventi ambulatoriali ai quali il ricorrente si era sottoposto nelle date del 12marzo 2016 del 7 aprile 2016 del 23 gennaio 2019 e del 13 febbraio 2019Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * El * è infondato2 * il Collegio che la giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da * El * haindividuato gli elementi da cui desumere l ideazione unitaria da parte del singolo agente diuna pluralità di condotte illecite affermando che le violazioni dedotte ai fini dell applicazionedella continuazione ex artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato perconseguire un determinato fine per il quale si richiede l originaria progettazione di una serieben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali tra le altre Sez 5n 1766 del 06/07/2015 * Rv 266413 01 Sez 1 n 11564 del 13/11/2012 *Rv 255156 01 Sez 1 n 44862 del 05/11/2008 * Rv 242098 01L unicità del programma criminoso a sua volta non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato come nel caso di El* perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento epertanto penalizzata da istituti quali la recidiva l abitualità la professionalità nel reato e latendenza a delinquere secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sottesoall istituto della continuazione preordinato al “favor rei”» Sez 5 n 10917 del 12/01/2012* Rv 252950 01La verifica di tale preordinazione criminosa infine non può essere compiutadall autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali essendo necessario di volta in volta dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell ambitodi un programma criminoso che quantomeno nelle sue linee fondamentali risulti unitario eimponga l applicazione della disciplina prevista dagli artt 81 comma secondo e 671 codproc pen che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici tra le altre Sez1 n 37555 del 13/11/2015 * Rv 267596 01 Sez 1 n 35639 del 02/07/2013 *Rv 256307 01 Sez 5 n 49476 del 25/09/2009 * Rv 245833 013 In questa cornice deve rilevarsi in linea con quanto correttamente affermato dallaCorte di appello di Bologna che ostavano all applicazione della disciplina dellacontinuazione richiesta da * El * le modalità con cui le condotte illecite di cui siinvocava la preordinazione criminose si erano concretizzate che esprimevano una spiccatapropensione alla commissione di reati da parte del condannato che veniva ritenutaincompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ai sensi degli artt 81secondo comma cod pen e 671 cod proc pen anche alla luce della lunga carrieracriminale del ricorrenteLa spiccata propensione al crimine da parte del condannato invero appare dimostratadall ampiezza dell arco temporale nel quale i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1 9del provvedimento impugnato erano stati commessi – compreso tra il 26 febbraio 2016 e il20 aprile 2019 – e dalla varietà tipologica delle condotte illecite per le quali El *riportava condanna nel corso di tali anni * in proposito considerare che i pregiudizipenali del ricorrente riguardano sentenza di condanna irrevocabili relative ai reati di rapinaaggravata lesioni personali aggravate resistenza a pubblico ufficiale rifiuto di fornireindicazioni sulla propria identità personale evasione furto aggravato danneggiamentoaggravato resistenza a pubblico ufficiale oltraggio a pubblico ufficialeLe connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte dunquerendevano evidente come le condotte delinquenziali di * El * esprimevanocaratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la preordinazionecriminosa invocata dal suo difensore fatto salvo il riconoscimento peraltro già intervenutoper i fatti di reato di cui ai punti 2 e 7 del provvedimento impugnato* pertanto pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Cortedi appello di Bologna che a pagina 7 della decisione censurata osservava che allo statole emergenze processuali non consentivano di affermare l esistenza di una preordinazionecriminosa nei termini invocati dal difensore del ricorrente osservando che «nel caso dispecie da nessun elemento in atti si può desumere che El * * quando hadeliberato di commettere i reati di cui alla sentenza sopra indicata sub 1 abbia anchedeliberato di commettere i reati di cui alle altre sentenze fermo restando il vincolo dellacontinuazione già riconosciuto tra i soli reati di cui alle sentenze sopra indicate sub 2 e 7 »Deve per altro verso rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essereespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarresostentamento analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di *El * venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione quali la recidival abitualità la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere secondo un parametrodosimetrico diverso e opposto rispetto a quello sotteso all istituto in esame che viceversaappare orientato a favorire il condannato applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigatodagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt 81 comma secondo cod pen e671 cod proc pen Sez 5 n 10917 del 12/01/2012 * citLa Corte di appello di Bologna infine valutava correttamente la condizione ditossicodipendenza dedotta nell interesse di * El * evidenziando a pagina 6 delprovvedimento impugnato che i reati presupposti tenuto conto delle connotazioni dieterogeneità esecutiva che li caratterizzavano sulle quali ci si è già diffusamente soffermatinon potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da talesituazione nosografica in assenza di elementi concreti e specifici che avvaloravano lededuzioni difensive esprimendo un giudizio che appare conforme alle risultanze processualie rispettoso dei parametri elaborati da questa Corte Sul punto non si può che richiamare lagiurisprudenza di legittimità consolidata correttamente applicata nel caso di specie secondocui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva lo “status” ditossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l unicità del disegnocriminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato ditossicodipendenza sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza dellacontinuazione» Sez 1 n 33518 del 07/07/2010 * Rv 248124 01 si veda insenso sostanzialmente conforme anche Sez 5 n 10797 del 19/03/2010 * Rv246373 01In definitiva le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da di* El * rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata ai sensidegli artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen alla luce del principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite correttamente richiamato dalla Corte di appello diBologna secondo cui «Il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede diesecuzione non diversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protettola contiguità spazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicitàe le abitudini programmate di vita e del fatto che al momento della commissione del primoreato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» Sez U n 28659 del18/05/2017 * Rv 270074 014 Per queste ragioni il ricorso proposto da * El * deve essere rigettato conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10045/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 583/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36807/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daEl * * nato il 19/01/1998 * 04G8JRBavverso l ordinanza emessa il 29/09/2025 dalla Corte di appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna qualeGiudice dell esecuzione rigettava l istanza presentata da * El * finalizzata aottenere il riconoscimento della continuazione ex art 671 cod proc pen in relazione ai reatigiudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 9 del provvedimento impugnatoritenendo ostativa all applicazione della disciplina invocata l eterogeneità dei comportamenticriminosi presupposti e la spiccata propensione al crimine manifestata dal ricorrente senzasoluzione di continuità nel corso degli anni* a tali convergenti fattori ostativi la Corte di appello di Bologna non ritenevache possedessero rilievo unificante né la dedotta condizione di tossicodipendenza né lacircostanza che per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2 e 7della decisione censurata era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione2 Avverso questa ordinanza * El * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione articolando un unica censura difensivaCon tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato in riferimento agli artt 81 secondo comma cod pen e 671 codproc pen conseguenti all omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutivache si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalledecisioni irrevocabili oggetto di verifica esecutiva che peraltro era già stata parzialmentericonosciuta per i fatti di reato giudicati dalle pronunce irrevocabili di cui ai punti 2 e 7 delprovvedimento oggetto d impugnazioneSi evidenziava in proposito che la dedotta correlazione era stata svalutata dalla Cortedi appello di Bologna che attraverso un percorso argomentativo incongruo aveva disattesol incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalcondannato reso evidente dalla loro sia pure parziale contiguità temporale sulla quale ilprovvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali richiamate genericamenteIl Giudice dell esecuzione al contempo non si era confrontato con le allegazionidifensive prospettate con l istanza proposta nell interesse di * El * dalle qualiemergeva che lo stile di vita del condannato era la conseguenza della condizione ditossicodipendenza conclamata nella quale da tempo versava documentata dallecertificazioni sanitarie versate in atti tra cui le quali assumevano un rilievo decisivo quellerelative agli interventi ambulatoriali ai quali il ricorrente si era sottoposto nelle date del 12marzo 2016 del 7 aprile 2016 del 23 gennaio 2019 e del 13 febbraio 2019Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * El * è infondato2 * il Collegio che la giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da * El * haindividuato gli elementi da cui desumere l ideazione unitaria da parte del singolo agente diuna pluralità di condotte illecite affermando che le violazioni dedotte ai fini dell applicazionedella continuazione ex artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato perconseguire un determinato fine per il quale si richiede l originaria progettazione di una serieben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali tra le altre Sez 5n 1766 del 06/07/2015 * Rv 266413 01 Sez 1 n 11564 del 13/11/2012 *Rv 255156 01 Sez 1 n 44862 del 05/11/2008 * Rv 242098 01L unicità del programma criminoso a sua volta non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato come nel caso di El* perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento epertanto penalizzata da istituti quali la recidiva l abitualità