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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 26708/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di calunnia operate nei due gradi del giudizio di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia di furto del proprio telefonino, tenuto conto anche ella genericità dei motivi di appello che legittimano pienamente la motivazione per relazione (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di calunnia operate nei due gradi del giudizio di merito, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di L'Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 368 c.p., ed in particolare sulla consapevolezza della falsità della denuncia di furto del proprio telefonino, tenuto conto anche ella genericità dei motivi di appello che legittimano pienamente la motivazione per relazione (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435); ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ide
Sentenza Cassazione n. 26708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris