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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2025

Cassazione n. 13568/2025

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) D'ALOIA Donato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2023 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto a D'ALOIA Donato, e il rigetto del ricorso di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, in data 08/09/2021, nei confronti (tra gli altri) di D'ALOIA Donato e D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], in relazione - come meglio rispettivamente specificato in rubrica - ad una serie di reati ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello - preso atto della rinuncia degli imputati ai motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena - ha mitigato il trattamento sanzionatorio applicato ai predetti imputati (in misura pari ad anni cinque, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed Euro 21.600 di multa quanto a D'ALOIA Donato, e ad anni cinque, mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 21.600 di multa quanto a D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA]).

2. Ricorrono per cassazione con unico atto i D'ALOIA, a mezzo del proprio difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena come rideterminati dalla Corte territoriale.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di D'ALOIA Donato, per essere i reati estinti per morte dell'imputato, ed il rigetto del ricorso quanto a D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], essendo la motivazione in linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite in caso di aumenti per la continuazione di modesta entità.

4. Con memoria del 23/02/2025, il difensore dei ricorrenti ha prodotto certificato attestante il decesso di D'ALOIA Donato, rinunciando alla trattazione orale per concomitante impegno professionale e ribadendo le censure formulate nell'interesse di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza della rinuncia alla trattazione orale, e la tardività delle considerazioni di merito svolte dal difensore con la memoria presentata solo due giorni prima dell'udienza.

2. In forza del predetto certificato, deve farsi applicazione, quanto alla posizione di D'ALOIA Donato, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. per essere i reati estinti per morte dell'imputato» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01).

3. Il ricorso proposto nell'interesse di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Deve invero condividersi il richiamo, contenuto nella requisitoria del Procuratore Generale, alla parte conclusiva del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di doveri motivazionali nell'irrogazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato.

Se è vero infatti che, secondo le Sezioni Unite, «il giudice deve provvedere non solo all'individuazione dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che - nell'affermare la necessità di una motivazione in ordine a ciascun reato-satellite», è anche vero che la rigidità del principio è stata temperata, con la medesima pronuncia, chiarendo «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, deve ritenersi che - avuto anche riguardo alla consistente riduzione della pena complessivamente irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. (da anni tre, mesi uno ad anni uno, mesi dieci di reclusione; da Euro 9.000 ad Euro 5.400 di multa) - il sintetico riferimento alla resipiscenza dimostrata con la rinuncia agli altri motivi possa essere ritenuto sufficiente, ai fini specifici che qui interessano.

D'altra parte, deve escludersi ogni margine di incertezza quanto all'attribuzione degli aumenti ai singoli reati, avendo la Corte territoriale seguito il medesimo ordine adottato dal primo giudice, come chiaramente palesato dalla proporzionale riduzione via via determinata, fino all'ultimo aumento indicato in mesi sei di reclusione e Euro 1.200 di multa, sensibilmente maggiore degli altri: esattamente come avvenuto per il corrispondente ultimo aumento che era stato applicato dal Tribunale, per il più grave reato di cui al capo 12, nella misura di un anno di reclusione e Euro 2.400,00 di multa (cfr. rispettivamente pag. 9 della sentenza impugnata e pag. 68 della sentenza di primo grado).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso proposto da D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], e la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'ALOIA Donato, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Rigetta il ricorso di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) D'ALOIA Donato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/03/2023 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto a D'ALOIA Donato, e il rigetto del ricorso di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, in data 08/09/2021, nei confronti (tra gli altri) di D'ALOIA Donato e D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], in relazione - come meglio rispettivamente specificato in rubrica - ad una serie di reati ex art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello - preso atto della rinuncia degli imputati ai motivi diversi da quelli relativi alla determinazione della pena - ha mitigato il trattamento sanzionatorio applicato ai predetti imputati (in misura pari ad anni cinque, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed Euro 21.600 di multa quanto a D'ALOIA Donato, e ad anni cinque, mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 21.600 di multa quanto a D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA]). 2. Ricorrono per cassazione con unico atto i D'ALOIA, a mezzo del proprio difensore, lamentando carenza di motivazione in ordine alla misura dei singoli aumenti di pena come rideterminati dalla Corte territoriale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di D'ALOIA Donato, per essere i reati estinti per morte dell'imputato, ed il rigetto del ricorso quanto a D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], essendo la motivazione in linea con quanto precisato dalle Sezioni Unite in caso di aumenti per la continuazione di modesta entità. 4. Con memoria del 23/02/2025, il difensore dei ricorrenti ha prodotto certificato attestante il decesso di D'ALOIA Donato, rinunciando alla trattazione orale per concomitante impegno professionale e ribadendo le censure formulate nell'interesse di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza della rinuncia alla trattazione orale, e la tardività delle considerazioni di merito svolte dal difensore con la memoria presentata solo due giorni prima dell'udienza. 2. In forza del predetto certificato, deve farsi applicazione, quanto alla posizione di D'ALOIA Donato, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. per essere i reati estinti per morte dell'imputato» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Deve invero condividersi il richiamo, contenuto nella requisitoria del Procuratore Generale, alla parte conclusiva del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di doveri motivazionali nell'irrogazione del trattamento sanzionatorio per il reato continuato. Se è vero infatti che, secondo le Sezioni Unite, «il giudice deve provvedere non solo all'individuazione dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che - nell'affermare la necessità di una motivazione in ordine a ciascun reato-satellite», è anche vero che la rigidità del principio è stata temperata, con la medesima pronuncia, chiarendo «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, deve ritenersi che - avuto anche riguardo alla consistente riduzione della pena complessivamente irrogata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. (da anni tre, mesi uno ad anni uno, mesi dieci di reclusione; da Euro 9.000 ad Euro 5.400 di multa) - il sintetico riferimento alla resipiscenza dimostrata con la rinuncia agli altri motivi possa essere ritenuto sufficiente, ai fini specifici che qui interessano. D'altra parte, deve escludersi ogni margine di incertezza quanto all'attribuzione degli aumenti ai singoli reati, avendo la Corte territoriale seguito il medesimo ordine adottato dal primo giudice, come chiaramente palesato dalla proporzionale riduzione via via determinata, fino all'ultimo aumento indicato in mesi sei di reclusione e Euro 1.200 di multa, sensibilmente maggiore degli altri: esattamente come avvenuto per il corrispondente ultimo aumento che era stato applicato dal Tribunale, per il più grave reato di cui al capo 12, nella misura di un anno di reclusione e Euro 2.400,00 di multa (cfr. rispettivamente pag. 9 della sentenza impugnata e pag. 68 della sentenza di primo grado). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso proposto da D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA], e la sua condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D'ALOIA Donato, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di D'ALOIA [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Così de
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