la professionalità nel reato e latendenza a delinquere secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sottesoall istituto della continuazione preordinato al “favor rei”» Sez 5 n 10917 del 12/01/2012* Rv 252950 01La verifica di tale preordinazione criminosa infine non può essere compiutadall autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali essendo necessario di volta in volta dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell ambitodi un programma criminoso che quantomeno nelle sue linee fondamentali risulti unitario eimponga l applicazione della disciplina prevista dagli artt 81 comma secondo e 671 codproc pen che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici tra le altre Sez1 n 37555 del 13/11/2015 * Rv 267596 01 Sez 1 n 35639 del 02/07/2013 *Rv 256307 01 Sez 5 n 49476 del 25/09/2009 * Rv 245833 013 In questa cornice deve rilevarsi in linea con quanto correttamente affermato dallaCorte di appello di Bologna che ostavano all applicazione della disciplina dellacontinuazione richiesta da * El * le modalità con cui le condotte illecite di cui siinvocava la preordinazione criminose si erano concretizzate che esprimevano una spiccatapropensione alla commissione di reati da parte del condannato che veniva ritenutaincompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ai sensi degli artt 81secondo comma cod pen e 671 cod proc pen anche alla luce della lunga carrieracriminale del ricorrenteLa spiccata propensione al crimine da parte del condannato invero appare dimostratadall ampiezza dell arco temporale nel quale i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1 9del provvedimento impugnato erano stati commessi – compreso tra il 26 febbraio 2016 e il20 aprile 2019 – e dalla varietà tipologica delle condotte illecite per le quali El *riportava condanna nel corso di tali anni * in proposito considerare che i pregiudizipenali del ricorrente riguardano sentenza di condanna irrevocabili relative ai reati di rapinaaggravata lesioni personali aggravate resistenza a pubblico ufficiale rifiuto di fornireindicazioni sulla propria identità personale evasione furto aggravato danneggiamentoaggravato resistenza a pubblico ufficiale oltraggio a pubblico ufficialeLe connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte dunquerendevano evidente come le condotte delinquenziali di * El * esprimevanocaratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la preordinazionecriminosa invocata dal suo difensore fatto salvo il riconoscimento peraltro già intervenutoper i fatti di reato di cui ai punti 2 e 7 del provvedimento impugnato* pertanto pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Cortedi appello di Bologna che a pagina 7 della decisione censurata osservava che allo statole emergenze processuali non consentivano di affermare l esistenza di una preordinazionecriminosa nei termini invocati dal difensore del ricorrente osservando che «nel caso dispecie da nessun elemento in atti si può desumere che El * * quando hadeliberato di commettere i reati di cui alla sentenza sopra indicata sub 1 abbia anchedeliberato di commettere i reati di cui alle altre sentenze fermo restando il vincolo dellacontinuazione già riconosciuto tra i soli reati di cui alle sentenze sopra indicate sub 2 e 7 »Deve per altro verso rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essereespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarresostentamento analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di *El * venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione quali la recidival abitualità la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere secondo un parametrodosimetrico diverso e opposto rispetto a quello sotteso all istituto in esame che viceversaappare orientato a favorire il condannato applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigatodagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt 81 comma secondo cod pen e671 cod proc pen Sez 5 n 10917 del 12/01/2012 * citLa Corte di appello di Bologna infine valutava correttamente la condizione ditossicodipendenza dedotta nell interesse di * El * evidenziando a pagina 6 delprovvedimento impugnato che i reati presupposti tenuto conto delle connotazioni dieterogeneità esecutiva che li caratterizzavano sulle quali ci si è già diffusamente soffermatinon potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da talesituazione nosografica in assenza di elementi concreti e specifici che avvaloravano lededuzioni difensive esprimendo un giudizio che appare conforme alle risultanze processualie rispettoso dei parametri elaborati da questa Corte Sul punto non si può che richiamare lagiurisprudenza di legittimità consolidata correttamente applicata nel caso di specie secondocui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva lo “status” ditossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l unicità del disegnocriminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato ditossicodipendenza sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza dellacontinuazione» Sez 1 n 33518 del 07/07/2010 * Rv 248124 01 si veda insenso sostanzialmente conforme anche Sez 5 n 10797 del 19/03/2010 * Rv246373 01In definitiva le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da di* El * rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata ai sensidegli artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen alla luce del principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite correttamente richiamato dalla Corte di appello diBologna secondo cui «Il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede diesecuzione non diversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protettola contiguità spazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicitàe le abitudini programmate di vita e del fatto che al momento della commissione del primoreato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» Sez U n 28659 del18/05/2017 * Rv 270074 014 Per queste ragioni il ricorso proposto da * El * deve essere rigettato conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10045/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 583/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36807/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daEl * * nato il 19/01/1998 * 04G8JRBavverso l ordinanza emessa il 29/09/2025 dalla Corte di appello di Bolognavisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna qualeGiudice dell esecuzione rigettava l istanza presentata da * El * finalizzata aottenere il riconoscimento della continuazione ex art 671 cod proc pen in relazione ai reatigiudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 9 del provvedimento impugnatoritenendo ostativa all applicazione della disciplina invocata l eterogeneità dei comportamenticriminosi presupposti e la spiccata propensione al crimine manifestata dal ricorrente senzasoluzione di continuità nel corso degli anni* a tali convergenti fattori ostativi la Corte di appello di Bologna non ritenevache possedessero rilievo unificante né la dedotta condizione di tossicodipendenza né lacircostanza che per i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 2 e 7della decisione censurata era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione2 Avverso questa ordinanza * El * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione articolando un unica censura difensivaCon tale doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato in riferimento agli artt 81 secondo comma cod pen e 671 codproc pen conseguenti all omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutivache si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalledecisioni irrevocabili oggetto di verifica esecutiva che peraltro era già stata parzialmentericonosciuta per i fatti di reato giudicati dalle pronunce irrevocabili di cui ai punti 2 e 7 delprovvedimento oggetto d impugnazioneSi evidenziava in proposito che la dedotta correlazione era stata svalutata dalla Cortedi appello di Bologna che attraverso un percorso argomentativo incongruo aveva disattesol incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite poste in essere dalcondannato reso evidente dalla loro sia pure parziale contiguità temporale sulla quale ilprovvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenzeprocessuali richiamate genericamenteIl Giudice dell esecuzione al contempo non si era confrontato con le allegazionidifensive prospettate con l istanza proposta nell interesse di * El * dalle qualiemergeva che lo stile di vita del condannato era la conseguenza della condizione ditossicodipendenza conclamata nella quale da tempo versava documentata dallecertificazioni sanitarie versate in atti tra cui le quali assumevano un rilievo decisivo quellerelative agli interventi ambulatoriali ai quali il ricorrente si era sottoposto nelle date del 12marzo 2016 del 7 aprile 2016 del 23 gennaio 2019 e del 13 febbraio 2019Le considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * El * è infondato2 * il Collegio che la giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata conspecifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da * El * haindividuato gli elementi da cui desumere l ideazione unitaria da parte del singolo agente diuna pluralità di condotte illecite affermando che le violazioni dedotte ai fini dell applicazionedella continuazione ex artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen devonocostituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato perconseguire un determinato fine per il quale si richiede l originaria progettazione di una serieben individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali tra le altre Sez 5n 1766 del 06/07/2015 * Rv 266413 01 Sez 1 n 11564 del 13/11/2012 *Rv 255156 01 Sez 1 n 44862 del 05/11/2008 * Rv 242098 01L unicità del programma criminoso a sua volta non deve essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato come nel caso di El* perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di unprogramma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento epertanto penalizzata da istituti quali la recidiva l abitualità la professionalità nel reato e latendenza a delinquere secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sottesoall istituto della continuazione preordinato al “favor rei”» Sez 5 n 10917 del 12/01/2012* Rv 252950 01La verifica di tale preordinazione criminosa infine non può essere compiutadall autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero dicongetture processuali essendo necessario di volta in volta dimostrare che i reati che siritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell ambitodi un programma criminoso che quantomeno nelle sue linee fondamentali risulti unitario eimponga l applicazione della disciplina prevista dagli artt 81 comma secondo e 671 codproc pen che postula un giudizio fondato sul elementi concreti e specifici tra le altre Sez1 n 37555 del 13/11/2015 * Rv 267596 01 Sez 1 n 35639 del 02/07/2013 *Rv 256307 01 Sez 5 n 49476 del 25/09/2009 * Rv 245833 013 In questa cornice deve rilevarsi in linea con quanto correttamente affermato dallaCorte di appello di Bologna che ostavano all applicazione della disciplina dellacontinuazione richiesta da * El * le modalità con cui le condotte illecite di cui siinvocava la preordinazione criminose si erano concretizzate che esprimevano una spiccatapropensione alla commissione di reati da parte del condannato che veniva ritenutaincompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ai sensi degli artt 81secondo comma cod pen e 671 cod proc pen anche alla luce della lunga carrieracriminale del ricorrenteLa spiccata propensione al crimine da parte del condannato invero appare dimostratadall ampiezza dell arco temporale nel quale i reati giudicati dalle sentenze di cui ai punti 1 9del provvedimento impugnato erano stati commessi – compreso tra il 26 febbraio 2016 e il20 aprile 2019 – e dalla varietà tipologica delle condotte illecite per le quali El *riportava condanna nel corso di tali anni * in proposito considerare che i pregiudizipenali del ricorrente riguardano sentenza di condanna irrevocabili relative ai reati di rapinaaggravata lesioni personali aggravate resistenza a pubblico ufficiale rifiuto di fornireindicazioni sulla propria identità personale evasione furto aggravato danneggiamentoaggravato resistenza a pubblico ufficiale oltraggio a pubblico ufficialeLe connotazioni dei reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte dunquerendevano evidente come le condotte delinquenziali di * El * esprimevanocaratteristiche comportamentali oggettivamente incompatibili con la preordinazionecriminosa invocata dal suo difensore fatto salvo il riconoscimento peraltro già intervenutoper i fatti di reato di cui ai punti 2 e 7 del provvedimento impugnato* pertanto pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Cortedi appello di Bologna che a pagina 7 della decisione censurata osservava che allo statole emergenze processuali non consentivano di affermare l esistenza di una preordinazionecriminosa nei termini invocati dal difensore del ricorrente osservando che «nel caso dispecie da nessun elemento in atti si può desumere che El * * quando hadeliberato di commettere i reati di cui alla sentenza sopra indicata sub 1 abbia anchedeliberato di commettere i reati di cui alle altre sentenze fermo restando il vincolo dellacontinuazione già riconosciuto tra i soli reati di cui alle sentenze sopra indicate sub 2 e 7 »Deve per altro verso rilevarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essereespressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarresostentamento analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di *El * venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione quali la recidival abitualità la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere secondo un parametrodosimetrico diverso e opposto rispetto a quello sotteso all istituto in esame che viceversaappare orientato a favorire il condannato applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigatodagli effetti dosimetrici del combinato disposto degli artt 81 comma secondo cod pen e671 cod proc pen Sez 5 n 10917 del 12/01/2012 * citLa Corte di appello di Bologna infine valutava correttamente la condizione ditossicodipendenza dedotta nell interesse di * El * evidenziando a pagina 6 delprovvedimento impugnato che i reati presupposti tenuto conto delle connotazioni dieterogeneità esecutiva che li caratterizzavano sulle quali ci si è già diffusamente soffermatinon potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso unitario e influenzato da talesituazione nosografica in assenza di elementi concreti e specifici che avvaloravano lededuzioni difensive esprimendo un giudizio che appare conforme alle risultanze processualie rispettoso dei parametri elaborati da questa Corte Sul punto non si può che richiamare lagiurisprudenza di legittimità consolidata correttamente applicata nel caso di specie secondocui «In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva lo “status” ditossicodipendente può essere preso in considerazione per giustificare l unicità del disegnocriminoso con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato ditossicodipendenza sempre che sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza dellacontinuazione» Sez 1 n 33518 del 07/07/2010 * Rv 248124 01 si veda insenso sostanzialmente conforme anche Sez 5 n 10797 del 19/03/2010 * Rv246373 01In definitiva le connotazioni esecutive dei comportamenti criminosi posti in essere da di* El * rendono inapplicabile la disciplina della continuazione invocata ai sensidegli artt 81 secondo comma cod pen e 671 cod proc pen alla luce del principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite correttamente richiamato dalla Corte di appello diBologna secondo cui «Il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede diesecuzione non diversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protettola contiguità spazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicitàe le abitudini programmate di vita e del fatto che al momento della commissione del primoreato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» Sez U n 28659 del18/05/2017 * Rv 270074 014 Per queste ragioni il ricorso proposto da * El * deve essere rigettato conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 10045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris